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Discorso sopra alcuni punti

della storia longobardica in Italia

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Alessandro Manzoni

 

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Premessa

Le Notizie Storiche premesse a questa tragedia non son altro che una serie di nudi fatti scelti nelle cronache e nelle memorie d’ogni genere, che ci rimangono dell’epoca rappresentata nella tragedia stessa. S’è detto scelti; perchè quelle cronache e quelle memorie sono non di rado così discordi tra loro, che dalla lettura di esso risulta tutt’altro che un concetto unico di storia. In casi simili, cioè quasi sempre, a voler formarsi, per quanto è possibile, un tal concetto, è necessario ricavare dalle relazioni di scrittori, o creduli, o ingannati, o appassionati, e spesso posteriori di molto agli avvenimenti, ciò che ha più carattere di probabilità, e s’accomoda meglio con que' fatti principali che, affermati da tutti, sono come la parte certa e fondamentale della storia. Chi scrive ha cercato di fare alla meglio una tale scelta; e le Notizie suddette sono il risultato del suo ultimo convincimento. Ma, in esse, non ha addotte le ragioni della preferenza data a una testimonianza sull’altra; non ha fatto parola delle discordanze tra i cronisti; ha dissimulate le opinioni degli storici moderni, contrarie alla sua; ha preso insomma il metodo affermativo, come il più spiccio. Que' lettori però ai quali alcune pagine di ricerche storiche non fanno spavento, troveranno nel primo capitolo di questo discorso le ragioni dell’opinione espressa nelle Notizie intorno ad alcuni punti più disputati; e nello stesso tempo, qualche schiarimento, e qualche riflessione su dei fatti esposti in quel luogo con asciutta brevità.

Ma una serie di fatti materiali ed esteriori, per dir così, foss’anche netta d’errori e di dubbi, non è ancora la storia, nè una materia bastante a formare il concetto drammatico d’un avvenimento storico. Le circostanze di leggi, di consuetudini, d’opinioni, in cui si sono trovati i personaggi operanti; i loro fini e le loro inclinazioni; la giustizia, o l’ingiustizia di quelli e di queste, indipendentemente dalle convenzioni umane, secondo o contro le quali hanno operato; i desideri, i timori, i patimenti, lo stato generale dell’immenso numero d’uomini che non ebbero parte attiva in quell’avvenimento, ma che ne provaron gli effetti; questo ed altre cose d’uguale, cioè di molta importanza, non si manifestano per lo più ne’ fatti stessi; e sono però i dati necessari, per giudicarne rettamente. Dalla lettura attenta e replicata de’ documenti che posson servire a far conoscere il pezzo di storia su cui è fondata questa tragedia, è risultato all’autore un concetto opposto, in molti de’ punti accennati or ora, a quello che ne hanno avuto e lasciato storici d’alto grido. Per quanto dovesse essere, e fosse, diffidente del suo giudizio, e propenso a credere più ragionato il loro, non ha però potuto ricevere il giogo d’opinioni, le quali, più esaminato, più gli sono parse contrarie all’evidenza. Quindi lo spirito storico del dramma è in molti punti affatto opposto a quello che esce, per dir così, dalle più riputate storie moderne, e per conseguenza all’opinione del più de’ lettori. A quelli che desiderassero conoscere le ragioni di questi dissentimenti, sono consacrati gli altri capitoli.

Ma giustificare il concetto storico d’una tragedia, non è lo scopo unico e nemmeno il primario di questo discorso: chi scrive sente benissimo quanto sarebbe cosa vana e puerile lo spender tante parole per un tal fine.

Accennare alcuni soggetti importanti di ricerche filosofiche nella storia del medio evo; osservare che alcuni di questi soggetti non sono stati presi in considerazione finora [1]; che su d’altri sono state proposte, e comunemente ricevute opinioni assolutamente non fondate; indicare insomma quanto importi questa storia, e quanto ancora ci manchi; ed eccitare così qualche amico del vero a farne uno studio serio, e a intraprenderne il lavoro con nuove e più certe mire, con gli aiuti più generali e più potenti che dà l’aumento attuale di tutte l’idee relative alla storia, e con un’utile e ragionata diffidenza, la quale non iscema per nulla il rispetto e la riconoscenza dovuta a chi ha fatto i primi passi; ecco lo scopo principale di questo discorso. Se questo scopo s’ottiene, la tragedia, qualunque sia per sè, sarà stata almeno un’occasione felice.

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CAPITOLO I .

SCHIARIMENTI D’ALCUNI FATTI

RIFERITI NELLE NOTIZIE STORICHE.

§ 1.

Del matrimonio d’Adelchi e di Gisla.

Il solo documento, a mia notizia, che ci rimanga della proposta di queste nozze, è la lettera, con cui Stefano papa dissuade i due re Franchi, Carlo e Carlomanno, dall’imparentarsi con la casa di Desiderio. Della riuscita, nessun cronista ne parla; quindi alcuni hanno creduto che questo punto di storia rimanesse in dubbio. «Se poi (dice un moderno) abbia avuto effetto il matrimonio di Gisla con Adelchi, sebbene alcuni l’asseriscano, io però non oserei affermarlo» [2]. S’hanno però prove storiche del contrario. Gisla, nata nel 757 [3], aveva tredici anni quando il matrimonio fu proposto, e quattordici quando il ripudio d’Ermengarda ruppe l’amicizia tra le due famiglie. Eginardo, scrittore di que' tempi, e allevato nel palazzo di Carlo, dice che Gisla si fece monaca nella sua prima gioventù [4]. E fu badessa di Chelle, come si vede da alcune lettere che le scrisse Alcuino[5], e dalla carta d’una donazione, fatta da lei al monastero di san Dionigi, nell’anno 799 [6]

 

§ 2.

Del ripudio d’Ermengarda.

Il monaco di san Gallo, anonimo autore di due libri De gestis Caroli magni, afferma che Ermengarda fu ripudiata per giudizio di santissimi sacerdoti, perchè inferma e sterile [7]. Il Basnage, terzo editore di que’ libri, mise a questo passo la seguente nota: «S’osservi qui la cagione del divorzio tra Carlomagno e la figlia di Desiderio, cagione non accennata, che io sappia, da alcun antico scrittore». Ma, per attestare un fatto simile, non basta certo l’autorità di quella cronicaccia, scritta più d’un secolo dopo il fatto, e piena di favole incoerenti, nelle quali si vede il germe di quelle pazze paladinerie, che poi furono per tanto tempo spacciate e tenute come l’unica storia di quell’epoca, e ne soffogarono il concetto vero e importante. Abbiam citata questa falsa opinione, perchè è stata ricevuta da molti scrittori, e, tra gli altri, dal Fleury [8]: ma quando questo scriveva, la critica della storia era ancor meno sospettosa che a’ giorni nostri. Il Muratori rifiuta con tutta ragione l’autorità dell’anonimo; e, per provare che fu disapprovato il ripudio di Ermengarda e il nuovo matrimonio di Carlo, cita il fatto del cugino di Carlo medesimo, sant’Adelardo, il quale, accorandosi di vedere che il re, scacciata la moglie innocente, aveva contratto un matrimonio illecito, si fece monaco, per non esser più immischiato in tali faccende [9].

 § 3.

Della successione di Carlo al regno del fratello.

Molti moderni la dipingono come un’usurpazione. Ecco cosa ne dice il Muratori: «Passano gli scrittori francesi con disinvoltura questa azione di Carlomanno, come se fosse cosa da nulla l’avere usurpato a’ suoi nipoti un regno, che per tutte le leggi divine ed umane era loro dovuto, con averli anche di poi perseguitati» [10].Queste poche parole d’uno scrittore così diligente e sagace, possono servire per un esempio solenne di quell’usanza, troppo comune, di giudicar fatti vecchi con regole nuove. Nelle leggi divine, non credo che si possa trovarne una, per cui i figli di Carlomagno dovessero succedergli nel regno. E in quanto all’umane, l’egregio Muratori sapeva meglio d’ogni altro che, presso i popoli settentrionali, la successione al regno era regolata, non da leggi scritte, ma da consuetudini; e che la consuetudine de’ Franchi, in que’ tempi, era d’eleggere nella famiglia del re morto colui che paresse il più adattato. Così erano stati creati re Carlo e Carlomanno, dopo la morte del loro padre Pipino [11]. S’andava bensì verso la successione ereditaria; ma s’era ancora ben lontani dall’esserci arrivati. Dimanierachè la vera usurpazione sarebbe stata quella che voleva Desiderio; il quale in fatti non si vede che mettesse in campo altro argomento, che quello della forza. So avesse parlato di leggi divine e umane, Adriano non avrebbe avuto a far altro che domandargli se lui, successore d’Astolfo, era figlio d’Astolfo. Dovremo toccar di nuovo questo punto, nel capitolo V.

§ 4.

Delle Giustizie di san Pietro.

Questa formola usata continuamente, e nelle lettere de’ papi ai re Franchi, e nelle cronache, per indicar ciò che i papi pretendevano dai re longobardi, è stata interpretata in diverse maniere. Il Muratori [12], copiato poi dall’autore delle Antichità Longobardico-milanesi [13], definisce queste giustizie: «allodiali, rendite e diritti, che appartenevano alla Chiesa romana nel regno longobardico;» ma senza addurre alcun motivo d’una tale opinione; la quale, del resto, è contradetta dai documenti medesimi. Bastino in prova queste parole di Paolo I, in una lettera a Pipino: «Le giustizie di san Pietro, cioè tutti i patrimoni, e i diritti, i luoghi, i confini, i territori delle nostre diverse città della repubblica de’ Romani [14].» Una congettura più pensata è proposta dal signor Sismondi: «Le città regie, dice, ossia le tenute della corona, erano in Francia governate da giudici; è quindi probabile che, nelle donazioni fatte a san Pietro, siano state indicate col nome di giustizie [15].» Ma, in verità, è troppo poco per costituire una tal probabilità. Bisognerebbe almeno che il vocabolo avesse già avuto quel significato presso i Franchi; e non ce n’è, ch’io sappia, un solo esempio. Si trova bensì nelle loro leggi con un altro significato; il quale, se non m’inganno, è quello che si cerca nella formola in questione. Ne’ Capitolari di Carlo Magno è intimata una pena al Conte che non avrà fatte le giustizie [16]; é comandato di protegger le giustizie delle Chiese, delle vedove, degli orfani, de’ pupilli [17]; è prescritto che i deboli d’ogni sorte ottengano le loro giustizie[18].Qui, come ognuno vede, il vocabolo è adoprato a significare, in un senso generalissimo, ciò che è dovuto; e un tal senso conviene appunto agli oggetti vari, moltiplici, indeterminati delle richieste de’ papi: consegna di terre promesse, restituzione d’occupate, cessazione di nuove occupazioni, ch’erano, per dir così, in corso. E, se c’è bisogno d’altri argomenti, s’osservi che, nelle loro lettere, come appunto ne’ brani di leggi citati or ora, è detto più volte fare le giustizie, o anche la giustizia [19]: locuzioni convenientissime, nell’uno e nell’altro caso, al senso che abbiam detto, e che non n’avrebbero alcuno, se, per giustizie e giustizia, si dovesse intender materialmente le cose contrastate; le quali, non si trattava punto di farle, ma di darle, o di renderle, o di lasciarle stare. Il Ducange nel Glossario, alla voce Justitia, aveva sciolta benissimo la questione, senza porla, mettendo insieme esempi cavati dalle leggi de’ Franchi, analoghi a quelli che abbiam citati, e esempi relativi alle giustizie di san Pietro, sotto la definizione comune: Jus quod alicui in re quavis competit, sive in ejus reditibus.

Si può credere che questa locuzione sia venuta nel latino barbarico, dalla Volgata, da cui tant’altri vocaboli sono stati derivati nelle lingue moderne. In essa justitiae, tra molti sensi leggermente distinti e analoghi, ha molte volte questo, di diritti o doveri, rispettivamente. «Mie sono le giustizie e l’impero» dice Dio in Isaia [20]. «V’ho insegnato i comandamenti e le giustizie» dice Mosè nel Deuteronomio [21]; per non citare altri esempi.

§ 5.

Della discesa de’ Franchi in Italia.

 Molti cronisti non dicon più di così: Fuit rex Carlus in Italia provincia. Domnus rex Karolus perrexit in Italia cum Francis. Karolus Italiam petit, et Desiderium intra Papiam clausum obsidet [22]. Altri raccontano o, per dir meglio, accennano il passaggio delle Chiuse, e la fuga de’ Longobardi, senza curarsi di spiegare, nè il come di quel fatto, nè il perchè di questo. Altri spiegan tutto, ma per mezzo d’un miracolo immaginato da loro: espediente che s’accorda così bene con la religione, come con la storia. Dopo aver parlato dell’insuperabilità delle Chiuse, e d’una gran resistenza de’ Longobardi, affermano, come se lo sapessero di buon luogo, che Dio mise loro in cuore uno spavento, per cui presero improvvisamente la fuga, senza, essere assaliti [23].

Ma tutto, se non c’inganniamo, si spiega davvero, accozzando i tre fatti, che abbiamo accennati nelle Notizie Storiche, e che si trovan dispersi, per dir così, in diverse cronache.

Uno, il tradimento d’alcuni de’ principali Longobardi, già venduti a Carlo. L’anonimo Salernitano, citato nelle Notizie suddette, è, credo, il solo che ne parli. Ma le cronache son tanto digiune, ma i pochi scrittori contemporanei sono così parziali per Carlo, ma quest’intrighi quadrano così bene col resto de’ fatti, che chiunque ha lette le memorie di quella guerra, è inclinato a credere all’anonimo. Ratchis, competitore di Desiderio nel regno, aveva avuto un partito poderoso; e Desiderio non seppe disarmar questo partito, che persuadendo, per mezzo del papa, il suo rivale a desistere dalla pretensione. La cosa s’acquietò a quel modo: Desiderio fu re; ma il partito non fu distrutto. La pronta sommissione di molti Longobardi a Carlo, e la conservazione del regno in quella nazione, rendono ancor più probabile un’intelligenza anteriore.

L’altro fatto è l’essere stata indicata a Carlo una strada sconosciuta per scendere in Italia, dal diacono Martino: fatto riferito da Agnello Ravennate, storico, non solo contemporaneo, ma che aveva conosciuto il personaggio medesimo. Il monaco anonimo, autore della cronaca della Novalesa, al quale ritorneremo or ora, racconta che fu un giullare che, presentatosi a Carlo in Val di Susa, s’esibì d’insegnargli un passo sconosciuto; e condusse infatti l’esercito Franco alle spalle de’ Longobardi [24]. L’asserzione di questo scrittore, posteriore di circa tre secoli all’avvenimento, e solenne romanziere, non merita fede alcuna, quando è in opposizione con l’autorità d’Agnello Ravennate; ma può servire nel resto ad attestare una tradizione rimasta del fatto, che una strada fu inaspettatamente indicata a Carlo.

Finalmente, l’aver Carlo mandato per un passo difficile (cioè per quello di cui s’è parlato ora,) un drappello di guerrieri scelti, per sorprendere i Longobardi alle spalle: fatto riferito dalla cronaca di Moissac [25], e, a un di presso con le stesse parole, negli annali detti di Metz [26], e accennato laconicamento da due altri annalisti [27]. Il monaco della Novalesa dice che Carlo andò con tutto l’esercito dietro alla guida; ma ognuno vede quanto sia più probabile che abbia preso l’altro partito, il quale, con minor pericolo, e con minor difficoltà, aveva maggior probabilità di riuscita; giacchè il rimanere una parte dell’esercito, serviva i trattenere a Longobardi alle Chiuse, finchè il drappello fosse arrivato, e a prenderli poi in mezzo, quando quello gli avesse assaliti.

Eginardo, il quale avrebbe potuto saperci dir la cosa meglio di qualunque altro, si contenta d’accennar generalissimamente le fatiche de’ Franchi nel varcare gioghi senza strada, balze altissime, rupi scoscese [28]. Vada per quegli storici che raccontano le cose che non sanno.

Sulla situazione poi delle Chiuse, alcune indicazioni ci sono date dal monaco della Novalesa, il quale, per quanto poco valga come storico, merita pure d’esser sentito, quando parla di luoghi a lui noti, e di cose che afferma d’aver vedute. Dice dunque che i fondamenti delle Chiuse sussistevano a’ suoi giorni, dal monte Porcariano (probabilmente l’alpi della Porzia) fino al Vico Cabrio [29]. Chiavrie è situato sulla sinistra della Dora minore, verso lo sbocco di Val di Susa. Dall’altra sponda, e quasi dirimpetto a Chiavrie, è il luogo che si chiama ancora la Chiusa. Il nome di questo paese è già un forte indizio che l’antiche Chiuse fossero lì; e un tale indizio diventa quasi certezza, quando si riflette ch’erano per l’appunto allo sbocco di Val di Susa. Questo si rileva dalla Carta della divisione dell’impero de’ Franchi fatta da Carlomagno; nella quale, tra i territori assegnati al figlio Lodovico, comprende la Valle Susina, fino alle Chiuse [30]. Del resto, il monaco racconta che Carlo, non potendo superar le Chiuse, occupò tutta la Val di Susa; afferma che s’acquartierò nel monastero della Novalesa, dove consumò tutte le provvisioni de’ monaci; cosa che si può credere anche a un romanziere.

In quanto al giro fatto dai Franchi, dice poco e oscuramente. Il giullare, secondo lui, abbandonati tutti i sentieri conosciuti, li condusse per il ciglio d’un monte. Un luogo di dove passarono, serbava ancora ai tempi del monaco il nome di Via de’ Franchi [31]. Quest’indicazione è forse diventata inutile, giacchè quel luogo può aver perduto un tal nome. Villafranca nella Val d’Aosta è troppo lontana dal monte Cenisio e dalle Chiuse, perchè la somiglianza del nome basti a far sospettare che i Franchi siano passati da quella parte. Il luogo dove si misero in battaglia, è indicato espressamente dal monaco, e quadra benissimo con l’altre posizioni conosciute: riuscirono, dice, e si radunarono al Vico Gavense [32]. Giaveno infatti è situato al di qua della Chiusa, e a poca distanza. Pare quindi che que' Franchi siano discesi per la Val di Viù; ma tutta la strada, non si può indovinare col solo aiuto della carta: forse una visita sul luogo potrebbe condurre a una scoperta più concludente. Sarebbe da desiderarsi che alcuno di coloro che si divertono a tribolare il prossimo, e de’ quali non c’è mai stata penuria, prendesse a cuore questa scoperta; e, lasciando per essa le sue solite occupazioni, andasse sul luogo, e v’impiegasse molto tempo in una tale ricerca.

 § 6.

Della resistenza di Poto e d’Ansvaldo in Brescia.

Non n’è fatta menzione, a nostra notizia, che nella cronichetta di Ridolfo notaio, stampata nel secondo volume della storia di Brescia del Biemmi, 1749. Ma quel documento, benchè del sospetto secolo undecimo, merita attenzione, per la maniera storica e semplice con cui è scritto. E può contribuire anche ad accrescergli fiducia, il trovarci alcuni personaggi del tempo di Carlomagno, l’esistenza de’ quali è certamente storica, e che, non potevano esser noti al cronista, che per memorie di scrittori di quel tempo; come il conte Arvino, e Anselmo Abate di Nonantola.

 § 7.

Della sorte de’ figli di Carlomanno.

«Cosa poi avvenisse di questi principi, lo tace la storia, verosimilmente per non rivelare un fatto che tornava in discredito di esso Carlo, cioè la sua poca umanità verso gl’innocenti nipoti.» Così il Muratori; e, prima e dopo di lui, molt’altri scrittori hanno fatto intendere che sotto questo silenzio sospettavano qualcosa d’atroce e di misterioso [33]. Ma il silenzio di que' cronisti, anche sui personaggi più importanti, è troppo frequente e comune, per esser significante: chi lo volesse interpretar sempre, avrebbe un gran da fare; tante cose, hanno lasciato fuori! Che se in questo caso avessero avuta l’intenzione d’abbuiare un fatto disonorevole per Carlo, perchè avrebbero raccontato che Gerberga si mise, co’ figli, nelle sue mani? Non eran poi tanto barbari, da non vedere che il miglior mezzo per far dimenticare qualcheduno, è di non parlarne punto.

 

Note

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[1] Questo discorso fu pubblicato, la prima volta, nel 1822. Preghiamo chi lo vorrà leggere di rammentarsene in tutti que’ luoghi dove ce ne sarà bisogno, come qui.

[2] Antichità longobardico-milanesi. Dissert. 1, tom. I, pag. 86.

[3] Anno DCCLVII. Nativitas Gislanae. Annal. Petav.; Rer. Fr., tom. V, pag. 13.

[4] A puellaribus annis religiosae conversationi mancipata. In Vita Kar. 18.

[5] Rer. Fr., tom. V, pag. 615.

[6] Rer. Fr., tom. V, pag. 760.

[7] Quia esset clinica et ad propagandam prolem inabilis, judicio sanctissimorum sacerdotum, relicta velut mortua. Lib. 2, 26; Rer. Franc., tom. V, pag. 131. Ivi la nota del Basnage.

[8] Hist. Eccl., liv. 43, 59

[9] Gemebat puer beatae indolis quod … rex inlicito uteretur thoro, propria, sine aliquo crimine, reprobata uxore. Quo nimio zelo succensus, elegit plus saeculum relinquere adhuc puer, quam talibus immisceri negotiis. Presso Murat. Annal., ann. 771.

[10] Annal., ann. 771.

[11] Franci siquidem, racto solenniter generali conventu, ambos sibi reges constituunt, ea conditione proemissa ut totum regni corpus ex aequo partirentur. Eginh., Vita Kar., 3. Filii vero ejus. Karolus et Karolomannus, consensu omnium Francorum, reges creati. Id., Annal. ad ann. 768.

[12] Annal., an. 769.

[13] Dissert. 1, pag. 83.

[14]...... omnes iustitias fautoris vestri B. Petri Apostolorum principis, omnia videlicet patrimonia, jura etiam et loca atque fines et territoria diversarum civitatum nostrarum Reipublicae Romanorum.... Cod. Car. 21.

[15] Histoire des Français, tom. II, pag. 281.

[16] Si Comes in suo ministerio justitias non fecerit. Capit. ann. 779. 21.

[17] De justitiis Ecclesiarum, Dei, viduarum, orphanorum et pupillorum, ut in publicis judiciis non despiciantur clamantes. Capitul. ann. 805. 2.

[18] Minus potentes... eorum justitias adquirant. Capitul. ann. 806. 3.

[19] Omnes justitias se spondet nobis esse facturum. Cod. Car. 21. - Pro justitiis sanctae Dei Ecclesiae faciendis. Anast. in Hadr. 180. - Potuerat namque (Deus) alio modo, ut illi placitum fuisset, sanctam suam, vindicare Ecclesiam, et justitiam sui principis Apostolorum exigere. Epist. Steph. II ad Pippinum, Cod. Car. 9. - Ad Domnum regem invitandum pro justitia S. Petri super Desiderium regem. Annal. Til. an. 773, et alibi passim.

[20] Meae sunt justitiae et imperium. Isai., 45, 25.

[21] Scitis quod docuerim vos praecepta atque justitias., Deut., 4. 5.

[22] Rer. Fr., t. V.

[23] Anast. in Vita Hadr.; Rer. It., t. III., pag. 184. Frodoardi, de Pontif. Rom.; Rer. Fr.; t. V, 463.

[24] Chron. Noval., lib. 3, cap. 9, 14; Rer. It., tom. II, par. II, pag. 717, 719.

[25] V. Notizie Storiche, pag. 18.

[26] Rer. Fr., tom. V, pa.g. 311. Questi annali vanno fino all'anno 904.

[27] Mittens scaram per montanis. Ann. Tiliani; Rer. Fr., tom V, pag. 19. Mittens scaram suam per montes. Ann. Loiseliani; ibid., pag. 38.

[28] Italiam intranti quam difficilis Alpium transitus fuerit, quantoque Francorum labore, invia montium juga, et eminentes in coelum scopuli, et asperae cautes superatae sint, hoc loco describerem, nisi vitae illius modum, potius quam bellorum quae gessit eventus, memoriae mandare praesenti opere esset propositum. Kar. Vita, 6.

[29] Nam usque in præsentem diem murorum fundamenta apparent quemadmodum faciunt de monte Porcariano usque ad Vicum Cabrium, ibid., p. 717.

[30] Vallem Susianam usque ad Clusas. Char. Divis.; Rer. Fr., tom. V, p. 772.

[31] In quo usque in hodiernum diem Via Francorum dicitur; loc. cit., pag. 719.

[32] Devenerunt in Planitiem Vici, cui nomen erat Gavensis; ibique se adunantes, struebant aciem contra Desiderium. Ibid.

[33] Murat. An. 774. Giannone, Ist. Civ., lib. 5, cap. 4. Carli, Antich. It., parte III, pag. 224. - Zanetti, del regno de’ Longobardi, lib. 6, § 68. - Antich. longob. mil., diss. 1, § 57; ed altri.

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CAPITOLO II.

SE AL TEMPO DELL’INVASIONE DI CARLOMAGNO, I LONGOBARDI

E GL’ITALIANI FORMASSERO UN POPOLO SOLO.

 Due popoli viventi nello stesso paese, e diversi di nome, di lingua, di vestiario, d’interessi, e in parte di leggi, tale è lo stato in cui, per un tempo, nè definito, nè definibile, si trovò quasi tutta l’Europa, dopo l’invasioni e gli stabilimenti de’ Barbari. Le relazioni che dovettero formarsi e sussister tra queste due così differenti, e soprattutto così disuguali società; relazioni fondate per tutto sur un fatto dello stesso genere, la conquista, e nello stesso tempo variamente modificate, nei vari paesi, da infinite circostanze speciali; furono certamente una delle cose più importanti e più caratteristiche d’un tal tempo; e, non meno certamente, anzi per necessità, una delle più manifeste. E con tutto ciò è questo uno de’ punti più oscuri, più ignorati, più trascurati della storia. I cronisti del medio evo raccontano per lo più i soli avvenimenti principali o straordinari, e fanno la storia del solo popolo conquistatore, e qualche volta de’ soli re e de’ personaggi primari di quel popolo. Delle sue relazioni coi conquistati, dello stato di questi, non parlano quasi mai di proposito; e, quando lo fanno occasionalmente, le formole di cui si servono sono per lo più rapide, originali, speciali: si vede che avevano un significato chiaro, e, per dir così, un valor corrente, che per noi è perso; e sono più propie a somministrare un soggetto di discussione, che uno schiarimento. Tra tutte poi le memorie del medio evo, le più segnalate per laconismo, per omissioni su tutto ciò che riguarda la popolazione conquistata, sono forse quelle che ci rimangono della dominazione longobardica in Italia.

Malgrado questa scarsità di notizie, c’è, sulle relazioni de’ due popoli, almeno per un certo periodo della loro convivenza, un’opinione espressa con molta sicurezza da scrittori riputatissimi, e ricevuta con fiducia dalla più parte di coloro ai quali piace d’avere, in poche parole, de’ giudizi generali sull’epoche importanti della storia. Ed è che, già prima della conquista di Carlomagno, Longobardi e Italiani fossero diventati un popolo solo. Quest’opinione ci proponiamo d’esaminare.

Il primo, a mia notizia, che l’abbia, non so s’io dica espressa o iniziata, fu, Giovanni Villani, con queste parole: « E così per gran tempo signoreggiarono i Longobardi in Italia; tanto che si convertirono in paesani per tutta Italia[1].» Dopo lui (non oserei dire dietro lui), il Machiavelli: «Erano stati i Longobardi dugento ventidue anni in Italia, e di già non ritenevano di forastieri altro che il nome[2].» Poi, con affermazione non meno sicura, e con più apparenza e precisione, il Muratori: «Divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, ecc.[3].» Finalmente, con termini ancor più qualificativi, un autor più moderno. «Felice esser doveva anzi che no la condizione dei cittadini si longobardi che italiani, i quali con loro formavano uno stesso corpo civile, ed una stessa repubblica[4]. »

In queste asserzioni generalissime si trovano affermati molti fatti, e specialmente questi: che nessuna delle due razze aveva diritti politici dai quali l’altra fosse esclusa, val a dire che, tra le condizioni che potevano esser richieste per posseder questi diritti, non entrava punto l’appartenere all’una o all’altra; che, per conseguenza, il potere non era ristretto privativamente in una, che le persone investite d’un’autorità qualunque erano indifferentemente di quella de’ conquistatori, o di quella de’ conquistati, e quindi un Italiano poteva essere il superiore d’un Longobardo, come viceversa; che, se c’erano distinzioni ereditarie di gradi, di titoli, d’autorità, queste distinzioni si trovavano sparse nelle famiglie delle due nazioni; che, in somma, il discendere da Longobardi o da Italiani, era un semplice fatto genealogico, senza alcuna conseguenza politica o civile.

Un tale stato di cose, a que' tempi, sarebbe certo un fenomeno de’ più singolari della storia; ma questa singolarità appunto deve avvertirci di non ammetterlo, senza buoni argomenti. Quattro, ch’io sappia, ne sono stati piuttosto accennati che esposti; e sono: la lunga durata dell’occupazione; il non avere i Longobardi conservati altri stabilimenti, fuori d’Italia; la loro conversione; i matrimoni. Esaminiamo brevemente questi quattro argomenti.

Il primo riposa sur una supposizione affatto arbitraria, cioè che due nazioni non possano, per un tempo anche lunghissimo, abitar lo stesso paese, rimanendo affatto distinte politicamente. In teoria non si vede su cosa sia fondata questa impossibilità. Una nazione armata ne sottomette un’altra, e s’impadronisce del suo territorio; si stabilisce in questo, con possessi e privilegi particolari, che riguarda come il frutto della conquista; mantiene o crea per sè sola dell’istituzioni particolari, destinate a conservarli; trasmette quell’istituzioni di generazione in generazione, usando ogni cautela per evitar la confusione e la mescolanza, perchè queste equivalgono a perdita de’ privilegi stessi: per qual ragione un tale stato di cose non potrà durare tre, quattro, dieci secoli? Perchè cessi, converrà che quelli che ne godono il vantaggio, o ci rinunzino, o ne siano spogliati; ma, per l’uno e per l’altro di questi effetti, non basta il tempo; nel quale, ma non dal quale le cose si fanno. In pratica poi, quella supposizione è smentita da troppi fatti. I Mori non diventarono Spagnoli, i Turchi non son diventati Greci, dopo occupazioni molto più lunghe di quella de’ Longobardi alla fine dell’ottavo secolo. Chi dunque fonda l’identificazione delle due nazioni longobarda e latina sul loro lungo convivere nello stesso paese, ragiona a un di presso come chi dicesse: quel carceriere abita da tant’anni nelle prigioni, che oramai può esser chiamato prigioniero.

Si vede che l’errore cominciò con un equivoco, cioè con qualcosa di vero in un senso, ma che non è il senso a cui si mira: come comincia ogni errore che non sia puramente negativo: s’appoggia alla verità, e ne sporge in fuori, con la tendenza a andar sempre più in fuori. Paesano, forestiero, son vocaboli che possono riferirsi, tanto al paese materiale, quanto a ciò che costituisce la concittadinanza. Nel primo senso, quella proposizione è vera, ma inconcludente: troppo vera, perchè non fa altro che dir la stessa cosa con diversi termini. - I Longobardi, nati in Italia, di padri e da avi nati in Italia, erano, riguardo al luogo della nascita, paesani, non forestieri, in Italia. - Non c’è che ridire: ma non c’è ragion di dirlo. Dunque erano paesani, non erano forestieri, in nessun senso, riguardo agl’Italiani. – Oh! questo no: ci vuol altro.

Il secondo argomento è stato messo in campo la prima volta, se non m’inganno, dal Giannone, in questi termini: « Assuefatta l’Italia alla dominazione de’ suoi Re, non più come stranieri gli riconobbe, ma come Principi suoi naturali; poichè essi non aveano altri Regni o Stati collocati altrove, ma loro proprio paese era già fatta l’Italia, la quale per ciò non poteva dirsi serva, e dominata da straniere genti[5]. » Ma è lo stesso equivoco, sotto un’altra forma; e non si può altro che opporgli la stessa distinzione. Non più stranieri, riguardo a che? All’Italia, geograficamente intesa? È, se ci si passa questo vocabolo, un identicismo puerile. All’Italia, moralmente intesa, cioè agl’Italiani? È una falsa conseguenza. E cosa vuol dire quell’altrove? In altri luoghi? Siam sempre lì: c’è altro da vedere. Se, riguardo agl’Italiani, il regno, lo Stato fosse o non fosse collocato altrove, cioè in una società della quale essi non facessero parte, questa è la questione, che il Giannone non vide. Suppose che l’avere una stessa e sola patria materiale costituisca necessariamente la connazionalità. E, a ragionare a modo suo, gl’Iloti avrebbero dovuto riguardarsi come concittadini de’ Lacedemoni, loro conquistatori, perchè questi non avevano regni o Stati, fuori del Pelopenneso.

Gli altri due argomenti sono addotti indirettamente dal Muratori: poichè, prima d’asserire che « Romani e Longobardi erano divenuti un popolo solo » dice: « Deposero i Longobardi gli errori d’Ario, s’imparentarono coi Romani, cioè con gli antichi abitatori d’Italia. »

Ora in quanto alla religione, è cosa troppo evidente che l’averne le due nazioni una sola, avrebbe potuto bensì facilitar la riunione, ma non ha potuto operarla. Non era nemmeno una condizione necessaria; giacchè, come l’identità della religione non crea punto la concittadinanza, così la diversità di quella non basta punto a impedirla. Gl’Iloti e i Lacedemoni, citati or ora, avevano, oltre la patria materiale, comune anche la religione; e ognuno sa come fossero concittadini. Lo furono, all’opposto, in qualche tempo dell’Impero romano, cristiani e pagani: per non citare una quantità d’esempi moderni. Quest’argomento ha dunque il difetto degli altri due, cioè di far nascere un fatto immaginario da fatti, veri bensì, ma che, riguardo ad esso, non potevano esser cagioni.

Parrà forse, a prima vista, che, lo potesse essere l’altro allegato, dal Muratori; ma basta la più piccola riflessione per far vedere, il contrario. I matrimoni tra persone di due diverse nazioni possono bensì far passare delle persone da una nazione nell’altra; ma identificar le due nazioni, neppur per idea. Sabini e Romani rimasero due popoli, dopo il celebre ratto; e sarebbe stato lo stesso, se anche i giovinotti sabini avessero rapite altrettante Romane. Per farne un popolo solo, ci volle un trattato positivo, con una guerra di mezzo. Nec pacem modo, sed et civitatem unam ex duabus faciunt: regnum consociant [6], dice quel Padovano che diceva mirabilmente ogni cosa; e se questa non foss’altro che un apologo, sia citata per quello a cui servon benissimo gli apologhi, cioè, non a provare, ma a render chiaro. Non ci s’opponga, di grazia, che Sabini e Romani non vivevano sullo stesso territorio. Sarebbe un tirar di nuovo nella questione. una circostanza che non ci ha che fare, e dimenticarne il punto essenziale, e, di più, un punto che s’è ammesso, e nel genere e nella specie. Infatti, che due popoli possano rimaner due popoli distinti e separati politicamente, abitando lo stesso paese; che questo sia stato, per un tempo qualunque, il caso de’ Longobardi e degli Italiani; son cose ammesse, anzi affermate implicitamente da chi dice che diventaron poi un popolo solo. Ora, per far cessare quel primo fatto e produrre questo secondo, i matrimoni non avevano virtù alcuna. Non occorre nemmeno osservare che, per cagione appunto di quella distinzione e separazione, tali matrimoni dovevano esser molto rari. Fossero anche stati frequenti (come pare che, senza alcuna prova, e contro ogni probabilità, abbia supposto in questo caso il Muratori: e, certo, senza una tal supposizione, l’argomento non sarebbe neppure stato specioso), in qual maniera avrebbero operato il miracolo di far delle due nazioni una sola? Per mezzo de’ figli? Ma cosa si vuol supporre che questi fossero? Longobardi e Italiani insieme? Vorrebbe dire che avevano e non avevano certi diritti, o certe capacità, delle quali, o d’alcuna delle quali toccheremo or ora qualcosa. È egli in uno stato contradittorio e impossibile, cioè nel nulla che due cose possono unirsi, per diventare una sola? Bisogna dunque dire necessariamente che i figli di que' matrimoni appartenessero. a una nazione o all’altra: ed ecco sempre le due nazioni. E che quelli che nascevano da una Longobarda e da un Romano, dovessero appartenere alla nazione del padre, affinchè le donne non potessero portare nelle famiglie romane la nazionalità longobarda, è cosa talmente verisimile, anzi è talmente la sola verisimile, che si dovrebbe supporla quando non se n’avesse alcun documento. Ma ce n’è; e quell’egregio scrittore, le di cui diligenti, importanti, numerose scoperte saranno sempre un oggetto di riconoscenza, e una scusa abbondante per le sviste che possa aver fatte; quell’egregio scrittore non si rammentò che, in quelle stesse leggi longobardiche che furono ristampate e commentate da lui, sta scritto: « Se un Romano avrà sposata una Longobarda..., questa è diventata Romana, e i figli che nasceranno da un tal matrimonio siano romani, e seguano la legge del padre[7]. » Sicchè questo fatto non serve ad altro che a somministrarci una testimonianza della separazione de’ due popoli. N’addurremo alcuni altri che l’attestano ugualmente, e dimostrano quindi quanto l’opinione opposta sia, non solo arbitraria, ma positivamente falsa, in contradizione perpetua con la storia e smentita dai documenti del tempo.

 

I. Da Rotari, che fu il primo, fino ad Astolfo, che fu l’ultimo de’ re longobardi di cui si siano conservate leggi, tutti, in testa a quelle, si sono intitolati: re della nazione de’ Longobardi[8]. Si domanda, se questa denominazione, comprendeva tutti gli abitanti d’Italia, o la, sola nazione conquistatrice. Se tutti; perchè dunque le leggi stesse distinguono Longobardo da Romano? Se la sola nazione conquistatrice; qual testimonianza, più autentica, più solenne, più concludente può cercarsi della distinzione politica delle due nazioni, che quella de’ re, i quali si chiamano esclusivamente capi d’una di esse: quel re che dai propugnatori dell’unità sono rappresentati come l’anello che le riuniva? Potevano far di più per avvertire il Giannone di non mettere in carta quelle strane parole: « Assuefatta l’Italia alla dominazione de’ suoi re? »

 

II. Tutti questi re promulgatori di leggi parlano poi dell’intervento de’ Giudici, o de’ Fedeli longobardi, o anche di tutto il popolo. Si domanda anche qui se, per popolo, si deva intendere tutti gli abitanti d’Italia. C’è stato alcuno che abbia detto, o c’è alcuno che voglia dire che gl’Italiani erano chiamati a dare il loro parere sulle leggi de’ Longobardi? E se no, come si può dire, che formino uno stesso corpo civile, una sola repubblica, due popolazioni, una delle quali, o in corpo o per frazione, concorre alla legislazione, e l’altra n’è affatto esclusa? A questo si darà forse una risposta, la quale, diremo anche qui, non può servire ad altro che a somministrare una prova di più al nostro assunto. Si dirà che le leggi promulgate dai re con l’intervento de’ Longobardi, obbligavano questi soli; che i Romani avevano la loro legge; e che a questi non si faceva torto, non chiamandoli a ciò che non li riguardava. Anzi, questo permesso dato ai Romani di vivere secondo la loro legge, è addotto come una prova della clemenza de’ vincitori[9]. Lasciamo per ora da una parte la clemenza, della quale si parlerà altrove: fosse questo, o qualunque altro, il motivo del fatto; il fatto medesimo, cioè l’aver leggi diverse, importa tutt’altro che unità delle due nazioni. Pretendere, che Longobardi e Romani fossero un popolo solo, e nello stesso tempo, che i Longobardi fossero un popolo clemente verso i Romani, è un attribuire ai primi due meriti incompatibili: per quanto buona volontà uno si senta di favorirli, bisogna pure scegliere tra i due sistemi di lode.

Si noti qui di passaggio, che il primo e debole principio di concittadinanza tra Longobardi e Romani, pare che si possa vederlo ne’ proemi alle leggi costituite dai re di nazione Franca; ne’ quali, per la prima volta, si fa menzione dell’assistenza de’ vescovi e degli abati[10]. Se, come pare più che probabile, si deve intendere di tutti i prelati del regno, e non di quelli soli che fossero longobardi o franchi, si comincia qui a veder qualche Italiano prender parte a un atto politico: per lo stesso mezzo che i Gallo-romani in Francia; ma molto più tardi, troppo più tardi, e quindi con troppo diversi effetti.

 

III. S’è mai citato, non dico tra i re, ma tra i duchi, tra i giudici, tra i gastaldi, tra i gasindi regi, tra le cariche di qualunque sorte del regno longobardico, il nome d’un personaggio latino? In quell’ammasso di notizie vere, false, dubbie, che si chiama storia de’ Franchi, si trova almeno qualche ambasciatore, qualche capitano romano, e fino un re, o capo temporario[11]; e questo è stato un grande argomento per quegli scrittori sistematici che hanno voluto provare che i Franchi, impadronendosi delle Gallie, non avevano serbato esclusivamente nella loro nazione l’esercizio del potere. Ma nelle cariche, come nell’imprese de’ Longobardi, prima di Carlomagno, non è mai fatta menzione d’un personaggio italiano, nemmeno con un titolo dubbioso, nemmeno immaginario.

IV. Cosa poi pensassero gl’Italiani e Longobardi medesimi di questo esser diventati un popol solo, n’abbiamo due celebri testimonianze. « La perfida e puzzolentissima nazione de’ Longobardi, che non si conta neppure tra le nazioni, e dalla quale è certo essere venuta la razza de’ lebbrosi[12], dice un Italiano, Stefano III, nella lettera con cui vuol dissuadere i due figli di Pipino dall’imparentarsi con la casa di Desiderio. Fu quattr’anni prima della conquista di Carlomagno: e, di certo, non viene in mente a nessuno, che quel papa volesse parlar di tutti gli abitanti del regno longobardico. « Per noi altri Longobardi, Sassoni, Franchi, Lotaringi, Baioari, Svevi, Burgondioni, il nome stesso di Romano è un’ingiuria[13], » dice con altre galanterie, un Longobardo, nato probabilmente a Pavia, certamente in Italia, Liutprando, vescovo di Cremona, in risposta a Niceforo Foca, presso cui era inviato d’Ottone I, e che gli aveva detto: « Voi altri non siete Romani ma Longobardi. » Per ciò che riguarda la nostra questione, Stefano e Liutprando non potrebbero andar più d’accordo. E si noti che quest’ultimo parlava così nel 968. Se l’unione era già compita prima della conquista suddetta, ci sarebbero due secoli di buona misura.

Si potrebbero aggiungere altri argomenti; ma ci par che questi bastino, se non son troppi, per dimostrare che quell’opinione, e non è fondata sui fatti, e gli ha contro. Piuttosto non sarà inutile l’osservare un suo carattere notabile, e un gravissimo effetto.

Il carattere è quell’indeterminatezza, quell’ambiguità, che si trova sempre nell’errore, ma di rado a questo segno. Quando si fosse ammesso a occhi chiusi, che la cosa era, resterebbe ancora da domandar cos’era; giacchè essere i Longobardi e gl’Italiani diventati un popol solo, può voler dire cose molto diverse e che si contradicon tra di loro. Anzi, la prima che volle dire (o nessuno, ch’io sappia, di quelli che adottaron poi una tale opinione, n’escluse quel senso primitivo) si risolve essa medesima in una contradizione o, per dir meglio, in un impossibile. « Si convertirono in paesani; non ritenevano di forestieri altro che il nome, » vuol dire certamente e manifestamente, che il modo « speciale con cui si formò la supposta unità de’ due popoli, fu l’essere i Longobardi diventati Italiani. E l’essere i Longobardi diventati Italiani (chi pensi un momento allo stato di cose in cui si suppone che questo sia avvenuto), vuol dire essersi trovati gli uni e gli altri senza quel potere supremo, che può bensì ricevere diverse forme, ma ne richiede una; senza alcun mezzo di far, nè leggi, nè guerra, nè pace, nè trattati di sorte veruna: bella maniera di essere un popolo! Chè tra gl’Italiani, quando furono conquistati da’ Longobardi, non c’era chi avesse alcuna di queste attribuzioni, poichè non eran altro che sudditi dell’impero greco. Si lasci da una parte la questione de’ municìpi: bella e importante quistione, ma estranea alla presente; giacchè cento, mille, ventimila municìpi, senza il vincolo d’un’autorità comune e suprema, non costituiscono un popolo politicamente inteso (che è ciò che l’argomento richiede) più di quello che un numero qualunque di mattoni costituisca una fabbrica. La conquista fece che gl’Italiani o, per parlar più esattamente, una parte degl’Italiani, cessassero d’appartenere a uno Stato, non che ne diventassero uno; giacchè nessuno, credo, ha sognato che si siano eletto un capo, o de’ capi, costituiti de’ poteri, creata un’organizzazione politica, all’andarsene de’ Greci, e sotto la protezione de’ Longobardi. Non avevan nemmeno, nelle loro relazioni con questi, un nome nazionale e loro proprio: eran chiamati Romani, cioè col nome medesimo che i Sassoni, i Franchi, e gli altri signori enumerati da quel così italiano Liutprando, davano ai loro conquistati: nome che significava una classe di diversi paesi, non il popolo d’un paese, una condizione, non una nazione: nome simile, per questo riguardo (dico: per questo riguardo; e chi volesse farmi dir di più, io non ci ho colpa), a quello di servi. Siam noi che li chiamiamo Italiani; e facciamo bene perchè il non esser contati per una nazione, non faceva che non lo fossero e sarebbe troppo strano che, per conservar le buone usanze de’ barbari del medio evo, non dovessimo poter nominare gli antichi abitatori dell’Italia che con un nome comune a quelli di tant’altre parti d’Europa. Ma quest’usanza medesima è la conseguenza e, per dir così, l’espressione d’un fatto, e del fatto concludente per la questione. Longobardi e Italiani erano, in un senso, due nazioni ugualmente; ma una formava un corpo politico; l’altra no. E quindi l’essere i Longobardi diventati Italiani importerebbe la distruzione del solo corpo politico che ci fosse nella parte d’Italia posseduta da loro; vorrebbe dire una società composta solamente di sudditi, cioè, come s’è detto qui da principio e come s’era, detto in un caso simile, un fatto contradittorio, impossibile.

Proporrebbe bensì un’ipotesi, non dico fondata, ma intelligibile, chi dicesse in vece, che gl’Italiani eran diventati Longobardi, e che in questa maniera le due nazioni formavano un popol solo. Che delle materie inorganiche, assorbite e assimilate da un corpo organizzato, partecipino della sua vita, e formino con esso un tutto, è una cosa che s’intende. E dobbiam noi credere che questo sia il senso sottinteso dell’altra proposizione, « formavano uno stesso corpo civile, una stessa repubblica?; » cioè che la nazione in cui questo non c’era, fu ammessa, o a poco a poco, o tutt’in una volta, a far parte di quella. in cui c’era? O vuol dire che l’una e l’altra, per delle cagioni, con de’ mezzi, in una maniera qualunque, s’unirono a costituire in comune un nuovo corpo civile, una nuova repubblica? o che un’altra forza qualunque volle e potè procurare alla nazion conquistata, imporre alla conquistatrice, una tal comunione? Può voler dire ognuna di queste cose, che equivale a non dirne nessuna. Ed è naturale: l’autore di quella frase, uomo tutt’altro che ignaro de’ fatti materiali dell’epoca longobardica, non avrebbe potuto pensare a qualsiasi di queste ipotesi, senza veder subito che non aveva il più piccolo fondamento nella storia. E tanto era lontano dall’aver su questo punto un’idea distinta, che nella Dissertazion medesima, e poco prima, aveva detto che, regnando Autari, « gl’Italiani e i Longobardi, cominciavano già ad essere come nazionali della stessa patria[14]: » dove pare che non pensasse punto a quel formare uno stesso corpo civile, una stessa repubblica: effetto, per il quale si richiedono atti positivi, ma che pensasse, come gli altri, a un effetto che dovesse venir naturalmente da un più lungo convivere nello stesso paese. Quel che è certo è che e lui e gli altri vollero la cosa, non si curaron del modo; senza accorgersi (e per qualcheduno di loro il fatto è strano) che, senza il modo, la cosa non c’era.

L’abate Dubos, il quale pure volle che, in quel medesimo periodo, i Gallo-romani e i Franchi formassero un popolo solo (e, in verità, c’era un po’ più, non dirò di ragioni, ma d’attaccagnoli) fece almeno un sistema[15]; sentì almeno, che una proposizione di quella sorte richiedeva d’esser discussa e, prima di tutto, definita. Due nazioni, una antica abitatrice delle Gallie, l’altra stabilita in un territorio confinante, e vissuto in istato di pace e spesso d’alleanza, per lo spazio di due Secoli[16]; poi questa, ammessa, come ausiliaria, nelle Gallie[17] dall’imperatore, che n’era l’assoluto padrone[18]; poi quella passata, prima per delegazione[19], quindi per intera e definitiva cessione[20], sotto il dominio de’ re, non meno assoluti[21], dell’altra; due nazioni, per conseguenza, uguali tra di loro, senza alcuna cagione, senza alcun mezzo di superiorità dell’una sull’altra; senza occupazion violenta d’una porzione de’ beni privati[22], come nelle parti dell’impero conquistate dagli altri barbari, perchè lì non c’era stata conquista; senza interruzion di governo, senza annullamento di poteri subordinati, perchè il re franco era entrato pacificamente e graditamente in luogo dell’imperator romano[23]; due nazioni ancora distinte civilmente, ma riunite politicamente sotto un potere unico, ereditario indipendente da ciascheduna, sovrano di ciascheduna; aventi leggi diverse, e tribunali nazionali, ma sotto la giurisdizione comune di magistrati superiori, eletti dal re, sotto la giurisdizion suprema di questo, quando una parte ricorresse a lui[24]; partecipi ugualmente de’ vantaggi e de’ pesi dello Stato, perchè il re, libero distributore degli uni e degli altri, chiamava, a piacer suo, e come credesse più conveniente al suo servizio, uomini dell’una e dell’altra nazione alle dignità e alle cariche del governo e della milizia[25], e riscoteva da tutti gli stessi tributi[26]; tali furono, secondo il Dubos, i Gallo-romani e i Franchi sotto le due prime razze; tale il loro modo d’essere un popolo solo, insieme con altre nazioni che abitavano il territorio medesimo. Non fece uscire un effetto indefinito da una confusion di nazioni, da un’operazione del tempo, ugualmente indefinito. Stiracchiò i fatti decisivi per la quistione, ma non li lasciò da una parte; combattè le difficoltà con delle congetture spesso arbitrarie, ma non le saltò a piè pari; diede alla sua ipotesi degli antecedenti, o supposti o inefficaci, de’ momenti immaginari, una forma fattizia, ma degli antecedenti, de’ momenti, una forma. Certo, non c’è la buona maniera d’ingannarsi; e non voglio dir punto che l’errore migliori con l’essere circostanziato e laboriosamente congegnato. Voglio solamente far osservare, anche col paragone, quanto quello che tra di noi fu, non dirò sostenuto, ma buttato là di passaggio, e in proposizioni incidenti, abbia un carattere singolare d’indeterminatezza, d’ambiguità, non meno che di superficialità e di leggerezza, e sia, non solo un errore, ma un indovinello.

L’effetto gravissimo poi di quest’errore è d’isterilire, per dir così, tutta la storia del medio evo. Facendo le viste di sciogliere o di prevenire le questioni più importanti, distorna la mente anche dal proporsele; vi fa attraversare senza curiosità, senza darvi il tempo di fare una domanda o un’osservazione, de’ secoli d’un carattere tanto particolare, e pieni di tanti problemi: istituzioni, fatti, personaggi, rivoluzioni, a tutto porta via il senso importante, a tutto attribuisce cagioni volgari e false; e quel complesso che potrebb’essere soggetto di scoperte interessanti, o almeno di ricerche o di congetture ragionate, non lo lascia più comparire che come un ammasso di casi staccati, di combinazioni fortuite, di deliberazioni venute da un impulso senza disegni. Precipitando, con un avventato anacronismo, il risultato di molte cagioni che hanno operato in una lunga successione di tempi, v’impedisce d’osservar queste cagioni, di scoprire il principio, di seguire il progresso delle loro operazioni; giacchè, al momento in cui la fusione si forma, in cui nuovi interessi, nuove forze, nuove idee cominciano a crollare l’antico muro di separazione tra le due nazioni, cosa può osservare chi pensa che, da gran tempo, queste due nazioni ne formassero una sola? Così, dopo avervi impedito d’intendere quell’istituzioni e que' fatti che avevan per iscopo di mantenere la divisione con un possesso, questa formola nemica d’ogni riflessione, non vi lascia nemmeno scoprire nulla ne’ lenti sforzi della giustizia per introdursi in qualche angolo, delle cose umane, nulla ne’ ritrovati ingegnosi delle passioni per servirsi contro altre passioni del sentimento della giustizia. Vi dà gli effetti più meravigliosi, senza nemmeno accennarvi i mezzi: vi asserisce la pace fatta tra lo spogliatore e lo spogliato, tra il violento e il sottomesso, tra il lupo e l’agnello, senza neppur parlarvi delle trattative che poterono condurre a concluderla; vi rappresenta una certa quale equità stabilita tutt’a un tratto, una certa giustizia venuta alla luce in un parto senza dolori: e questo in un’epoca, in cui la forza tutta da una parte, e la debolezza tutta dall’altra rendevano l’ingiustizia la cosa più facile e più naturale. La distinzione de’ conquistatori e de’ conquistati è un filo che, non solo conduce l’osservatore per gli andirivieni dell’istituzioni del medio evo, ma serve anche a legar qnest’epoca con altre, delle più caratteristiche della storia, e che paiono le più differenti. Chi stia attaccato a quel fatto, per dir così, maestro, l’indicazioni più leggiero, le tradizioni più succinte de’ secoli anteriori all’invasione, giovano qualche volta a rischiarare la storia de’ tempi barbarici e vicendevolmente questa storia diventa una spiegazione nell’antichità. Non basta: usanze e istituzioni, non più vigorose, ma ancora viventi in tutta Europa, e per sè oscurissime, acquistan luce, se ne vede subito il perchè e l’origine, quando s’attaccano a questo fatto: la formola che lo nega, tronca tutti questi legami di storia e di filosofia.

Questa formola finalmente è stata cagione agli storici, anche i meno creduli, d’affermare e di propagare opinioni le più mancanti di fondamento; e nello stesso tempo ha fatto loro trovar degl’inciampi in que' luoghi della storia, dove la strada sarebbe più piana. Cito un esempio di ciascheduno di questi due effetti; e li prendo, a preferenza, dall’opere del Muratori, e per la sua autorità, e perchè è cosa meno dispiacevole il ribatter l’opinioni di quegli scrittori, de’ quali nel confutarli, si può parlare con un gran rispetto. « Laddove nei primi tempi di questo nuovo regno essi Romani, per attestato di Paolo Diacono, dovevano tertiam partem suarum frugum Langobardis persolvere[27], nel progresso de’ tempi tolta fu questa diversità di trattamento, e divenuti Romani e Longobardi un popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno[28]. ». Così, un fatto di tanta importanza, un fatto, non so se più difficile a venir col tempo, o a stabilirsi alla prima, un fatto che a’ tempi stessi del Muratori era ben lontano dall’essere universale in Europa, l’uguaglianza dell’imposizioni per tutti gli abitatori d’un paese, è qui da lui affermato come un fatto del settimo o dell’ottavo secolo; affermato, contro l’uso di quell’accurato scrittore, senza documenti, e solo come una conseguenza di quell’unità, ugualmente supposta[29].

Il secondo esempio ci vien somministrato dal Muratori nella dissertazione XXVI, dove, dopo aver fatto vedere con le leggi de’ Longobardi, quanto pochi uomini atti all’armi fossero esenti dal marciare all’esercito, si fa, tra l’altre, questa difficoltà: « Se allora l’Italia fosse stata al pari d’oggidì popolata, il menar tanta gente al campo più danno e confusione avrebbe recato che utilità. » Grave difficoltà senza dubbio, anzi tale da rendere inesplicabili quelle leggi, quando si sia supposto che gl’Italiani fossero ascritti alla milizia, come i Longobardi. Ma la supposizione su cosa è fondata? Chi ha detto al buon Muratori che questi avessero disciplinati, fatti cavalieri, mischiati nelle loro file i vinti? N’ha egli trovata la più piccola traccia nella loro storia?

Da queste ultime osservazioni, si può francamente concludere (poca cosa pur troppo) che l’opinione dell’unità politica de’ Longobardi e de’ Romani chiude ogni strada, e a conoscere, e anche a cercare quali fossero le vere relazioni tra i due popoli.

Ma quali erano queste relazioni?

Qui dovrebbe cominciare la storia positiva, la vera, l’importante storia: qui si sente subito, che la scoperta di quell’errore non è tanto una cognizione quanto una sorgente di curiosità per chi nella storia vuol vedere in quante maniere diverse la natura umana si pieghi e s’adatti alla società: a quello stato così naturale all’uomo e così violento, così voluto e così pieno di dolori, che crea tanti scopi, dei quali rende impossibile l’adempimento, che sopporta tutti i mali e tutti i rimedi, piuttosto che cessare un momento; a quello stato che è un mistero di contradizioni in cui la mente si perde, se non lo considera come uno stato di prova e di preparazione a un’altra esistenza.

Appena ammesso il fatto della distinzione delle due nazioni, s’affacciano molt’altre questioni: n’accenneremo qui alcune, per indicar l’importanza di ciò che s’ignora, avvertendo però prima che non siamo in caso di risolverne nessuna.

Qual era, ne’ due secoli della dominazione longobardica, lo stato civile degl’Italiani, superiori certamente, e di molto, in numero alla nazione conquistatrice? Eran essi, come dice il Maffei[30], in vera servitù? Ma in qual grado? O eran rimasti padroni delle loro persone e delle loro proprietà, e la loro dipendenza era puramente politica? Ma com’eran protette quelle? e qual era la forma di questa? Erano state lasciate in piedi l’autorità subordinate che si trovavano al tempo della conquista? E da chi dipendevano? chi le conferiva? O eran cessate per cagion di quella? E qual fu, in questo caso, il nuovo modo d’azione e di repressione su quel popolo, o su quella moltitudine? Noi sappiamo, o poco o tanto, o bene o male, quali eran le attribuzioni de’ re, de’ duchi, de’ giudici longobardi, riguardo alla loro propria nazione; ma cosa erano tutti costoro per gl’Italiani, tra i quali, sopra de’ quali vivevano?

Ecco alcune delle tante cose che ignoriamo intorno allo stato della popolazione d’una così gran parte d’Italia, per il corso di due secoli. Si può certamente rassegnarsi a ignorarle; si può anche chiamar frivolo e pedantesco il desiderio di saperle; ma allora non bisogna esser persuasi di posseder la storia del proprio paese. E quand’anche si conosca e la precipitosa invasione, e l’atroce convito, e l’uccisione a tradimento d’Alboino, le galanterie d’Autari, le vicende di Bertarido, la ribellione d’Alachi e il ristabilimento di Cuniberto, le guerre di Liutprando e d’Astolfo, e la rovina di Desiderio, bisogna confessare che non si conosce se non una parte della storia, per dir così, famigliare d’una piccola nazione stabilita in Italia, non già la storia d’Italia.

Prenda dunque qualche acuto e insistente ingegno l’impresa di trovare la storia patria di que' secoli; ne esamini, con nuove e più vaste e più lontane intenzioni, le memorie; esplori nelle cronache, nelle leggi, nelle lettere, nelle carte de’ privati che ci rimangono, i sogni di vita della popolazione italiana. I pochi scrittori di que' tempi e de’ tempi vicini non hanno voluto nè potuto distinguere, in ciò che passava sotto i loro occhi, i punti storici più essenziali, quello che importava di trasmettere alla posterità: riferirono de’ fatti; ma l’istituzioni e i costumi, ma lo stato generale delle nazioni, ciò che per noi sarebbe il più nuovo, il più curioso a sapersi, era per loro la cosa più naturale, più semplice, quella che meritava meno d’essere raccontata. E se fecero così con le nazioni attive e potenti, e dal nome delle quali intitolavano le loro storie, si pensi poi quanto dovessero occuparsi delle soggiogate! Ma c’è pure un’arte di sorprendere con certezza le rivelazioni più importanti, sfuggite allo scrittore che non pensava a dare una notizia, e d’estendere con induzioni fondate alcune poche cognizioni positive. Quest’arte, nella quale alcuni stranieri fanno da qualche tempo studi più diligenti, e di cui lasciano di quando in quando monumenti degni di grande osservazione, quest’arte, se non mi inganno, è, a’ giorni nostri, poco esercitata tra di noi. Eppure ci par che si possa dire che ha avuto il suo cominciamento e un progresso non volgare in Italia. Due uomini certamente insigni aprirono in essa due strade che, all’imboccatura, per dir così, posson parere lontane l’una dall’altra, e affatto diverse; ma che tendono naturalmente a riunirsi in una, in quella sola che può condurre a qualche importante verità sulla storia del medio evo.

Uno, l’immortale Muratori, impiegò lunghe e tutt’altro che materiali fatiche nel raccogliere e nel vagliare notizie di quell’epoca: cercatore indefesso, discernitore guardingo, editore liberalissimo di memorie d’ogni genere: annalista sempre diligente, e spesso felice nel riconoscere i fatti, nel rifiutare le favole che al suo tempo passavan per fitti, nell’assegnar le cagioni prossime e speciali di questi; esecutore animoso e paziente del disegno vasto e suo, di rappresentare in complesso, e per capi, l’istituzioni, le costumanze, lo stato abituale insomma del medio evo; e qui, come nella storia propriamente detta, sceglitore e ordinatore, per lo più, cauto, e spesso sagace de’ materiali che si trovavano sparsi in una gran quantità e varietà di documenti, scovati in gran parte da lui; risolvette tante questioni, tante più ne pose, ne sfrattò tante inutili e sciocche, e fece la strada a tant’altre, che il suo nome, come le sue scoperte, si trova e deve trovarsi a ogni passo negli scritti posteriori che trattano di quella materia.

Contemporaneamente al Muratori, ma in una sfera più alta, meno frequentata, quasi sconosciuta, Giambattista Vico andò in cerca di princìpi generalissimi intorno alla comune natura delle nazioni. Non si propose d’illustrare alcuna epoca speciale di storia, ma cercò di segnare un andamento universale della società nell’epoche le più oscure, in quelle di cui sono più scarse e più misteriose le memorie, o le tradizioni. Volendo per lo più trattare di tempi in cui non vissero scrittori: persuaso che, quando gli scrittori apparvero, l’istituzioni, le credenze sociali erano già tanto modificate, le tradizioni di que' tempi antichissimi già tanto sfigurate dai nuovi fatti stessi, che non potevano essere rettamente intese, nè trasmesse dagli scrittori, ma persuaso nello stesso tempo, che l’idee di questi, come figlie in gran parte degli avvenimenti e delle dottrine, anteriori, dovevano serbarne delle tracce importanti e caratteristiche; riguardò questi scrittori come testimoni, in parte pregiudicati, in parte disattenti, in parte smemorati, ma però sempre testimoni di fatti generali e rilevanti; e come tali si diede a esaminarli. Facendo poco conto de’ loro giudizi, cercò una verità in quell’idee che par piuttosto che trasmettano, come venuto da più alta origine; e, rifiutando le loro conclusioni, stabili delle norme per cavarne di più fondate dalle loro rivelazioni, per dir così, involontarie. Queste norme, si propose di derivarle dalle proprietà della mente umana e dall’esperienza de’ fatti più sconosciuti; e, certo, quand’anche, siano troppo più vaste che fondate, non sono mai d’una fallacia volgare. Si studiò di raccogliere da epoche le più distanti l’una dall’altra, da costumi in apparenza disparatissimi, degli elementi simili, ne’ punti più importanti della vita sociale; e fu, come delle volte acutissimo, così dell’altre troppo facile nella scelta di questi elementi, strascinato a ciò da quella sua unità di mire intorno allo sviluppo della natura umana. Da’ secoli eroici e dal medio evo, dalle leggi e dalle poesie, dai simboli e dai monumenti, da etimologie qualche volta ingegnose e che sono una scoperta, ma qualche volta arbitrario e smentite da cognizioni venute dopo di lui; dai riti religiosi, dalle formole di giurisprudenza, e dalle dottrine filosofiche; da temi, da fatti, da pensieri, in somma sparpagliati, per dir così, nella vita del genere umano, prese qua e là qualche indizio, che, per dir la verità, nelle sue idee diventa troppo presto certezza. Ma quando, dopo aver dimostrata l’ambiguità, la falsità, la contradizione dell’idee comuni intorno allo stato della società in un’epoca oscura e importante, sostituisce ad esso un’idea fondata sur una nuova osservazione de’ pochi fatti noti di quell’epoca; quanti errori distrugge a un tratto! che fascio di verità presenta, in una di quelle formole splendide e potenti, che sono come la ricompensa del genio che ha lungamente meditato! E anche quando, o la scarsità delle cognizioni positive, o l’amore eccessivo d’alcuni princìpi, o la fiducia che nasce negl’ingegni avvezzi a scoprire, lo trasporta e lo ferma in opinioni evidentemente false, e oscure non per profondità, ma per inesattezza d’idee, e quindi di espressioni; lascia nondimeno un senso d’ammirazione, e dà quasi ancora l’esempio d’un’audacia che potrebb’esser felice con qualche condizione di più: se non v’ha dimostrata, come credeva, una gran verità, vi fa sentire d’avervi condotti in quelle regioni, dove soltanto si può sperar di trovarne.

Osservando i lavori del Muratori e del Vico, par quasi di vedere, con ammirazione e con dispiacere insieme, due gran forze disunite, e nello stesso tempo, come un barlume d’un grand’effetto che sarebbe prodotto dalla loro riunione. Nella moltitudine delle notizie positive, che il primo vi mette davanti, non si può non desiderare gl’intenti generali del secondo quasi uno sguardo più esteso, più penetrante, più sicuro; come un mezzo d’acquistare un concetto unico e lucido di tante parti che, separato, compariscono piccole e oscure, di spiegar la storia d’un tempo con la storia dell’umanità, e insieme d’arricchir questa, di trasformare in dottrina vitale, in scienza perpetua tante cognizioni senza principi e senza conseguenze; e, bisogna pure aggiungere, come un mezzo d’evitar qualche volta de’ giudizi precipitati; giacchè, ne’ confini più circoscritti, che paiono naturalmente i più sicuri, c’è però il pericolo di non rimanerci[31]. E seguendo il Vico nelle ardite e troppo spesso ipotetiche sue classificazioni, come si vorrebbe andar sempre avanti con la guida di fatti sufficienti all’assunto, o severamente discussi! Ma dopo que' due scrittori, nessuno ch’io sappia, s’è portato al punto dove possono unirsi le due strade, per arrivare a più importanti scoperte nella storia de’ tempi oscuri del medio evo. Riman dunque intentato un gran mezzo, anzi il solo: e perchè non si potrà sperare, che alcuno sia per tentarlo? L’ammirazione per i segnalati lavori dell’ingegno è, certo, un sentimento dolce e nobile; una forza, non so se ragionevole, ma comune, ci porta a provare ancor più un tal sentimento, quando gli uomini che ce l’ispirano, sono nostri concittadini; ma l’ammirazione non deve mai essere un pretesto alla pigrizia, non deve mai includer l’idea d’una perfezione che non lasci più nulla da desiderare, nè da fare. Nessun uomo è tale da compir la serie dell’idea in nessuna materia; e, come nell’opere della produzion materiale, così in quelle dell’ingegno, ogni generazione deve vivere del suo lavoro, e riguardare il già fatto, come un capitale da far fruttare, non come una ricchezza che dispensi dall’occupazione.

Che se le ricerche le più filosofiche e le più accurate sullo stato della popolazione italiana durante il dominio de’ Longobardi, non potessero condurre che alla disperazione di conoscerlo, questa sola dimostrazione sarebbe una delle più gravi e delle più feconde di pensiero che possa offrire la storia. Un’immensa moltitudine d’uomini, una serie di generazioni, che passa sulla terra, sulla sua terra, inosservata, senza lasciarci traccia, è un tristo ma importante fenomeno, e le cagioni d’un tal silenzio possono riuscire ancor più istruttive che molte scoperte di fatto.

 

Note

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[1] Ist. Fior, lib. 2, cap. 9, dell'edizione del Muratori; Rer. It., t. XIII.

[2] Ist. Fior., lib. 1.

[3] Muratori, Antich. It., diss. 21. Chi conosce appena appena la storia del medio evo, sa che, tanto in Italia, quanto nelle Gallie, e nelle Spagne, i popoli conquistati eran chiamati Romani, cioè col nome dei loro antichi padroni. Così, in quella parte dell'antico impero romano, dove i conquistatori sono ancora affatto separati e distinti di nome e di fatto, la parte occupata dai Turchi, gl'indigeni serbano ancora il nome di Romei.

Nel seguito di questo discorso useremo indifferentemente i nomi d'Italiani, di Romani, e anche di Latini, per indicare i nativi della parte d'Italia posseduta da’Longobardi.

[4] Antich. longobardico-milanesi, diss. I, § 71. L'uno e l'altro scrittore parlan de’tempi che precedettero la conquista di Carlomagno.

[5] Ist. Civ., lib. 5, cap. 4.

[6] T. Liv., 1, 13.

[7] Si romanus homo mulierem langobardam tulerit, et mundium ex ea fecerit,... romana effecta est, et fllii qui de eo matrimonio nascuntur, secundum legem patris romani sint. Liutpr. Leg., lib. 6, 74.

[8] I due citati e Grimoaldo e Liutprando usano la formola: Rex gentis Langobardorum, Ratchi dice lo stesso con una perifrasi: Dum cum gentis nostrae, idest Langobardorum, Judicibus.... considerassem, etc.

[9] Clementi quippe, simulque prudenti consilio usi. In Leges Langobardor. Preefat. L. A. Muratori; Rer. It., tom. I, par. 11; ed altri.

[10] Audite qualiter placuit mihi Pippino, Excellentissimo Regis Gentis Langobardorum, cum adessent nobiscum singuli Episcopi, Abbates et Comites, seu reliqui Fideles nostri, Franci et Langobardi. Italiae regis, Leges; Rer. It., t. I, par. II, p. 118. Non si sa in qual anno fossero promulgate queste leggi; e non si sa neppur bene quando Pipino, figlio di Carlomagno, principiasse a regnar di fatto: morì nell'810.

[11] Franci, hoc (Childerico) ejecto, Aegidium sibi, quem superi s Magistrum militum a Republica missum diximus, unanimiter Regem adsciscunt. Gregor. Turon., Hist. Francor., lib. 2, c. 12. La parola Regem non si trova in tutti i manoscritti.

[12] Quae est enim, proecellentissimi filii, magni reges, talis desipientia, ut penitus vel dici liceat, quod vestra praclara Francorum gens, quae super omnes enitet, et tam splendiflua ac nobilissima regalis vestrae potentiae proles, perfida, quod absit, ac foetentissima Langobardorum gente polluatur; quae in numero gentium nequaquam computatur, de cujus natione et leprosorum genus oriri certum est? Cod. Car. Ep. 45. Questa taccia è parsa al Muratori (an. 770) tanto strana e piena d'ignoranza, da far nascer de’dubbi sull'autenticità della lettera. Mi par però che si possa dare a tali parole di Stefano un senso ragionevole. Era conosciuta presso i Longobarli una malattia, qualunque poi fosse, la quale si chiamava lebbra. Ciò si vede nelle leggi, e segnatamente nella 176 di Rotari, nella quale il lebbroso, espulso giuridicamente da casa sua, è dichiarato morto civilmente, e da mantenersi del suo per carità. Tamen, dum vixerit, de rebus quas dereliquerit, pro mercedis intuitu, nutriatur. Della quale legge stranissima, e, credo, particolare ai Longobardi, dev'essere stata cagione l'opinione superstiziosa e temeraria, che questa lebbra fosse un indizio certo e manifesto di peccati commessi: peccatis imminentibus; peccato imminente (Id. leg. 180). Ora, può darsi che questa lebbra, sconosciuta in Italia prima dell’arrivo dei Longobardi, sia stata da essi comunicata agl'indigeni; e, in questo caso, Stefano ha voluto dire che la razza de’lebbrosi del suo tempo era venuta da loro. Ha parlato come un Greco, il quale, non ignorando che c'è stata peste nel suo paese molte volte prima che i Turchi ne fossero padroni, dice però che i Turchi ci hanno portata la peste, cioè quella che attualmente ci regna. - Il Muratori adduce altri argomenti contro l'autenticità della lettera; de’quali non crediamo di dover parlare, perchè nessun altro scrittore, a nostra notizia, è stato da essi indotto a dubitarne; e lui medesimo, non si vede chiaro se dicesse davvero, o se fosse una maniera di far sentire più fortemente quanto quella lettera gli pareva poco degna del suo autore.

[13].... quos nos, Longobardi scilicet, Saxones, Franci, Lotharingi, Bajoarii, Suevi, Burgundiones, tanto dedignamur, ut inimicos nostros commoti, nil aliud contumeliarum, nisi, Romane, dicamus. Liutprandi Legatio ad Nicephorum Phocam; Rer. It., t. II, pag. 481.

[14] Antich. longobardico milanesi; diss. 1, § 66.

[15] Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules; Paris, 1734. 3 vol. in 4°.

[16] Liv. I, chap. 17.

[17] Liv. II, chap. 15.

[18] Liv. I, chap. 4.

[19] Liv. V, chap. l.

[20] Ibid., chap. 10.

[21] Liv. VI, chap. 16.

[22] Ibid., chap. 13.

[23] È noto che gl'imperatori d'Oriente usarono questo titolo per molto tempo dopo la distruzione dell'impero d'Occidente.

[24] Liv. VI, chap. 9.

[25] Ibid., chap. 10.

[26] Ibid., chap. 14.

[27] Pagare ai Longobardi la terza parte della loro raccolta. Paolo Diacono lib. 2, e 32.

[28] Antich. It., dissert. 21.

[29] Un altro scrittore, citato da noi più volte, congetturò che d’un tal fatto si potesse trovare una testimonianza in quelle parole di Paolo Diacono: Populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur (Lib. 3, cap. 16). « Varie interpretazioni, dice, sono state dagli eruditi proposte su questo oscuro passo: a me sia lecito azzardarne una nuova. La ripartigione qui accennata dallo storico, riguardar non dovrebbe, a mio avviso, le persone, ma gli aggravi delle medesime, così che da quel punto in avanti avessero questi ad essere ripartiti indifferentemente e sugl'Italiani e su i Longobardi, i quali cominciavano già ad essere come nazionali della stessa patria, e ciò secondo i principi dell'equità e della giustizia distributiva che, regnando Autari, con altre virtù allignato avevano felicemente in tutti i sudditi; onde sembrava quasi risorta l'età d’oro. Così almeno ce la rappresenta il Varnefridi. » (Antich. longobardico-milanesi, diss. I, § 66). Ma il Muratori, non si può supporre che si fondasse qui su quel passo, poichè altrove l'interpreta in tutt'altro senso. « Pare che accenni che ai popoli italiani fu addossato il peso di mantenere i soldati longobardi, e però li compartirono fra di loro. » (Annal. 584). E se avesse creduto di poter fondarsi su qualche altro documento, n'avrebbe di certo fatta menzione.

      In quanto all’interpretazione dell'altro scrittore, non si saprebbe come fare a discuterla, giacchè, come il lettore ha potuto vedere, non dice nommeno qual sia la relazione che, gli par di trovare tra le parole del testo, e il senso da lui immaginato. Ci si permetta, in vece, d’accennare una circostanza che rende ancor più singolare dalla parte sua la supposizione d’un tal pareggiamento tra i vincitori e i vinti. La faceva, questa supposizione, o almeno la dava fuori, nel 1792, cioè nel terz'anno della rivoluzion francese, uno de’motivi più espressi, e degli scopi principali della quale era appunto di assoggettare i successori della nazion conquistatrice all’uguagianza dell'imposizioni. E, in mezzo al rumore d'una tal rivoluzione, s'immaginava che una cosa simile fosse stata fatta tranquillamente, spontaneamente, dodici secoli prima! — Del resto, ho voluto dire uno de’motivi e degli scopi d'allora, anzi del primo momento; giacchè anche allora ce n'erano già in campo di nuovi, e di che sorte! Le rivoluzioni.... ma che dico? come se questa si potesse mettere in un fascio con l'altre! Una rivoluzione, dirò dunque, nella quale non si questioni solamente dell'uso o delle condizioni del potere, o di chi ne deva essere investito, ma sia messo in questione il principio medesimo del potere, è un gran viaggio, che s'intraprende credendo di non aver a fare altro che una passeggiata. O, se ci si passa un'altra similitudine (che è un gran mezzo di dir le, cose in breve, col rischio, si sa, di non dirle punto), è una scala, nella quale, stando giù, si prende per l'ingresso d’un piano abitabile quello che non è altro che un pianerottolo; e quando ci s'è arrivati, si scopre un'altra branca che non s'aspettava, e dopo quella, un'altra, e.... e a caposcala, al luogo dove si starà di casa, quando s'arriva? quando, voglio dire, comincia uno stato di cose, alla durata del quale si creda, e che duri in effetto? Ne’singoli casi (giacchè quella rivoluzione, se fu forse la prima del suo genere, non fu certamente la sola), ne’singoli casi, fin che quel momento non è arrivato, lo sa il Signore in astratto, lo può dire ognuno. È quando, invece di cercare il principio del potere dove non è, cioè in un ente creato, contingente, relativo, qual è l'uomo, in un ente che, non essendo il principio di sè stesso, non può avere in sè il principio di nulla, si riconosce, o si torna a riconoscerlo dov'è, cioè nel suo Autore; è quando sia pubblicamente professato, e generalmente creduto che ogni potere viene da Dio. Cos’è, infatti, il potere di cui si tratta, se non una superiorità? dico una superiorità di diritto, che si vuole appunto per circoscriver gli effetti delle superiorità naturali o di fatto. E come mai trovar negli uomini il principio di questa superiorità? In alcuni? con che ragione? In tutti? è un assurdo. Ma appunto, dicono, appunto perchè non c'è negli uomini un principio di superiorità, c'è negli uomini il principio dell'uguaglianza; col mezzo e per opera della quale si crea poi una superiorità di diritto. E non s'accorgono che, per quanto la superiorità e l'uguaglianza siano oggetti diversi, anzi opposti, metter negli uomini il principio, tanto dell'una, quanto dell'altra, è, in ultimo, un medesimo errore. Per concepire come gli uomini avessero in loro questo principio d'uguaglianza, bisognerebbe poter concepire che ogni uomo fosse l'autore di sè medesimo. E non si potendo questo, bisogna pur riconoscere che gli uomini non possono essere uguali, se non in quanto abbiano ugualmente ricevuto, se non dipendentemente da Chi gli abbia costituiti tali, e perchè fin dove gli abbia voluti e costituiti tali. Quindi, non che quest'uguaglianza sia un principio, non può essa medesima avere la sua ragion d'essere, che in un principio superiore, in ciò di cui si vorrebbe far di meno, per la prima volta. Dicendo che è più facile piantare una città per aria, che stabilire uno Stato senza il fondamento della religione, Plutarco non fece altro che esprimere con una formola generale un sentimento sottinteso in tutti i fatti particolari dell'umanità. Non che l'umanità e Plutarco conoscessero, nella sua integrità e purezza, la dottrina divinamente espressa in quelle parole di san Paolo; ma negli errori positivi c'è sempre una parte di verità; e in tutte le false religioni c'era e c’è appunto la parte, di verità necessaria alla stabilità d'un potere, cioè la nozione generalissima di qualcosa di superiore agli uomini, e da cui il potere di diritto, quello che si vuole e non si vede, derivi negli uomini. Per questo, gli auspizi del patriziato romano, le caste indiane, la missione di Maometto, tant'altre cose altrettanto o più assurde, hanno potuto servir di fondamento a degli Stati che son durati discretamente, o che durano ancora. Ma dove ha regnato il cristianesimo, ogni altra religione è diventata come impossibile. Si può sconoscere il vero Autore dell'uomo, e quindi d'ogni diritto nell'uomo; ma riconoscerne uno falso, o de’falsi, può bensì essere il sogno d'alcuni, non il fatto d'un popolo. È il nostro privilegio, o il nostro peso, se non vogliamo accettar come il privilegio, l'esser messi tra la verità e l'inquietudine. Le circostanze de’diversi tempi e delle diverse società possono certamente render più facile, come più desiderabile, lo stabilimento durevole d'una o d'un'altra forma di potere; ma, ben inteso, quando questa durata sia possibile. E ciò che la rende tale, è il poter associare a quella forma l'idea del diritto; e per arrivare a questo, il mezzo necessario, assolutamente parlando, è il riconoscere il principio del potere in qualcosa d'anteriore e di superiore all'uomo; per noi, il mezzo diventato unico, è il riconoscer questo principio nel Dio predicato da san Paolo. Ho detto: lo stabilimento d'una o d'un'altra forma; che è appunto uno de’caratteri divini del cristianesimo il non esser legato esclusivamente a nessuna, e uno de’fatti divini del cristianesimo il sostituire alle teogonie particolari, che servirono di fondamento agli Stati delle genti, una teologia universale, applicabile alle più diverse forme di potere, come alle più diverse condizioni delle società umane, e, nello stesso tempo, efficacissima a corregger l'une, e a mutar gradatamente in meglio l’altre. Che se, anche nel cristianesimo, alcuni hanno tentato di restringere il diritto del potere a una forma speciale; se a una tale dottrina hanno applicato il titolo di diritto divino; se hanno voluto che Ogni potere significasse un tal potere esclusivamente, è perchè non c'è abuso di parole che gli uomini non possano fare. Ma è forse più strano l'attribuire una tale dottrina alla Chiesa cattolica, la quale, come incapace, per istituzione divina, di sacrificare l'universalità a nessuna forza particolare di circostanze, d'interessi, d'opinioni, ha costantemente ripudiata e combattuta la dottrina medesima, e con l'insegnamento e co’fatti. Non fu, credo, nemmeno in un paese cattolico, che si diede la prima volta quel significato alle parole: diritto divino; e se si volesse cercare qual sia il libro che ha fatto di più per mettere in onore la dottrina anche in un paese cattolico, si troverebbe, credo, che non fu un trattato teologico, ma un poema epico, nel quale non è introdotta se non in odio del cattolicismo: chè certamente Voltaire non credeva all'inamissibilità del potere, messa da lui per fondamento razionale alla Henriade; ma trovò che quel falso domma poteva servirgli di spada insieme e di scudo, per combatter la Chiesa. Altri poi non sarebbero lontani dal riconoscere in Dio il principio del potere, come d'ogni cosa: solamente non vorrebbero il Dio d'una religione positiva. Ma essi medesimi non sperano molto che questa possa mai diventar la credenza d'un popolo. E hanno ragione; se non che mi pare che la causa alla quale attribuiscono la difficoltà d'una tale impresa, non sia la vera. Non è, come dicono, perchè un popolo intero non possa andar tanto avanti nella filosofia; è piuttosto perchè un popolo intero ha troppa filosofia per intendere un Dio autore dell'umanità, col quale l'umanità non abbia nessuna relazione positiva. Non è un concetto puro, elevato, al quale un popolo non arrivi; è un concetto tronco, che un popolo rifiuta. Vede bene che in questo concetto non c'è altro di nuovo che una negazione; che quello di cui gli si parla, è il Dio della rivelazione, meno la rivelazione. E se fosse altro, se fosse il mero nome che si volesse conservare, non solo smozzicando il concetto, ma cambiandolo; la riuscita sarebbe, grazie al cielo, molto più difficile, e insieme affatto inutile all'intento. Molto più difficile; perchè si tratterebbe di far accettare a de’popoli una credenza positiva intorno alla divinità, senza autorità, senza storia, contro l'esempio di tutti i popoli; e una credenza nova a de’popoli cristiani (foss'anche di solo nome e di sola reminiscenza, che non è, grazie ancora al cielo), contro l'esempio di tutti i popoli cristiani. Inutile all'intento poichè si tratta di trovare il principio del potere in qualcosa di distinto dall’uomo, e di superiore all'uomo; e una divinità distinta dall'uomo e superiore all'uomo, non è più possibile trovarla fuori del cristianesimo, nè immaginarla fuori del deismo, che è un cristianesimo smozzicato. Quelli poi i quali trovando, con ragione, il problema insolubile senza la religione, e non volendo accettar la soluzione religiosa, pretendono di levar di mezzo il problema medesimo; quelli, dico, i quali s'immaginano che una società possa prescindere dal diritto, per essersi immaginati di prescinderne essi (che il prescinderne davvero e coerentemente non è possibile nemmeno a un uomo solo, nemmeno a un sistema fatto apposta per un tal fine … ) Ma è ora d’accorgerci che queste, nè son cose da note, nè hanno che fare co’Romani e co’Longobardi.

[30] Verona illustrata, Lib. 10, col. 273.

[31] Il Vico (Scienza Nuova, lib. 4: Della custodia degli Ordini), parlando delle due celebri rogazioni promulgate da C. Canulcio, sul principio del quarto secolo di Roma, dice che, a quel tempo, i plebei in Roma erano ancora stranieri. Non dico che tutti gli argomenti dai quali dedusse questo grande, e allora nuovissimo concetto, sarebbero parsi, nè avrebbero dovuto parere al Muratori ugualmente fondati; dico bensì che quelli che lo sono, e sono insieme così elevati e fecondi, obbligandolo a considerar più in grande o più addentro cosa importi, come esista, come si mantenga la cittadinanza in una società distinta da un'altra, e superiore ad essa, quantunque abitante nello stesso paese, non gli avrebbero permesso di credere, e nemmeno d'immaginarsi che i Longobardi e gl'Italiani fossero diventati, alla sordina, e per il corso naturale delle cose, un popolo solo. E, cosa singolare, quei due giudizi così diversi erano egualmente contrari alle prime apparenze. Il Vico vide degli stranieri, dove le denominazioni di patrizi e di plebe non facevano supporre altro che due classi di concittadini; il Muratori, con altri, volle de’ concittadini, dove i nomi indicavano due nazionalità. Senonchè il primo arrivò al suo, per dir così, paradosso con l'avere acutamente e profondamente osservato nelle condizioni di quelle due sorti d'abitatori di Roma antica alcune differenze essenziali e originarie, cioè tali da non essere nate dalla convivenza, ma da dovere averla preceduta; il secondo aderì al paradosso davvero, per essersi fondato in vece sopra somiglianze accessorie, e sopra circostanze inefficienti. Certo, sarebbe sciocchezza, ancor più che insolenza, il dire che a un tal uomo mancava il criterio da giudicar rettamente cosa valessero, quando l’avesse voluto: ma è lecito osservare che gli mancò il volerlo, perché gli mancò l’eccitamento a volerlo, cioè l’essere avvertito dell’importanza del giudizio, L’aver presenti le relazioni del fatto su cui decideva, con un genere di fatti. La filosofia della storia, che si manifesta così splendidamente nel primo di que’ giudizi, aveva senza dubbio molto meno da fare, ma era ugualmente necessaria nel secondo.

[1  3]

CAPITOLO III.

PROBLEMI SULLA FACOLTÀ LASCIATA AGLI ITALIANI

DI VIVERE CON LA LEGGE ROMANA.

Al Muratori, come s’è detto, e ad altri, è parsa questa concessione un bel tratto di clemenza, e una prova, tra molte, della dolcezza e della saviezza de’ conquistatori longobardi. E questa opinione pare la più universalmente ricevuta da quelli che vogliono averne una sulle cose di que' tempi.

Che scrittori i quali non si stancano d’ammirare l’equità, la sapienza, la previdenza delle leggi de’ Longobardi, riguardino poi con clemenza il non averne essi chiamati a parte i vinti, è una cosa che non s’intende così facilmente. Vogliam forse dire che a questi non piacessero, e che a que' buoni vincitori paresse un’ingiustizia il costringerli a ricevere anche un benefizio? Ma perchè non piacevano ai vinti quelle leggi così perfette, così scrupolose, così giudiziose nel rispettare, nel regolare ogni diritto? Per un cieco affetto all’antica legislazione? o per orgoglio nazionale? o perchè non si confacessero alle loro abitudini, e non s’applicassero ai casi comuni nel loro modo di vivere? dimanierachè, ottime per il popolo conquistatore, fossero scarse, superflue, insomma non adattate per essi? Ma non ci hanno detto quegli stessi scrittori, che Longobardi e Italiani erano un popolo solo? E quale è tra queste ipotesi, che non faccia a’ cozzi con quell’opinione?

S’osservi poi che quest’uso di lasciare ai vinti la legge romana non è particolare a’ Longobardi: una costituzione di Clotario I la conserva ai Gallo-romani viventi sotto i Franchi [1]; le leggi de’ Burgundioni, quelle de’ Ripuari [2] stabiliscono i casi e le persone da giudicarsi con la legge romana: e per finirla, questo aver lasciato ai vinti, o in perpetuo, o per qualche tempo, l’uso, più o meno esteso della legge antica, si può dire che sia stata una consuetudine comune de’ conquistatori barbari del medio evo. A un fatto così generale convien dunque cercare una ragione generale; e questo ha voluto fare il celebre Montesquieu. La ragione delle diverse legislazioni in un solo paese, la trova nell’esserci state riunite più nazioni, le quali, nella riunione, abbiano voluto e potuto conservare la loro indipendenza e le loro consuetudini [3]. Questa ragione spiega benissimo il perchè varie nazioni riunite a conquistare un paese, e stabilite insieme in quello dopo la conquista, conservassero le loro leggi particolari giacchè essendo quelle nazioni uguali tra di loro, o almeno volontariamente associate, non c’era motivo per cui una dovesse ricevere la legge dall’altra: ma non è una ragione che si possa applicare ai vinti. Questi non trattavano, non istipulavano, non venivano a patti: la cagione dell’esser loro stata lasciata la legge antica, bisogna dunque cercarla nella semplice volontà de’ vincitori. Intorno a questa cagione arrischieremo una congettura; e sarà pur troppo la sola conclusione di questo discorso: per ora, se alcuno vuol proprio che la fosse clemenza, si rammenti almeno che non si può farne un merito particolare ai Longobardi; convien supporre un’inclinazione, una consuetudine, uno spirito di clemenza in tutti i barbari che vennero a dividersi l’impero romano. Una tal supposizione, del resto, non sarà la più singolare che si sia fatta su quell’epoca.

Ma, per valutare nel nostro caso particolare il grado della clemenza longobardica, ci manca un dato essenzialissimo, cioè di saper precisamente in che consistesse il benefizio, cosa volesse dire: vivere con la legge romana. Il senso ovvio e intero di questa frase è inammissibile; bisogna dunque trovarne uno modificato, e che possa conciliarsi co’ fatti incontrastabili della dominazione longobardica: questo senso non è stato, ch’io sappia, né proposto, nè cercato finora [4].

Viver con la legge romana aveva certamente per gl’Italiani, quando eran sotto gl’imperatori, un significato che non ha potuto conservare interamente dopo l’invasione longobardica. Quella legge stabiliva ufizi e attribuzioni, che cessarono per il fatto della conquista; regolava delle relazioni politiche, che furono distrutte da questa. È dunque necessario restringere il senso di questa frase, quando la si applica al periodo di cui parliamo. Ma fin dove restringerlo? con che dati circoscriverlo?

In secondo luogo; come si regolavano le nuove inevitabili relazioni tra i Longobardi stabiliti, come conquistatori, nel territorio, e gli antichi abitatori? relazioni, certo, non prevedute dalla legge antica.

Terzo; volendo conoscere con qualche precisione fino a che segno la facoltà di vivere con quella legge, e co’ rimasugli di quella legge, fosse un privilegio, una franchigia, un dono, bisogna però sapere al giudizio di chi fosse rimessa la legge stessa, per le riforme, per l’aggiunte, per l’interpretazioni; poichè, vogliam noi supporre una legge viva senza un legislatore? una ferrea immutabilità di prescrizioni? regole sottratte a ogni esercizio di sovranità? Questo sarebbe uno strano stato di cose, il quale presenterebbe tante considerazioni e tanti problemi, che la clemenza, quando c’entrasse, sarebbe certamente l’ultima cosa da considerarsi. Nè a spiegare un tale stato si potrebbe addurre, come un fatto simile, la storia o la storiella di Licurgo, che fece giurare agli Spartani di non toccar mai le leggi stabilite da lui; poichè queste creavano generalmente de’ poteri, e disegnavano le persone che dovevano esercitarli: erano leggi, come si direbbe ora, costituzionali, che davano i mezzi e le forme per fare tutte l’altre leggi, che le circostanze potessero richiedere; ma nel caso degli Italiani sotto i Longobardi, la legge conservata non n’avrebbe somministrato alcun mezzo. Se c’era dunque sulla legge un potere legislativo, chi n’era investito?

Quarto; di che nazione erano i giudici, che applicavano questa legge?

Ognuno vede quanto queste condizioni dovessero influire sull’esecuzione della legge stessa; e per conseguenza quanto sia necessario conoscere queste condizioni nel caso in cui si tratta.

Di documenti legislativi che possono servire a ciò non abbiamo in tutti gli atti pubblici, da Alboino fino alla conquista di Carlo, che una sola prescrizione sulla maniera d’applicare la legge romana. Ed è una legge di Liutprando, la quale prescrive a’ notai che, dovendo fare una scrittura, o secondo la legge longobardica, o secondo la romana, stiano all’una o all’altra delle due leggi; impone il guidrigilt (la multa, il risarcimento) a quelli che per ignoranza, stipulano cose contrarie alla legge seguita dai contraenti; eccettua i casi, in cui i contraenti stessi rinunziassero alla legge, in qualche parte, o in tutto [5]. Questo unico e così digiuno documento fa sempre più sentire quel carattere particolare d’oscurità dell’epoca longobardica in tutto ciò che riguarda i conquistati. In tutte le altre leggi barbariche, i Romani sono nominati spesso; qualche volta con distinzioni di gradi, per lo più in circostanze che danno lume per trovar notizie importanti e applicabili a molti casi del loro stato civile e politico: ma negli atti pubblici, ma nella storia de’ Longobardi, la popolazione italiana è talmente lasciata fuori, che le ricerche intorno ad essa spesse volte non conducono ad altro che, a nuovi problemi.

Ricapitoliamo ora i quesiti, per vedere quale aiuto per iscioglierli si possa ricavare dalla legge citata di Liutprando, e dov’essa non ne somministra, da altre induzioni; per veder finalmente se sia lecito venire a qualche conclusione un po’ più positiva sulla legge lasciata agli Italiani, e quindi sui motivi di questa concessione. 

1.° Quanta parte di legge romana fu lasciata agli indigeni?

2.° Questa legge era per essi la sola obbligatoria?

3.° Chi n’era il legislatore vivo?

4.° Chi erano i giudici, che l’applicavano? 

Se si prescinde da queste ricerche, bisogna almeno riconoscere, che quelle parole – Gl’Italiani sotto il dominio de’ Longobardi conservarono la loro legge ‑ non danno un concetto; ma sono di quelle cortesi parole, le quali, come diceva Mefistofele, si presentano per l’appunto quando manca il concetto. 

I. 

La legge citata di Liutprando non par che supponga l’uso della romana, se non ne’ casi civili; poichè parla solamente di contratti e di successioni. Ma siccome lì non era il luogo di parlare dell’altre sue possibili applicazioni, così quel silenzio non basta a provare che la legge romana fosse abrogata in tutte le disposizioni d’un altro genere. Nelle cause criminali era in vigore per gl’Italiani quella legge, o erano essi giudicati secondo le longobardiche? E nelle cause criminali tra persone di diversa nazione, come si procedeva? Più sagaci e attente ricerche delle nostre potranno forse condurre altri alla soluzione di questo quesito. Si veda intanto, se una legge del figlio di Carlomagno, Pipino, re in Italia de’ Franchi e de’ Longobardi, possa, quantunque posteriore alla conquista di Carlo, e bastantemente imbrogliata, dar qualche lume per i tempi di cui parliamo.

« Secondo la nostra consuetudine, se ci sarà una lite tra un Longobardo e un Romano, intendiamo che, per i Romani, si decida secondo la loro legge. E anche le scritture, le facciano secondo quella; e secondo quella giurino: così gli altri. Quanto alle composizioni (risarcimento pecuniario de’ danni e dell’offese), le facciano secondo la legge dell’offeso; e così viceversa i Longobardi con loro. Per tutte l’altre cause, si stia alla legge comune, che fu aggiunta nell’editto da Carlo, eccellentissimo re de’ Franchi e de’ Longobardi [6]. »

Quando Pipino dice: « secondo la nostra consuetudine, » non si vede chiaramente se parli della consuetudine della nazione a cui apparteneva per nascita, o di quella su cui regnava; e quindi non si può sapere se accenni qui una costumanza antica del regno longobardico, o una di quelle che i re franchi v’introdussero. Un’altra strana difficoltà presenta questa confusissima legge. Come applicare alla legge romana la composizione pecuniaria per l’offese? Tanto le leggi de’ Longobardi quanto quelle de’ Franchi, discendono a particolari minutissimi su questo proposito: tanti soldi per una ferita alla testa, al petto, al braccio; tanti per un occhio cavato; tanti per un dito, o per il naso tagliato; tanti per un pugno; per avere affrontato uno nella strada [7]. Ma quando chi aveva ricevuto uno di questi complimenti, era romano, come poteva l’offesa comporsi con la sua legge, nella quale non c’era, o se si vuole, non rimaneva più traccia veruna d’una sanzione di tal genere? S’osservi finalmente che quest’ordinanza di Pipino è scritta così variamente ne’ diversi esemplari, che non se ne può nemmeno ricavar la certezza che in essa si stabiliscano le relazioni tra Longobardi e Romani. Dimanierachè non pare che se ne possa sperare alcun lume.

Nella collezione delle leggi de’ Barbari [8], fu la prima volta pubblicato un codice col titolo di Lex Romana, compilato evidentemente sotto una dominazione barbarica. Pare a prima vista che in questo documento si dovrebbe trovare l’intera soluzione del presente quesito; ma, come la più parte de’ documenti di que' secoli, anche questo fa nascere molto più dubbi che non ne dissipi. Due ragioni impediscono di cavarne alcuna conseguenza per i due secoli del regno longobardico: 1.° l’incertezza del tempo, in cui quel codice fu scritto: 2.° il non sapere che grado d’autenticità avesse, nè dove precisamente fosse in vigore [9]. Del resto, contiene prescrizioni, le quali certamente non potevano aver forza di legge nell’epoca di cui parliamo; e, tra l’altro, quella che proibisce, sotto pena di morte, le nozze tra un barbaro e una Romana, e viceversa [10]. Che un Longobardo potesse incorrere nella pena capitale, in forza d’una legge romana, è una supposizione indegna, non solo di fede, ma d’esame: e non c’è nemmen bisogno d’opporle la legge di Liutprando già citata, la quale parla degli effetti delle nozze tra un Romano e una Longobarda [11]. Un altro titolo di quella Legge Romana contiene prescrizioni per i matrimoni de’ senatori [12]. Certo, farebbe una bella scoperta chi potesse trovar de’ senatori ne’ paesi d’Italia posseduti da’ Longobardi.

Due cose in quel codice ci par che meritino una particolare osservazione: la prima, che non ha testi di legge romana, ma oscure interpretazioni; e queste disposte in una serie non ragionata, prese a caso, scarse, mancanti, tronche, nelle cose più essenziali, e piene a un tempo di superfluità, dimanierachè, per intendere come un popolo non avesse altre leggi che queste, bisogna supporlo in uno stato completo di disordine. L’altra cosa da osservarsi sono le parole barbariche di significato legale e importante, le quali provano che anche la parte conservata di legge romana è stata alterata e modificata dal dominio dei barbari. Nella prefazione fatta a quel codice dal primo editore ne sono addotti alcuni esempi, e molt’altri si possono vedere nel codice stesso. Tra l’altre cose, c’è nominato il Fredo, come una consuetudine [13].

Forse un esame attento della lingua di quel codice, e altre osservazioni sulla sostanza di esso, potrebbero condurre a scoprir l’epoca in cui fu compilato; ma, per fortuna, noi non abbiamo bisogno d’entrare in un tal laberinto: basta al nostro assunto il poter dire che, della legge romana, non rimasero in vigore, se non frammenti, in quella parte d’Italia che fu sottratta all’impero greco dall’occupazione longobardica. 

II.

Ma quand’anche, dai documenti che si sono accennati, e da altri, se ce n’è, si volesse arguire che gl’Italiani avevano leggi, e civili e criminali loro proprie, per ciò che riguarda le relazioni tra privati, resterebbe da domandare sotto che legge vivevano per ciò che riguarda le relazioni tra i privati e la pubblica autorità. Documenti che possano condurre alla soluzione del quesito non n’abbiamo; ma se ne può far di meno. Sappiamo che i Longobardi imposero a degl’Italiani il tributo della terza parte della raccolta: ecco certamente per questi una legge, che non era nel codice teodosiano. Nelle leggi franciche s’incontrano a ogni passo le prove, per chi n’avesse bisogno, che la nazione vincitrice faceva, quando lo trovava a proposito, delle leggi per la vinta: nelle longobardiche non si vedono, è vero, come in quelle, delle prescrizioni per i Romani; ma sarebbe troppo strano l’argomentar da questo silenzio un’esenzione: piuttosto, accozzando questo fatto con altri, se ne potrebbe concludere, che gl’Italiani sotto i Longobardi conservavano meno importanza, ritenevano meno la forma d’un popolo, che i Gallo‑romani sotto i Franchi. Ècerto che lo stabilimento d’una nazione sovrana e armata in Italia creò, tra questa e i primi abitatori (poichè non furono scannati tutti), delle relazioni particolari; e queste erano regolate, come si fosse, dai soli vincitori. Quando si dice dunque che gl’Italiani avevan la loro legge, non s’intenda che questa fosse il limite della loro ubbidienza, e una salvaguardia della loro libertà; ma si badi che, oltre di quella, n’avevano un’altra, imposta da una parte interessata. Il non trovarla scritta, il non conoscerla noi, nemmeno per tradizione, può lasciar supporre che fosse una legge di fatto, sommamente arbitraria ed estesa nella sua applicazione, e a un tempo terribilmente semplice nel suo principio.

III.

Che poi la legge romana conservata fosse soggetta all’autorità legislativa della nazione dominatrice, è piuttosto un fatto da accennarsi che un punto da discutersi; chè nessuno, credo, ha sognato che gl’Italiani avessero, sotto i Longobardi, conservata, anzi acquistata la facoltà e il mezzo di far leggi. Rammenteremo solamente, per un di più, la legge citata sopra, nella quale Liutprando regola l’uso della legge romana, e impone una sanzione penale; e per conseguenza esercita in questo caso insieme co’ suoi giudici e con tutti gli altri Fedeli longobardi, un’azione sovrana su quella legge.

IV.

Quali erano finalmente i giudici degl’Italiani? « In que' secoli, afferma il Muratori, la diversità delle leggi indusse la diversità anche de’ giudici, dimanierachè altri erano Giudici romani, cioè periti della legge romana, altri longobardi, altri franchi, ecc. [14] » Non si vede qui chiaramente se il Muratori intenda che i giudici per la legge romana fossero romani di nazione. Sia però quel ch’esser si voglia, il documento da lui addotto per provar la diversità de’ giudici, non serve a nulla nel caso nostro. Èun placito del marchese Bonifazio, tenuto nell’anno 1015; dalla conquista di Carlo erano allora passati dugento quarantun anno, pieni di rivoluzioni, o per dir meglio, di continua rivoluzione. Noi, dal vedere questo documento riferito come unica prova da un Muratori, possiamo in vece cavare un’altra conseguenza, cioè che, ne’ documenti anteriori al 1015 veduti da lui, che aveva veduto tanto, non sia fatta menzione di giudici romani. E ci prendiamo in quest’occasione la libertà d’osservare che le parole: in que' secoli, o leequivalenti, furono troppo spesso usate anche da quell’insigne scrittore. Comprendendo in quelle parole di troppo ampio significato tutte l’epoche del medio evo, si chiuse più d’una volta la strada a scoprire ciò che c’era di più importante, cioè la distinzione appunto delle varie epoche, e in quelle il differente stato della società.

Uno scrittore posteriore al Muratori, dall’avere i Romani conservata la loro legge, argomenta in una maniera più positiva, che avessero anche giudici della loro nazione: « Dovevanvi dunque essere, dice, e tribunali e giudici italiani, che agli Italiani rendesser giustizia nelle cause che si offerivano ad esaminare [15]. » Non fu forse mai scritto un dunque così precipitato; e non si può leggerlo senza maraviglia: poichè, dopo la pubblicazione dello Spirito delle Leggi, non pare che fosse lecito passare, per dir così, a canto senza avvertirlo, a quel fitto capitale delle dominazioni barbariche, la riunione del poter militare e del giudiziario in un solo ufizio, e nelle stesse persone [16]. E già il Muratori aveva evidentemente provato che, presso i Longobardi, giudice e conte eran due parole significanti una sola persona [17]: e non si può scorrere le memorie barbariche, senza avvedersi subito, che l’autorità di giudicare era riguardata come uno de’ più naturali, incontrastabili e importanti esercizi della conquista, della sovranità, del possesso, e quindi come un attributo de’ vincitori. Che se in qualche legge, in qualche cronaca longobardica, del periodo di cui qui si tratta, si trovassero queste portentose parole: giudici romani: sarebbe un fatto da osservarsi, un’anomalia da spiegarsi [18]: ma non è un fatto da supporsi senza alcun dato, e per la sola induzione delle leggi diverse; non è un fatto da supporsi specialmente sotto quella dominazione, la quale, più d’ogn’altra, par che abbia levata ogni esistenza politica ai vinti. Un altro scrittore, ancor più moderno, credette che avesse sbagliato il Muratori nell’affermare che i conti avevano ufizio di giudici; e credette dimostrar lo sbaglio, dimostrando che la carica di conte aveva attribuzioni politiche e militari [19]. Come se, nella maniera di vedere de’ Longobardi, queste fossero state incompatibili con le giudiziarie; come se anzi l’une e l’altre non fossero state per essi strettamente legate, e confuse nell’idea di sovranità aristocratica e nazionale.

L’errore di questo scrittore è derivato da una sorgente feconda d’errori già additata, ma troppo spesso inutilmente, dal Vico. Riferir qui le sue splendide parole, sarà uscir di strada un momento; ma qual sarà il lettore che ce ne voglia fare un rimprovero?

« È altra proprietà della mente umana, che, ove gli uomini delle cose lontane e non conosciute nonpossono fare niun’idea, le stimano dalle cose loro conosciute e presenti.

« Questa degnità [20] addita il fonte inesausto di tutti gli errori presi dall’intiere nazioni, e da tutti i Dotti d’intorno a Principj dell’Umanità; perocchè da’ loro tempi illuminati, colti e magnifici, ne’ quali cominciarono quelle ad avvertirle, questi a ragionarle, hanno estimato l’Origini dell’Umanità; le quali dovettero per natura essere piccole, rozze, oscurissime [21]. »

Anzi se si guarda meglio, l’opinione dell’autore dell’Antichità Longobardico‑milanesi nonè neppur fondata sulle cose del suo tempo; lo è appena sull’idea di ciò che avrebbe dovuto essere. Nel paese stesso dove scriveva l’autore, in quel paese dove sul dominio longobardico erano passate le repubbliche de’ secoli posteriori, rimaneva ancora una traccia di questa prima consuetudine del medio evo, nelle preture feudali, in cui il conte, il cavaliere riteneva in titolo l’autorità di giudicare, e la conferiva a un suo mandato. Ancor più presente alle menti, quantunque lontane, doveva essere il fatto delle giustizie signorili, così di fresco, e così clamorosamente abolite in Francia. Anzi non si può dire, anche al giorno d’oggi, che siano totalmente abolite in ogni parte d’Europa.

Ma per concludere intorno ai giudici; quando non si volesse arrivar fino ad ammettere, o che gl’Italiani avessero sotto i Longobardi grado di milizia, o che fossero riguardati come indipendenti dalla giurisdizione sovrana di questi (supposizioni egualmente portentose), bisogna dire che i giudici fossero tutti della nazione conquistatrice. Le prove materiali ci mancano; ma, ridotti ad argomenti d’induzione, a congetture, perchè non ci atterremo a quella sola che è in armonia con tutte le nozioni che si hanno del dominio, longobardico, a quella che si spiega tanto facilmente col resto della storia, e che a vicenda serve a spiegarlo?

Riepilogando il detto fin qui, avremo: che una parte della legge romana cadde da sè; che la parte di legge conservata non esentava coloro che la seguivano da ogni altra giurisdizione del popolo padrone; che la legge stessa rimase sempre sotto l’autorità di questo; e che da esso furono sempre presi i giudici che dovevano applicarla [22]. Ristretta in questi limiti, la concessione di vivere sotto la legge romana è tale che, per trovarne il motivo, non c’è più bisogno di ricorrere alla clemenza. Se può dare un’altra cagione, pur troppo più naturale.

Ed ecco finalmente su questo punto la nostra congettura.

Tutti i barbari che riuniti in corpo di nazione si gettarono su qualche parte dell'impero romano, avevano delle leggi loro proprie, non scritte, ma tradizionali. Queste, o fossero leggi propriamente dette, o semplici consuetudini, erano naturalmente fondate sui bisogni, sui costumi e sulle idee di quelli per cui e da cui erano fatte: costumi e idee che in parte sussistono ancora, e che sono così esattamente descritte nella Germania di Tacito, che qualche volta par di sentirlo parlare del medio evo, qualche volta perfino de’ nostri tempi. Portarono i barbari quelle leggi nel paese conquistato, le accrebbero, le riformarono, secondo i novi bisogni, ma sempre con quelle mire generali che abbiam detto. Ora queste leggi, ch'erano l'opera loro, la loro proprietà, perchè le avrebbero comunicate ai vinti? Per tenerli in ubbidienza? Ma quelle leggi non erano state fatte con un tale scopo: non regolavano le relazioni da vincitore a vinto, da popolo a popolo; ma da privato a privato, da privato a magistrato. Ecco perchè, nè i Longobardi, nè gli altri barbari obbligarono i vinti a ricevere le loro leggi. Il perchè poi lasciassero ad essi l'antiche mi pare ugualmente manifesto. Assicurati i privilegi della conquista, le relazioni de’ conquistati tra di loro diventavano indifferenti ai padroni. Perchè si sarebbero presi l'incomodo di far delle leggi per della gente che, del resto, n'aveva già? E come farle? che norma prendere, in una materia, nella quale non erano guidati, nè dalle loro usanze, nè dai loro interessi? Ognuno sa che non era quella precisamente l'epoca delle legislazioni a priori, e che non s'era ancora trovata l'arte di far le leggi por i popoli (dico leggi davvero per popoli davvero) come le monture [23] per i soldati, senza prender la misura.

Queste mi paiono le cagioni generali dell'essere stata lasciata ai vinti la legge romana: le diverse circostanze in cui si trovarono i barbari ne’ diversi paesi occupati, danno poi le cagioni particolari delle varie modificazioni d'una tal concessione.

 

Note

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[1] Inter Romanos negotia causarum romanis legibus praecipimus terminari. Chlot. Constit. generalis.; Rer. Franc., tom. IV, pag. 116.

[2] Lex Burgund., cap. 55, 2. - Lex Ripuar., tit. 58, 1.

[3] Esprit des Lois, liv. 28, c. 2.

[4] L’autore deve qui non tanto addurre per sua giustificazione, quanto confessare per sua vergogna, che, quando scriveva queste parole, non conosceva punto la dotta e insigne Storia del Diritto romano nel medio evo del signor De Savigny; della quale era pubblicata già da sei anni la parte relativa al regno longobardico. E in generale, tutto ciò che gli pare di poter fare per questo Capitolo, è di riprodurlo il meno corretto, come il piú incorreggibile

[5] De scribis hoc prospeximus, ut qui chartam scripserit, sive ad legem Langobardorum, quae apertissima et pene omnibus nota est, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant, nisi quomodo in illis legibus continetur. Non contra Langobardorum legem, aut Romanorum non scribant. Quia si nesciverint, interrogent alios; et si non potuerint ipsas leges plene scire, non scribant ipsas chartas. Et qui aliter praesumserit facere, componat guidrigilt suum, execepto si aliquid inter conlibertos convenerit. Et si unusquisque de lege sua descendere voluerit, et pactiones: atque conventiones inter se fecerint, et ambae partes consenserint, istud non reputetur contra legem, quod ambae partes voluntarie faciunt. Liutprandi Leges, lib. 6, 37.

[6] « Sicut Consuetudo nostra est, ut Langobardus aut Romanus, si evenerit, quod causam inter se habeant, observamus, ut Romani successores juxta illorum legem habeant (var.: ut romanus populus successionem eorum juxta suam legem habeat). Similiter et omnes sciptiones secundum legem suam faciant. Et quando jurant, juxta legem suam jurent. Et alii similiter. Et quando componunt, juxta legem ipsius, cuius malum fecerint, componant. Et Langobardos illos (var.: Langobardus illi) convenit similiter componere. De ceteris vero causis, communi lege vivamus, quam Domnus Carolus, excellentissimus Rex Francorum atque Langobardorurn, in edictum adjunxit. » Pipini Reg. Lex 46; Rer. It., tom. I, par. II, pag. 124.

[7] Ved. le leggi di Rotari, ed altre.

[8] Leg. Barbar.; tom, 4, pag. 461.

[9] Vedi la dotta e sensata prefazione al codice stesso. Leg. Barb, tom. 4, pag. 461.

[10] Nullus Romanus Barbara cujuslibet gentes uxorem, habere presumat, nec Barbarus Romana sibi in conjugio habere presumat; quod si fecerint, capitalem sententiam feriantur. Lib. 3, cap. 14, pag. 479.

[11] Si Romanus homo mulierem Langobardam tulerit, etc. Liutpr. Leg., lib. 6, 74.

[12] Lib. 18, cap. 3.

[13] Salvum Judices fretum (sic). Lib. 4, c.19. Freda o Fredo (da Friede pace) prezzo della pace, pagamento della sentenza, la quale, fissando la composizione, faceva cessare la Faida (Fehde lo stato di guerra tra l’offeso e l’offensore). Ora si direbbe sportula. In tutte le leggi longobardiche, prima di Carlomagno, non è mai, per quel ch’io abbia potuto vedere, parlato di Freda: la qual cosa potrebbe essere un indizio per credere quel codice d’una età posteriore alla conquista.

[14] Praef. in Leges Langob.; Rer. It., tom. I, par. II, p. 4.

[15] Tiraboschi, Storia della Lett., tom. III, lib. 2, c. 5.

[16] Esprit des Lois, liv. 30, c. 18, Du double service; e altrove.

[17] Antiq., Dissert. VIII.

[18] Si trovano nel proemio delle leggi de’ Burgundioni, leggi degne d’osservazione per una singolare tendenza a pareggiare i conquistatori e i Romani.

[19] Ant. Long. Mil., Diss. 1, § 64.

[20] Nel frasario del Vico, degnità equivale ad assioma.

[21] Scienza nuova. Lib. 1; Degli Elementi, II.

[22] In un’appendice annessa al presente capitolo esporremo alcune osservazioni sugli argomenti addotti dal fu professor Romagnosi nell’opera Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento, per provare che gl’Italiani, sotto i Longobardi, avevano giudici della loro nazione.

[23] montura: uniforme militare (ndr.)

[1  4]

APPENDICE AL CAPITOLO III.

Esame de’ fatti allegati dal professor Romagnosi

Dell’indole e dei fattori dell’incivilimento),

per dimostrare che, sotto i Longobardi, gl’Italiani

conservarono i loro municìpi, ed ebbero giudici della loro nazione.

Nel paragrafo III del capo III della parte seconda, intitolato: In qual senso, rispetto all’incivilimento, considerar si possa il longobardico dominio, il celebre autore scrive così: Volendo ridurre a brevi termini la situazione del popolo sotto i Longobardi, pare che i conquistatori abbian detto agl’Italiani: Noi siamo stanziati presso di voi, e voi sarete nostri tributarii e dipendenti, e noi, come statuto vostro sanzioniamo le leggi romane con cui a voi piace di vivere. Noi lasciamo che i vostri corpi municipali amministrino l’interna economia di cui non sarebbe a noi possibile di occuparci. I giudizii saranno tenuti sotto la presidenza di un giudice da noi deputato, ma col concorso e voto collegiale di vostri sapienti, sia ecclesiastici, sia laici, italiani quando i litiganti siano italiani, e di giudici misti quando la questione si agiti fra italiani e Longobardi.

Oso credere che, tra i lettori di quell’opera, nessuno il quale avesse qualche nozione dello stato dell’Italia sotto i Longobardi, sia arrivato a quelle parole: concorso e voto collegiale di sapienti italiani, e giudici misti, senza provare un vivissimo desiderio di vedere su cosa siano fondate. Dico il desiderio, perchè il passo in cui si trovano, e che abbiamo trascritto, non è, come potrebbe parere a chi lo legge staccato, una conclusione, un sunto di fatti già esposti, ma una proposta affatto nova, e senza relazione con le cose antecedenti. Una nota avverte che le prove di questa particolarità e delle altre qui ricordate si vedranno nel seguente paragrafo. In esso poi, tra le circostanze che mantennero le radici dell’italica civiltà iniziata, e ne associarono l’azione col susseguente ordine di cose, sotto i Longobardi, l’autore pone: La conservazione dei Comuni con la loro economica amministrazione, e: La pubblicità dei giudizj [1] collegiali con assessori votanti nazionali. Un’altra nota contiene la dimostrazione promessa.

Avremmo voluto lasciar da una parte tutto ciò che riguarda la conservazione de’ municipi o, come dice l’autore, de’ comuni: questione non punto legata necessariamente con la nostra, e di più questione discussa a fondo da uomini dottissimi, e sulla quale gli argomenti addotti nella Nota non darebbero l’occasione di dir nulla di novo e d’importante, anche a chi n’avesse i mezzi. Ma non c’è stato possibile. Chè, quantunque nel testo l’autore ponga le due questioni come distinte, quali sono in effetto: nella Nota ne fa una sola, riunendo in una dimostrazione comune gli argomenti dell’una e dell’altra; dimanierachè, dopo avere nella proposizione enunciata solamente la conservazione de’ municìpi, nella conclusione mette anche la nazionalità de’ giudici. Anderemo dunque dietro alla Nota medesima, trascrivendola a brano a brano, e frammettendoci le nostre osservazioni.

La più parte de’ fatti allegati in essa sono già stati ridotti alla loro vera significazione dall’illustre signor Troya, ma con brevi cenni, come conveveniva in un’opera [2] dove tant’altri fatti sono raccolti, con una erudizione non meno ingegnosa che vasta. Noi, proponendoci di trattar solamente di que' pochi, potremo esaminar più minutamente e la maniera con cui il Romagnosi gli ha esposti, e le conseguenze che ha creduto di poterne cavare.

NOTA

Nel parlare dei Longobardi ho creduto col Muratori e con altri moderni che sotto al dominio dei Longobardi i Municipi Romani modificati siano rimasti in piedi ed indi conservati e trasmessi alla francese dominazione. La forza stessa delle cose suggeriva questa disposizione, non solamente a motivo dell’inettitudine rozza dei Longobardi all’amministrazione economica comunale, ma eziandio alla niuna gelosia data a loro da quest’oggetto. Se nelle loro leggi prima compilate e dappoi tanto aumentate e che provvedono in piccoli oggetti, non troviamo menzione di gestioni longobardiche municipali: se i loro legislatori furono così larghi nel lasciare agl’Italiani le loro leggi civili e religiose, quanto più presumere si deve avere loro lasciato il regime comunale?

OSSERVAZIONI

Costretti, come s’è detto, a principiar dalla questione de’ municipi, non possiamo a meno d’osservare quanto sia non solo inconcludente, ma logicamento vizioso l’argomento cavato dall’inettitudine rozza dei Longobardi all’amministrazione comunale, per provare la conservazione di quelli. Inconcludente, perchè l’inettitudine impedisce bensì di far bene, ma non di fare in qualsisia maniera; e sarebbe stata una prerogativa singolare de’ Longobardi su tutti i barbari e su tutti i civilizzati, quella di non fare, se non le cose alle quali avevano attitudine. E cosa c’era poi in quell’amministrazione di così arduo, di così impraticabile per un popolo, che aveva pure una forma generale e coordinata di governo, cariche non solo militari e giudiziarie, ma anche amministrative, leggi su tutto questo materie, e che provvedono in piccoli oggetti? E del resto, perchè con avrebbe potuto accomodarla alla sua capacità o al suo genio, due cose che si prendono tanto facilmente l’una per l’altra? Il vizio logico poi di quell’argomento è d’inchiudere una petizione di principio. Dall’essere i Longobardi inetti all’amministrazione de’ municìpi, vuol l’autore inferire che questi dovessero essere amministrati dagl’Italiani; con che suppone che fossero rimasti in piedi, che è appunto, la questione. Egli domanda chi mai, se non gl’Italiani, avrebbe potuto amministrare questi municìpi, e lo domanda a quelli i quali dicono che non ce n’era più. Dicono forse una cosa assurda in principio? Un paese senza municìpi è forse un’idea contradittoria, e per conseguenza un fatto senza esempio? Bisognava dimostrarlo, poichè s’aveva a far con gente che non se ne dava per intesa. O piuttosto (giacchè l’assunto sarebbe stato troppo strano, e la questione non poteva cadere che sul fatto particolare) bisognava combattere le ragioni per le quali essi negavano la conservazione de’ municìpi italiani sotto i Longobardi; non supporla. Lo stesso si dica del non trovarsi nelle leggi menzione di gestioni longobardiche municipali. Cosa si può inferirne? Che questi non avevano gestioni in municipali? Siapure; e poi? Che dunque dovevano averlo gl’Italiani? Sì, di nuovo, se fosse dimostrato che qualcheduno le aveva, cioè se fosse dimostrato ciò che si tratta di dimostrare. E la fallacia del ragionamento, come abbiamo già accennato, è passata anche nelle denominazioni, voglio dire in quell’uso promiscuo de’ termini municipio e comune, come se fosse cosa intesa che sia tutt’uno; mentre la questione è appunto se i comuni siano stati una trasformazione de’ municìpi, o un fatto novo.

L’altro argomento, cioè la niuna gelosia data a loro (Longobardi) da quest’oggetto, èfondato su un altro paralogismo, cioè sulla supposizione arbitraria, che i municìpi non potessero cessare se non per una sola cagione, mancando la quale, dovessero necessariamente, per la forza stessa delle cose, rimanere in piedi. E di più questa cagione è enunciata con un termine generalissimo e relativo, e quindi inapplicabile quando non sia determinato l’oggetto a cui si deva riferire. Gelosia di che? Di dominio, questo s’intenda; ma per giudicar fin dove siano potuti arrivare gli effetti di questa gelosia, c’è bisogno di sapere di qual sorte di dominio si tratti. Si direbbe che tutte le conquiste procedano in una sola maniera, che tutte vogliano e facciano tanto e non più; e che quindi, avendo a cercare quali siano state le conseguenze d’una conquista qualunque, non importi punto di conoscere i fatti speciali di essa. Si direbbe che, in regola generalissima, per la forza stessa delle cose, ogni conquistatore, con una deliberazione ponderata, e per mezzo di leggi, levi ai vinti per l’appunto quanto è necessario per stabilire su di essi il suo dominio; e si direbbe di più, che ci sia una sola specie, una sola e universale misura di dominio. Ma, nè questa è la forza delle cose, nè la questione è di quelle che si possano sciogliere con argomenti cavati dalla forza generalissima delle cose, anche vera: si tratta, non delle cose, ma di certe date cose. La questione (cioè quella parte della questione, che riguarda le cagioni) è se i fatti speciali, i fatti legislativi o non legislativi dell’invasione longobardica, del regno di Clefo, della dominazione dei duchi, siano stati tali da poterne rimanere in piedi i municìpi italiani, se la specie e la misura del dominio che i Longobardi hanno voluto e potuto stabilire sugl’Italiani, fossero compatibili con la continuazione di quelli. È vero che l’autore vuol confermare quell’argomento con un altro, a fortiori, cavato da fatti positivi; ma lo fa attribuendo a questi fatti un valore arbitrario. Se i loro legislatori, dice, furono così larghi nel lasciare agl’Italiani le loro leggi civili e religiose, quanto più presumere si deve avere loro lasciato il regime comunale? Anche prendendo la questione ne’ termini in cui è posta, cioè ammettendo che la distruzione de’ municìpi non potesse venire che da gelosia di dominio, e d’un dominio meramente governativo, e per opera di legislatori; ammettendo di più che il non avere i Longobardi ariani proibito con decreti l’esercizio della religione cattolica, basti per poter dire che lasciarono in fatto agl’Italiani le loro leggi religiose; chi potrà mai intendere che le leggi civili, ristrette a relazioni private, e le leggi religiose, non aventi forza materiale d’esecuzione, dovessero dar più gelosia del regime municipale, che costituiva una gerarchia politica, conferiva un potere effettivo, era in qualche maniera una parte del governo? Anzi una parte importantissima, se si dovesse ammettere ciò che la Nota aggiunge immediatamente dopo, e che passiamo a trascrivere.

NOTA

Ciò non è ancor tutto. Come osservò il Giannone, i Franchi che succedettero ai Longobardi non sovvertirono il regime che trovarono stabilito, ma vi aggiunsero miglioramenti. Ora che cosa troviamo noi sotto i primi re d’Italia francesi per l’Italia? Leggasi la legge 48 di Lotario, nipote di Carlo Magno, fatta per l’Italia. Che cosa dispone? Che i messi regj depongano gli Scabini (ossia giudici inferiori) malvagi, et cum totius populi consensu bonos eligant. Qui Muratori soggiunge « adunque all’elezione degli Scabini concorreva il consenso del popolo. Ed essendo eglino stati un Magistrato particolare del popolo, sembra pure che questo ritenesse qualche specie di autorità. ‑ Ma come poteva il popolo eleggerli se non vi era qualche ordine o collegio, od università dove presiedessero Magistrati che regolassero questa faccenda? ‑ Apparteneva anche al popolo il rifacimento viarum,portuum et pontium, e talvolta del palazzo regio, come apparisce dalla legge 41 del medesimo Lotario. » (Antichità Italiane, Diss. 18).

OSSERVAZIONI

S’ammetta, dico, come fa la Nota, l’induzione del Muratori; s’ammetta di più che, a motivo dell’inettitudine rozza dei Longobardi all’amministrazione economica comunale, questa apparteneva agl’Italiani, come vuole la Nota medesima; e s’avrà che de’ magistrati italiani regolavano l’elezione degli scabini. Par egli una cosa di poco, e da non dar gelosia? È vero che la Nota chiama quell’amministrazione semplicemente economica; ma l’averla qualificata in una maniera non toglie che la rappresenti in un’altra. È vero che, nel paragrafo seguente l’autore fa nascere il poter politico de’ municìpi molto più tardi: un poter politico, dice espressamente, per l’addietro mai posseduto; maveda il lettore se il presiedere e regolare l’adunanze d’un popolo che dà il suo suffragio per la nomina di giudici, sia un’attribuzione economica o politica. E qual era poi questo popolo?

Ma una tal questione, anzi tutta quest’argomentazione sulla legge di Lotario I vuol essere esaminata più particolarmente e da sè; tanto più che quella legge riguarda direttamente i giudici, che sono l’oggetto principale, non potendo esser l’unico, di queste osservazioni. Lasciamo dunque da una parte la gelosia, e la questione de’ municìpi, che qui c’entrano solamente per un’induzione del Muratori, e vediamo se da quella legge possano uscire giudici italiani sotto i Longobardi.

Chi chiedesse sul serio, una ragione per poter credere che una legge promulgata da un re di razza franca, cinquanta o più anni dopo la conquista di Carlomagno, attesti un’usanza dell’epoca anteriore, non sarebbe rispondergli sul serio l’addurre l’osservazione generale che: I Franchi che succedettero ai Longobardí non sovvertirono il regime che trovarono stabilito, ma vi oggiunsero miglioramenti. L’osservazioni generali, in materia di storia, possono esser vere, belle, importanti, quando siano ricavate dai fatti; ma non sono il mezzo buono per conoscere i fatti medesimi. Se ne può bensì ricavar delle congetture, ma dopo avere esaurite tutte le ricerche dirette e positive: condizione tanto evidentemente necessaria, che può quasi parere strano l’enunciarla espressamente. Dell’epoca longobardica prima de’ Franchi ci rimangono leggi, storie o cronache, atti pubblici e privati; in que' documenti si dovrebbe cercare se ci sia qualche prova o qualche indizio di messi reali delegati a eleggere giudici inferiori, d’un consenso di tutto il popolo a queste elezioni. E si dovrebbe, non solo per veder se si trova ciò che si desidera, ma anche per veder se non ci sono invece indizi o prove del contrario. Fare come se tutto questo non ci fosse, voltar le spalle alla cosa che si tratta di conoscere, per guardarne un’altra che le deve somigliare più o meno, omettere ogni osservazione diretta, per decider la questione con un argomento d’analogia, può parere una strada corta, se per strada corta s’intende una dove ci sia da camminar poco, non già se s’intenda quella che faccia arrivar più presto dove si vuole.

Un’altra condizione non meno essenziale e non meno evidente è che quelle osservazioni generali siano espresse in termini d’un significato distinto e preciso, tanto più quando devono servire, non a qualificar semplicemente fatti già noti, ma a indurne de’ fatti incogniti. Qual criterio si può mai cavare da quelle parole: I Franchi non sovvertirono il regime stabilito, ma vi aggiunsero miglioramenti? Qual è il limite o la differenza, tra questi due modi o generi di fatti, per poter vedere in quale delle due categorie si possa collocare un dato fatto? Chi è che, volendo saper davvero, per quanto sia possibile, cosa abbiano i Franchi mantenuto o cambiato del regime longobardico, e non avendo (supponiamo) altra materia d’esame che le nuove leggi de’ Franchi medesimi, credesse di poter arrivare a una conclusione fondata, anzi vedesse come condurre la ricerca, con un aiuto di quella sorte? È, se mi si passa quest’espressione, una misura di pasta, che s’allenta, si spezza, s’appiccica alle mani e alla cosa che si vorrebbe misurare.

Ma tutto questo sia detto solamente per occasione, e perchè, in verità, non si poteva lasciare senza osservazione un modo di ragionare in fatto di storia, il quale sefosse adottato e applicato generalmente, ci sarebbero tante storie quanti voleri, che è quanto dire non ce ne sarebbe più nessuna. Per ciò che riguarda la nostra questione, la data della legge è, affatto indifferente. Si può anzi concedere più di ciò che la Nota chiede, e supporre addirittura che quella legge sia dell’epoca longobardica prima de’ Franchi, e di quel re che uno voglia, da Alboino fino a Desiderio. Sia dunque che, fino da quell’epoca, de’ giudici fossero eletti da messi reali, o da chi altro si voglia, col consenso di tutto il popolo. Intorno al significato che si possa attribuire in questo caso alla parola consenso, noi proporremo, in fine di questa appendice, alcuno riflessioni, o alcani dubbi; ma anche questo per occasione semplicemente. Qui ammetteremo, senza fare eccezione veruna, che la legge parli d’un consenso formale; e domandererno solamente in qual maniera quelle parole: di tutto il Popolo, sipossano riferire agl’Italiani. La Nota non lo dice punto: fa come se nel paese dove era promulgata quella legge non ci fossero stati altri che Italiani, nel quale caso s’intenderebbe subito, che la legge dicendo: tutto il popolo parlasse di loro; anzi non si potrebbe intendere che parlasse di altri. Ma si tratta d’un caso ben diverso: c’erano questi altri: non si può intendere che la legge parli degl’Italiani soli, che attribuisca ad essi il privilegio esclusivo di confermare col loro consenso l’elezione degli scabini: la Nota non ha potuto voler questo. Ha voluto solamente che la legge si riferisca anche agl’Italiani; ma in questo caso era necessario d’indicare il come; perchè, in qual maniera una legge la quale dice: tutto il popolo, voglia parlare e di Longobardi e d’Italiani, non è una cosa che si faccia, intender da sè.

S’ha egli a intendere, domandiamo dunque, che la legge abbia voluto con quelle parole significare tutti gli abitanti del paese, senza distinzione di nazioni? L’autore medesimo, in quel libro medesimo, c’interdice una tale interpretazione. I Longobardi, dice, rimasero sempre stranieri finchè dominarono; ma nello stesso tempo lasciarono l’intero stato dell’Italia come terreno abbandonato a sè stesso [3]. Sarebb’egli stato rimanere stranieri all’Italia, abbandonarla a sè stessa; l’unirsi, il confondersi con gl’Italiani, per formare un consenso comune, in materia d’elezione di giudici? Di più, quell’interpretazione non s’accorderebbe nè anche con la tesi. I giudizi, dice questa, saranno tenuti sotto la presidenza di un giudice da noi deputato, ma col concorso e voto collegiale di vostri sapienti, sia ecclesiastici, sia laici, italiani quando i litiganti siano italiani, e e di giudici misti, quando la questione si agiti fra Italiani e Longobardi. Ora, se i giudici dovevano esser distinti, perchè l’elezioni sarebbero state confuse? Perchè, dico, e come mai, se Italiani e Longobardi erano due popoli nell’avere ognuno i suoi giudici, sarebbero stati un popolo solo nel concorrere all’elezioni? Per nominar giudici longobardi, i quali non dovevano giudicare che le cause de’ Longobardi tra di loro, ci sarebbe voluto il consenso degl’Italiani? Si può egli immaginare una ragione per cui i conquistatori avessero voluta, sofferta una cosa simile? Ma che dico? Sarebbe stato quasi ugualmente strano che avessero preso parte alla nomina di giudici italiani per gl’Italiani. Che il vincitore dia de’ giudici ai vinti, non c’è nulla distraordinario; ma eleggerli insieme, che conclusione c’è? Se la Nota avesse voluto che Longobardi e Italiani concorressero insieme alla nomina di giudici comuni, non vedo come la cosa si potesse ammettere, ma s’intenderebbe. Il consenso dato in comune all’elezione di due ordini diversi e separati di giudici, è una cosa che non si può nè ammettere nè intendere.

Qual altra maniera rimane dunqne d’interpretar le parole della legge in un senso favorevole alla tesi? Nessuna, per quello che noi possiamo vedere; meno che, per totius populi consensu, si volesse intendere: col consenso rispettivo di ciaschedun popolo, dell’italiano, trattandosi di giudici italiani, del longobardo, trattandosi di giudici longobardi. Ma chi vorrà supporre che il legislatore si sia espresso in una maniera così strana, così ambigua, o piuttosto contraria alla sua supposta intenzione, mentre era così necessario e insieme così facile il distinguere, se fosse stato il caso? Ci voleva tanto a far come Liutprando, che disse: sive ad legem Langobardorum, sive ad legem Romanorum [4]? come Pipino zio di Lotario, che disse: ut Langobardus aut Romanus [5]? Ma di più nelle leggi franco‑longobardiche, e in quelle stesse di Lotario, le adunanze del popolo sono menzionate spesso sotto il nome di placiti. Ora, c’è egli in queste leggi, o in qualche altro documento, qualcosa che indichi o permetta di congetturare due sorte di placiti, gli uni di Longobardi e Franchi, gli altri d’Italiani? E se nelle leggi puramente longobardiche, c’è pure qualche traccia sicura d’adunanze popolari, c’è egli la minima traccia di adunanze distinte per le due nazioni?

Sicchè, al quesito: Che cosa troviamo noi sotto i primi re d’Italia francesi per l’Italia?, e alla soluzione: Leggasi la legge 48 di Lotario, si può rispondere con tutta sicurezza che, per trovare in quella legge de’ giudici italiani, quando i litiganti siano italiani, bisogna far come fece il maestro di casa di Giuseppe per trovar la coppa nel sacco di Beniamino: metterceli [6].

NOTA

Altro argomento risulta dalle Epistole di S. Gregorio, al tempo di Teodolinda dirette all’ordine, al popolo e al clero di Milano.

OSSERVAZIONI

Lettere di san Gregorio all’ordine, al popolo e al clero di Milano? E come mai i dotti, i quali hanno fatte così varie e così diligenti ricerche per raccogliere argomenti della conservazione de’ municipi romani sotto i Longobardi, non n’hanno parlato mai? Certo, quella parola ordine, marca, per dir così, del municipio, e a proposito di Milano, farebbe molto per la loro causa. Ma se non n’hanno parlato, è perchè non ce n’è nessuna. Ce n’è una ai preti, ai diaconi e al clero della Chiesa milanese [7], e due altre al popolo, ai preti, ai diaconi, al clero, l’una: della Chiesa milanese, l’altra: milanese [8]; che son cose molto diverse. E del resto, per ricavarne qualcosa intorno allo stato delle città italiane sotto i Longobardi, quel titolo, se ci fosse, non basterebbe punto: ci vorrebbero anche tutt’altre lettere; perchè queste (la prima e la seconda indubitabilmente; l’ultima, secondo ogni probabilità) sono dirette, non a Milano, ma a quella parte del clero e del popolo milanese che, all’invasione d’Alboino, s’era rifugiata a Genova, dove non c’eran Longobardi [9]. Dimanierachè, se anche quel titolo ci fosse davvero, non si potrebbe altro che, o dirlo apocrifo addirittura, o spiegarlo col supporre che i milanesi dimoranti in Genova avessero, per quell’attaccamento al passato, e per quella fiducia nell’avvenire, che abbandona così tardi gli emigrati politici, conservato là, tra di loro, un simulacro di curia: parvam Troiam, simulataqve magnis Pergama.... solatia victis [10].

Ma come mai potè il Romagnosi immaginare quell’Ordine in titoli dove non si trova? È lecito, anzi conveniente il credere che non gli abbia guardati: la svista sarebbe certamente stata più strana. È, dico, da credere che, trovandoli nella Dissertazione del Muratori [11], citati insieme coi titoli di lettere dirette ad altre città, nei quali la parola c'è, l'abbia trasportata da questi a quelli, inavvertentemente, e senza pensare quanto importasse qui la differenza de’ luoghi.

Se poi tra quelle città d'Italia alle quali san Gregorio scrisse davvero col titolo: Clero, Ordini et Plebi, ce ne fosse alcuna soggetta in quel tempo al regno longobardico, è cosa molto controversa tra quelli che, come abbiam detto, discutono a fondo la questione de’ municìpi. Noi ne facciamo menzione solo per osservare che non sono fatti tali, che l'accennarli semplicemente, quand'anche fossero accennati giusti, sia, come dice la Nota, un argomento.

NOTA

Un ultimo argomento ci viene somministrato da una scoperta fatta recentemente dal signor Carlo Troya, erudito napoletano, e pubblicata nel Giornale ivi stampato dal Porcelli sotto il titolo Il progresso delle scienze, delle lettere e delle arti. Opera periodica di G. R. Napoli, 1832.

OSSERVAZIONI

L'altro argomento, riguardava esclusivamente i municìpi; quest’ultimo e ciò che vien dopo, fino alla conclusione, riguarda esclusivamente la nazionalità de’ giudici. L'autore, facendo, come s'è accennato da principio, delle due questioni una sola, ha unite con un nesso verbale cose che non hanno alcun nesso logico. Qui dovevamo notare anche il fatto in particolare, affinchè il lettore sia avvertito che, fino alla conclusione, la Nota tratta d’una questione sola, e di quella alla quale avremmo voluto poter restringere le nostre osservazioni.

NOTA

Dal famoso Codice Cavense esplorato dal Pellegrini e dal Giannone, il signor Troya trasse due leggi ed un prologo del Re lombardo Rachi, ed altre nuove leggi di Astolfo, che mancano alla collezione delle longobardiche leggi. Nella legge X di Rachi ki dice: « Propterea praecipimus omnibus ut debeant ire unusquisque causam habentes ad civitatem suam simulque ad judicem suum, et nunciare causam ad ipsos judices suos. » La parola omnibus, pare riferibile a tutti i sudditi lombardi e italiani. Il dubbio pare tolto dalla locuzione ad civitatem suam unita ad judicem suum. La città indica la sede del tribunale e quindi il circondario giurisdizionale. Il giudice suo indica la giurisdizione personale a norma della diversa nazione.

OSSERVAZIONI

Sarebbe, certo, una cosa singolare, che l'uomo veramente erudito, citato qui, fosse andato a scovare un documento che, con due parole, buttasse a terra tutto il suo sistema, fondato su tanto ricerche e su tanti confronti; e lui non avvedersene. E non sarebbe meno singolare la cosa in sè: cioè che un fatto di due secoli, e d'un'intera popolazione, e del quale dovrebbero rimaner tante tracce, si trovasse dimostrato accidentalmente e indirettamente, non dal testimonio, ma dall'interpretazione d'alcune parole; là un totius populi (anzi questo nemmeno interpretato, ma lasciato da interpretare al lettore), qui un suum e un omnibus. Ma se si esamina il documento, non si trova altro di singolare, che l'interpretazione.

La legge X di Rachi (secondo il codice Cavense) è composta di due parti che riguardano oggetti affatto diversi: ne diamo qui, tradotta come si può, quella che ha che fare con la questione presente.

« Qualunque arimanno o uomo libero porterà una causa davanti a noi prima d'essersi rivolto al suo giudice, e d'aver ricevuta da lui la sua sentenza, paghi per composizione al detto suo giudice cinquanta soldi. Per ciò ordiniamo a tutti, che ognuno il quale abbia una causa da far decidere, vada alla sua città e dal suo giudice, e gli esponga la sua causa. Che se non gli è fatta giustizia, allora venga alla nostra presenza: chi si farà lecito di venirci prima d'andare dal suo giudice, paghi cinquanta soldi, e se non è in caso ....

Perciò vogliamo che ognuno vada dal suo giudice, e riceva la sentenza che gli sarà data [12]. »

Può egli essere più chiaro che quel suo tante volte aggiunto a giudice, non c’è per altro, se non perchè la legge parlava ad uomini che non erano tutti soggetti a un giudice medesimo? Supponiamo che in tutto il regno non ci fossero stati altro che Longobardi: quel suo ci andava ugualmente. Doveva la legge dire semplicemente: ad judicem, quando le giudicerìe (iudiciarix) erano molte? ‑ Ma, dice la Nota, la sede del tribunale era già indicata dalla parola: ad civitatem suam; dunque l’altro suum aggiunto a judicem deve significare qualcosa di diverso. ‑ S’osservi prima di tutto, che, per poter fare una tale illazione, la Nota ha dovuto staccar dalla legge e riferire quel solo brano nel quale si trova quella locuzione, come la chiama. Ora, il lettore ha potuto vedere che nella legge il suo, aggiunto a giudice, c’è tre volte prima di quel brano, e due volte dopo. E in questi luoghi, cosa indica? S’insiste forse, e si domanda perchè mai la legge avrebbe nominata anche una sola volta la città? quando non fosse stato necessario? Se si rispondesse che l’ha fatto per un di più, potrebbe bastare. Infatti, non sarebb’egli strano il voler applicare la regola del necessario a un documento nel quale trionfa tanto il superfluo? C’è egli da maravigliarsi che quello scrittore, oltre la persona, abbia indicato anche il luogo? che abbia detto una volta: vada alla sua città, sottintendendo: non venga a palazzo [13], come aveva detto tante volte: vada dal suo giudice, per opposizione a da noi? Anzinon sono pleonasmi comunissimi? Se, per esempio, si trovasse che un papa, a chi fosse ricorso inopportunamente a lui, avesse detto: andate alla vostra diocesi, esponete la cosa al vostro vescovo; ci sarebbe ragion di credere che in ogni diocesi ci fossero diversi vescovi per diverse classi di persone?

Ma per dimostrare quanto sia lontana dal vero quell’interpretazione, non c’è bisogno di ricorrere ad argomenti generali, e ad esempi ideali. Abbiamo due leggi longobardiche nelle quali si trovano accozzati insieme la città e il giudice, anzi il suo giudice:vediamo cosa n’uscirebbe, a interpretar quel suo nel senso della Nota. Una di queste leggi è di Liutprando: ne diamo qui la parte che fa al proposito, tradotta, diremo di nuovo, come si può. « Se qualcheduno, in qualsisia città, senza il comando del re, ecciterà una sedizione contro il suo giudice, ofarà qualche guasto, o cercherà di scacciare il giudice suddetto; o se altri uomini d’un’altra città faranno lo stesso contro un’altra città o contro un altro giudice, o cercheranno di scacciarlo; chi ne sarà il capo, sia punito di morte, e ogni suo avere ricada al Palazzo » cioè alla cassa del re: « i complici paghino la loro composizione al Palazzo medesimo [14]. » L’altra legge è la sesta del nostro Rachi, quella di cui, come s’è accennato or ora, dovremo parlare di nuovo: qui basterà citarne il principio. « Siamo informati, che nelle diverse città, degli uomini malvagi fanno ammutinamenti contro il loro giudice [15]. » Se qui, dico, vogliamo intendere il judicem suum nel senso della Nota, ne verrà che la legge non proibiva d’ammutinarsi, se non contro il giudice della propria nazione; ne verrà che, se un Italiano fosse stato complice o capo d’una sommossa contro un giudice longobardo, e viceversa, se un Longobardo avesse fatto lo stesso contro il supposto giudice italiano, non era nulla. E s’osservi che la legge di Liutprando prevede il caso d’ammutinamenti fatti contro un altro giudice; ma a chi riferisce queste parole? Agli uomini d’un’altra città. Solamente l’ammutinarsi contro un giudice della propria città, ma non della propria nazione, sarebbe stato un fatto impunito: quando non si trovasse più ragionevole il dire che la legge non n’ha parlato, perchè lo riguardava come un fatto impossibile.

In queste due leggi poi, anche chi non abbia alcuna idea del sistema giudiziario de’ Longobardi, vede subito che, in quel sistema, tra città e giudice c’era una relazione speciale; e quindi, che l’accompagnare que' due vocaboli, come era qualche volta necessario, così poteva accader facilmente anche quando non ci fosse necessità; appunto come s’è detto di diocesi e vescovo, e si potrebbe dire di cent’altre cose. Ma per chi abbia una qualche idea di quel sistema, e del suo particolare vocabolario, questa relazione è tanto ovvia, che, in verità, non si sa intendere come mai all’autore della Nota non sia venuta in mente addirittura, e in maniera da non lasciar luogo ad altre congetture. Essendo condotti a dirne qualcosa di più, dobbiamo per conseguenza chiedero il permesso di rammentar cose notissimo.

Nelle leggi longobardiche anteriori alla conquista di Carlomagno, la parola Judex ha spessissimo (non dico sempre, perchè non sarebbe cosa da affermarsi incidentemente e senza discussione) un significato speciale: indica, non un giudice di qualunque grado, ma, come per antonomasia, il giudice supremo d’un distretto, giudice che aveva sotto di sè altri giudici inferiori, e sopra di sè il re solo. Tra le leggi da cui questo risulta, n’accenneremo una sola, ma espressissima. « Se uno porterà una causa davanti al suo sculdascio, » giudice inferiore, « e questo tarderà più di quattro giorni a fargli giustizia.... paghi il detto sculdascio la composizione di sei soldi al ricorrente, e d’altrettanti al suo giudice.... Che se la causa passa la sua competenza, rimetta le parti al giudice suddetto... E se anche questo non si crede autorizzato a decidere, mandi le parti davanti al re [16]. » Le sedi poi di questi giudici supremi, i capoluoghi, come ora si direbbe, delle loro province, chiamato, dal loro nome, judiciariae, erano appunto le città: che è quanto dire, in ogni città non c’era altro che un giudice. Questo risulta già manifestamente dalle due leggi contro i sediziosi, citate or ora: ne accenneremo, per un di più, due altre. « Se alcuno, » prescrive Liutprando, « ha una causa in un’altra città, vada con una lettera del suo giudice, al giudice di quella,.... E se questo non crede di poter dare una sentenza, rimandi il ricorrente dalla sua giudicerìa, e lo diriga al re [17]. » Un’altra legge di Liutprando medesimo prescrive che « ogni giudice faccia fabbricare nella sua città una prigione sotto terra per i ladri [18]. »

Ora, cos’ha fatto qui l’autore? Senza darsi pensiero d’alcuna circostanza particolare e positiva, senza metter nemmeno in avvertenza il lettore, ha preso quel judex nel senso generico che ha per noi la parola giudice; eperchè, intesa in questo senso, non ha effettivamente alcuna relazione particolare e necessaria con la parola città, ha trovato che nella loro unione ci dovesse essere qualche mistero. Ma, trattandosi d’una legge longobardica, ognuno vede che, per escludere da quella parola il senso che le leggi longobardiche le danno almeno abitualmente, ci voleva qualche ragione particolare al caso. Noi, in verità, non sapremmo immaginarne veruna: troviamo piuttosto delle ragioni per credere che, anche in questo caso, non si possa intendere altro che il giudice supremo dopo il re, il giudice unico in ogni città. Infatti, che qualcheduno o molti, saltando irregolarmente quest’ultimo scalino, per dir così, della gerarchia giudiziaria, andassero ad appellarsi al re contro la sentenza d’un giusdicente inferiore, o portassero addirittura davanti al re medesimo qualche causa grave bensì, ma non riservata a lui [19], è una cosa che s’intende ficilmente: non par verisimile che ad alcuno venisse in mente di rivolgersi al re in prima istanza, per fargli decidere le cause che potevano esser di competenza di que' giusdicenti minori. Se anche l’abuso e l’ignoranza fosso arrivata fin là, non si vede perchè la legge non gli avrebbe nominati espressamente, o almeno accennati, come fanno tant’altre [20], invece di ripeter tante volte quel nome che abitualmente indicava una sola specie di giudice. Ma c’è un argomento ancor più particolare e, dirò così, più aderente al fatto. Abbiamo un’altra legge, nella quale si trova la medesima proibizione di ricorrere al re prima d’andar dal giudice, e con la medesima multa, e in parte ne’ medesimi termini, e nella quale questo giudice è manifestamente il supremo. Ed è quella legge VI di Rachi medesimo, della quale abbiamo citato il principio poco fa; legge relativa, come s’è visto, agli « ammutinamenti, che nelle diverse città alcuni fanno contro il loro giudice. » Inessa il legislatore viene a parlare delle facoltà che ognuno (o, come dice dopo, ogni Arimanno [21]) aveva di ricorrere al re, non essendogli fatta giustizia dal giudice; e aggiunge: « Se però quell’Arimanno avrà mentito, e trattato frodolentemente, se sarà venuto a palazzo prima d’essere stato davanti al suo giudice, pagherà cinquanta soldi, metà al re e metà al suo giudice [22]; » il quale è sempre quello di cui la legge ha parlato fin da principio. Ora, o si vuole che la legge novamente scoperta non sia altro che una ripetizione, un richiamo all’osservanza di quest’altra, e si dovrà credere che lo stesso termine abbia nelle due leggi lo stesso significato; o si vuole che sia una legge in parte diversa, e fatta appunto per estendere la proibizione a un maggior numero di casi; e allora come si spiega che il termine sia quel medesimo?

Noi, per dirla, non potremmo volere nè l’uno nè l’altro, giacchè crediamo, o almeno sospettiamo fortemente, che quella del codice Cavense non sia punto una nova legge, ma solamente una nova lezione. E la ragion principale di questo sospetto è che le due parti eterogenee di cui è composta, come abbiamo accennato, sopra, non fanno in sostanza altro che ripetere cose già prescritte in due diverse leggi già conosciute e, ciò che è più, in due leggi vicine. S’è visto in questo momento quanto la prima parte somigli alla fine della legge VI di Rachi: la seconda somiglia di più, anche materialmente, al principio della VII di Rachi medesimo [23]. E forse anche al lettore parrà più verisimile che un copista abbia fatto d’una coda e d’un capo che si toccavano, un corpo solo, di quello che il legislatore abbia emanata una legge nova per ridire ciò che aveva già detto in due leggi separate, e separate, con ragione [24].

Se ora ci si domanda perchè abbiamo fatti tutti questi ragionamenti sopra un documento, dell’autenticità del quale credevamo d’aver tanta ragione di dubitare, risponderemo che, per ciò che riguarda la questione presente, era come se fosse autentico. Sono di quelle cose nelle quali un copista, levando, aggiungendo, mutando, riman fedele all’originale, perchè si trova nelle medesime circostanze dell’autore. Quell’aggiunta: ad civitatem suam poteva esser suggerita tanto a un legislatore quanto a un amplificatore dalla relazione particolare che c’era tra il giudice ela città. Perciò, in vece di ricusar quel testimonio, abbiamo creduto che convenisse cercar d’intenderlo, confrontandolo con altri testimoni, la veracità dei quali non è dubbia per nessuno.

Sarebbe più che superfluo l’interrogarne degli altri ancora; ma ce ne troviamo, per dir così, tra’ piedi uno, da non poterlo scansare. Per una combinazione curiosa, l’altra legge di Rachi ritrovata nel codice Cavense (e questa certamente nova) par fatta apposta per avvertirci di non pensare a Italiani, quando nelle leggi longobardiche troviamo nominati de’ giudici, e anche con quel benedetto suo. « Vogliamo e ordiniamo che ogni arimanno il quale sia chiamato a cavalcare col suo giudice, porti con sè scudo e lancia; e il medesimo, se verrà con lui a palazzo. E questo, perchè non sa cosa gli possa sopravvenire, nè che ordine sia per ricevere, o da noi, o nel luogo dove si radunerà la cavalcata [25]. »Che presso i Longobardi, il giudice fosse, nel suo distretto, il capo della milizia insieme e della giustizia, è cosa nota e non controversa. E non abbiamo citata questa legge affine di confermarla, ma perchè la mette, per dir così, in atto. Se si vuole che nella legge antecedente il judicem suum indichi rispettivamente anche un giudice italiano, bisogna vedere in questa degl’Italiani a cavallo, con lancia e scudo, che accorrono di qua e di là, alla chiamata di comandanti italiani, per andare a qualche spedizione militare. Sotto i Longobardi!

Non dobbiamo però dimenticare che in quella legge la Nota ha trovato un altro argomento. La parola omnibus pare riferibile a tutti i sudditi lombardi e italiani. Ma perchè dovremo cercar quello che pare, quando abbiamo quello che è? Quella parola può indicare diverse totalità: perchè ne prenderemo una, come a sorte, senza esaminare cosa richieda il caso speciale? A tutti, vuol dire naturalmente a tutti quelli per cui la legge era fatta. E chi erano quelli per cui la legge era fatta? Quando non lo sapessimo da tante parti, e in tante maniere, lo troveremmo nel prologo generale delle leggi di Rachi medesimo. « Abbiamo determinate e stabilite le cose che convengono alla nazione che c’è confidata dalla Provvidenza, cioè.... » si direbbe che prevedesse il pericolo di non essere inteso da qualcheduno de’ posteri, « cioè alla cattolica e diletta a Dio nazione de’ Longobardi [26]. « Ecco fin dove si stende, e dove si ferma la significazione di quell’omnibus.

NOTA

Il fatto corrisponde all’interpretazione. In una causa portata avanti Liutprando, re longobardo, pendente fra il Vescovo di Siena e quello di Arezzo sulla proprietà di certe terre, il Re commise il giudizio a quattro Vescovi e ad un Notajo per nome Gumeriano, tutti italiani, notando che i Vescovi sotto i Longobardi erano considerati sudditi come gli altri, nè godevano di privilegio alcuno. Il placito ossia Processo verbale di questo giudizio dell’anno 715 si legge in Muratori pag. 454 del Tom. I. Antiq. Medii Aevi, Dissert. IX.

OSSERVAZIONI

Come mai potrebbe un tal fatto corrispondere a una tale interpretazione? Mettiamo pure che il fatto sia, in tutto e per tutto, quale è rappresentato qui. Avremo giudici italiani, e giudici in materia di proprietà, cosa certamente a proposito; ma giudici creati apposta, in una circostanza particolare, per una causa particolare. E cosa ci dava l’interpretazione? Giudici italiani, anch’essa; ma giudici permanenti, preesistenti alle cause, già conosciuti dai litiganti, giacchè il re non ha avuto bisogno, se non di dire: andate da loro: vadat unusquisque ad judicem suum. Noinon vorremmo che l’esposizione la più semplice, la più propria, la più necessaria dell’argomento paresse una derisione; ma è evidente che, per trovar corrispondenza tra quelle due cose, bisognerebbe fare un ragionamento di questa sorte: Dalla legge di Rachi risulta che gl’Italiani avevano giudici propri, ai quali, venendo il caso, potevano ricorrere immediatamente; e questo risulta anche dall’avere il re Liutprando nominata apposta una commissione d’Italiani, per decidere una causa tra Italiani. Ne risulterebbe anzi il contrario; e, non che corrispondere all’interpretazione, un tal fatto potrebbe servire a combatterla. Chi non vede che dall’essere stati, in una circostanza, creati de’ giudici italiani, per decidere sulla proprietà di certe terre, e tra uomini che non godevano di privilegio alcuno, sipotrebbe inferire molto ragionevolmente, che non ci dovevano dunque essere i giudici italiani bell’e preparati, che voleva l’interpretazione?

Si dirà forse che, se il fatto non prova ciò che voleva questa, potrà almeno provare un’altra cosa, e una cosa relativa alla questione?

Non lo dirà di certo chiunque badi che la questione è generale, riguarda un complesso di fatti; e che questo è un fatto solo. La questione domanda: c’erano giudici italiani per gl’Italiani?; e questo fatto (sempre supponendolo quale è rappresentato) risponderebbe: ce ne fu in un caso. È vero che la Nota lo chiama il fatto, che è appunto la maniera usata anche per significare un complesso di fatti; ma in questo caso è un abuso manifesto di parole, è un concludere dal particolare al generale, anzi è un cambiare addirittura, e per mezzo d’un articolo, il particolare in generale. So bene che in un fatto particolare si possono trovare argomenti di generalità; ma c’è qui forse qualcosa di simile? Forse che nel placito, o in qualcheduno de’ molti altri atti relativi alla causa medesima, non citati dall’autore, è detto o accennato che quella commissione fosse istituita in virtù e per applicazione d’una regola generale praticata in tutte le cause tra Italiani? Non ce n’è il più piccolo cenno, come il lettore può assicurarsene osservando que' documenti. Anzi come mai in que' documenti ci potrebb’essere una cosa simile?, o chi mai, se ci fosse, vorrebbe accettarli per autentici? Chi, dico, vorrebbe credere che, quando degl’Italiani avevano una lite tra di loro, i re longobardi nominavano apposta una commissione d’Italiani per deciderla? Sicchè il fatto allegato, non essendo altro che un fatto particolare, e non si potendo, senza cader nell’assurdo, riguardarlo come una mostra, dirò così, d’un fatto generale, è indifferente alla questione; e quindi non ci sarebbe bisogno d’esaminarlo. Non intendiamo però di dispensarcene.

A quattro vescori e ad un Notajo per nome Gumeriano, tutti italiani. Tutti italiani? Con quale argomento, e su quale indizio? La Nota non ne adduce veruno; e, in verità, è una cosa singolare questo dar come prova una nova affermazione. Se l’autore ha creduto che la proposizione = C’erano, sotto i Longobardi, de’ giudici italiani = aveva bisogno d’esser dimostrata, come ha potuto immaginarsi che quest’altra = I giudici istituiti in una circostanza dal re Liutprando erano italiani = fosse evidente per sè? E se aveva delle ragioni positive per crederla vera, come fa il lettore a indovinarle? Forse il placito allegato? Non c’è, nè in questo, nè in alcun altro de’ documenti accennati sopra, una sillaba che si possa riferire alla nazionalità di quegli uomini. Forse i loro nomi? Sarebbe un indizio incertissimo; giacchè poteva bensì essere un caso raro, ma non era un caso impossibile, nè un caso inaudito, che ad uomini d’una nazione si dessero nomi dell’altra. D’Italiani non so; ma di Longobardi ch’ebbero nomi, o italiani, o almeno non germanici, e usati dagl’Italiani, non mancano esempi, sicuri quanto noti [27]. E c’era infatti per quelli, come per gli altri barbari, una ragione particolare, cioè quella di dare a’ loro bambini il nome di qualche santo. Ma a ogni modo, nel placito allegato, insieme con Massimo, Specioso e Telesperiano, vescovi di Pisa, di Firenze e di Lucca, troviamo il vescovo di Fiesole, Teudaldo, nome evidentemente germanico [28]. Del resto, che de’ vescovi fossero italiani, non è, certamente, un fatto notabile; bensì che fossero giudici: cosa che esamineremo or ora.

E del nome del notajo, cosa si può dire? In verità, quel Gumeriano non ci pare, nè carne, nè pesce. E infatti, se un Italiano o un Longobardo ha mai avuto un tal nome, non fu, di certo, l’uomo di cui si tratta. Questo, nel placito, è scritto: Guntheramo; nell’esame de’ testimoni fatto da lui, e in un decreto di Liutprando, che conferma il placito (altri documenti pubblicati ugualmente dal Muratori) è scritto: Guntheram, nome germanichissimo anch’esso [29]. E con ciò vogliam dire solamente, che non si vede nè una ragione, nè un pretesto di metterlo in un: tutti italiani.

Del rimanente, non fu il Romagnosi che trasformò quel nome in Gumeriano: lo trovò così nella Dissertazione IX del Muratori, citata da lui, dove è scappato per errore, o di copista, o di tipografo. La qual cosa ci fa credere che abbia letta solamente questa, e non il placito, dove avrebbe scoperto l’errore. E ciò che ce lo fa creder di più, è l’aver lui detto che il placito si legge in quella Dissertazione medesima, pag. 454 del Tom. I. Ecco cosa si legge in quel luogo: In Dissertatione LXXIV de Parochiis egregium Placitum evulgabo, abitum Liutprando Rege regnante Anno DCCXV in Tuscia, ubi quatuor Episcopi, una cum Misso excellentissimi Domni Liutprandi Regis nomine Gumeriano Notario controversiam cognoverunt agitatam inter Episcopos Arretinum atque Senesem. Il placito si legge infatti nella Dissertazione LXXIV (Tom. VI), e dopo il placito, gli atti accennati or ora, e vari altri giudicati posteriori, qualcheduno di molto; dai quali apparirebbe che la causa, benchè decisa, non fu finita.

Ma da cosa risulta che que' vescovi fossero giudici? Che abbiano giudicato è un fatto [30]; ma di cosa giudicarono? Sulla proprietà di certe terre, dice il Romagnosi. Questo però non è altro che un nuovo argomento, e il più forte, che non vide il placito, nè alcuno degli atti suddetti. Trovò nella Dissertazione che cita, quelle parole: controversiam cognoverunt agitatam; e non essendoci indicato l’oggetto di essa, ne suppose uno, quello che gli parve più probabile. È una supposizione anche la nostra, ma, diremo di nuovo, la più conveniente; giacchè come si potrebbe spiegare che avesse parlato così, se avesse letto il placito, e visto, per conseguenza necessaria, di cosa si trattava? Si trattava della giurisdizione spirituale sopra certe parrocchie e monasteri. « Diceva Luperziano, vescovo d’Arezzo: Questo chiese e questi monasteri, con ogni loro oratorio, appartennero, dalla loro fondazione, alla sede d’Arezzo: noi e i nostri antecessori ci abbiamo sempre fatte l’ordinazioni e le consacrazioni; e per conseguenza devono rimanere soggette a noi. Rispondeva Adeodato, vescovo di Siena: Queste chiese e questi monasteri sono nel territorio senese: se ci avete fatte funzioni vescovili, è perchè Siena allora era senza vescovo. Ora devono ritornare a noi, perchè, come ho detto, sono nel nostro territorio [31]. » La sentenza, che fa in favore del primo, non parla d’altro appunto, che d’ordinazioni e di cresime, di chiese e di batisteri [32] di questo e d’altre cose ugualmente attinenti all’autorità spirituale parlano pure esclusivamente i molti testimoni esaminati da Gunteramo, e il decreto di Liutprando, e gli altri atti posteriori, accennati sopra, e il breve racconto dell’origine della lite, scritto nel 1057 da un Gerardo, primicerio della cattedrale d’Arezzo, e pubblicato dal Muratori negli Annali [33], e finalmente due giudicati anteriori a quello in questione, pubblicati dall’Ughelli nell’Italia Sacra, e ristampati dal Brunetti, nel Codice Diplomatico Toscano [34]. Di proprietà di terre non è fatta in veruno di questi documenti (siano o non siano tutti genuini, qui non importa) menzione veruna. Sicchè noi non troviamo qui Italiani giudici d’Italiani, ma vescovi, italiani o no, che giudicano tra due vescovi: troviamo, dico, de’ vescovi a cui è commesso un giudizio, non per ragione della loro nazione, nè di quella delle parti; ma perchè vescovi confinanti, come accenna incidentemente il Muratori [35], e come suggerisce la cosa medesima. Non troviamo, come le premesse dovevano farci aspettare, de’ giudici in materia civile o criminale; ma un giudicato in una materia affatto estranea alla questione, e alla quale di certo nessun lettore pensava. E possiamo quindi concludere che, se il fatto quale è rappresentato nella Nota non provava punto che ci fossero giudici italiani; il fatto quale risulta dai documenti non prova nemmeno che ce ne siano stati in una circostanza particolare.

È certamente inutile l’osservare quanto sia strano quel: notando che i vescovi sotto i Longobardi erano considerati sudditi come gli altri, nè godevano di privilegio alcuno, a proposito d’una causa nella quale i giudici, se si possono chiamar tali, non lo furono appunto per altro che per esser vescovi. In vece, giacchè abbiamo citato di nuovo quelle parole, osserveremo di passaggio, che deve essere una cosa molto difficile il conciliarle con altre che si trovano nell’opera medesima, e poco lontano. Dopo la prosopopea de’ conquistatori agl’Italiani, che abbiamo riferita al principio di queste osservazioni, l’autore introduce anche il clero a parlare al popolo, e, tra l’altre cose, gli fa dire: Se vedete le immunità nostre, pensate che i coloni agricoli sono sollevati dal peso delle tasse fiscali, e non soggiacciono che alle prestazioni fisse dominicali. De’ vescovi senza alcun privilegio, e un clero con delle immunità, sono due cose che, per concepirle come una cosa sola, ci vorrebbe un grand’aiuto; e l’autore non fa altro che dirle, una in un luogo, l’altra in un altro. Certo, non ogni privilegio è anche un’immunità [36]; ma ogni immunità, secondo l’intelligenza comune del vocabolo, è, per ragione della cosa stessa, un privilegio. Cos’erano dunque queste immunità di nova specie? Qualcosa di grande, pare; giacchè il clero ha bisogno di scusarsene in certa maniera col popolo, e di rammentargli che la bazza del regime longobardico non era solamente per lui. Ma, di novo, cos’erano? Ecco ciò che sarebbe molto curioso da sapersi, ma che non è facile da indovinarsi. Questa parola: immunità, applicata alle cose ecelesiastiche, si trova forse nelle leggi, o in qualche altro documento longobardico dell’epoca anteriore alla conquista di Carlomagno? Era bene avvertirne il lettore, giacchè sarebbe, se non m’inganno, una scoperta: resterebbe poi da spiegare come queste immunità fossero tutt’altra cosa che privilegi. E perchè poi il clero, volendo rammentare al popolo i vantaggi che il popolo godeva, non parla che de’ coloni agricoli? Non si può certamente intendere che, secondo l’autore, non ci fossero più proprietari italiani, ma solamente coloni ogricoli: sarebbe troppo il contrario di ciò che vuole, e qui e per tutto. Ma nello stesso tempo non pare che si possa intender altro; giacchè, se l’autore credeva che ci fossero proprietari italiani, come mai avrebbe potuto lasciarli fuori qui? come dimenticare che il non pagar tasse fiscali, dato che, con quella condizione, fosse un sollievo, lo era principalmente, se non esclusivamente, per loro? Di più, le prestazioni fisse dominicali non si possono riferire ad altro che al celebre e disputato passo di Paolo Diacono: per hostes divisi, ut tertiam partem frugum suarum Langobardis persolverent [37]; giacchè queste sole si potevano considerare come sostituite alle tasse fiscali. Ora, il dire ch’erano a carico de’ coloni agricoli, èun dire di nuovo che non c’erano più proprietari italiani. Anche il dare a quel tributo il nome di prestazioni dominicali, è quanto dire (se le parole hanno un valore) che i Longobardi, a cui si pagavano, erano diventati i padroni de’ fondi. O quelle parole messe in bocca al clero hanno un senso ben profondo e superiore all’intelligenza comune, o bisogna dire che non ne abbiano nessuno.

FINE DELLA NOTA

Da ciò lice conchiudere che i Comuni italiani godevano la franchigia di avere giudici proprj eletti o presentati da loro, e confermati o eletti dai Duchi o dai Re lombardi, e questi furono dopo gli Scabini, de’ quali parla Lotario, da eleggersi totius populi consensu, corrispondenti agli Sculdascj longobardi.

OSSERVAZIONI

Nel ribattere apertamente, come abbiam fatto, asserzioni e ragionamenti d’uno scrittore di gran fama, c’è nato più volte il dubbio di poter essere da qualche lettore tacciati d’irriverenza. Se ciò fosse accaduto, non avremmo a far altro per la nostra giustificazione, che allegare un principio incontrastato e incontrastabile, cioè il diritto comune a tutti gli uomini, d’esaminare l’opinioni d’altri uomini, senza distinzione di celebri e d’oscuri, di grandi e di piccoli. Fu anzi, ed è forse ancora, opinione di molti, che il riconoscimento d’un tal diritto sia stata una conquista e una gloria di tempi vicini al nostro: cosa però, che ci par dura da credere, perchè sarebbe quanto dire che il senso comune non sia perpetuo e continuo nell’umanità, ma abbia potuto morire in un’epoca, e resuscitare in un’altra: due cose, delle quali non sapremmo quale sia più inconcepibile. S’è bensì creduto in diversi tempi, che l’autorità, ora d’uno, ora d’un altro scrittore, costituisce una probabilità eminente; non s’è mai creduto (meno il caso non impossibile, ma che non deve contare, di qualche pazzo, ma pazzo a rigor di termini) che fosse un criterio infallibile di verità. Quel celebre e antico: amicus Plato, amicus Aristoteles, sed magis amica veritas, non fu che una formola particolare e nova d’un sentimento universale e perenne: formola più o meno ripetuta d’allora in poi, ma non mai rinnegata. Esagerando, come si fa qualche volta, gli errori de’ tempi passati, ci priviamo del vantaggio di cavarne degl’insegnamenti per noi: ne facciamo de’ deliri addirittura; e allora non si può cavarne altro che la sterile compiacenza di trovarci savii se guardando più attentamente, vedessimo ch’erano miserie, potremmo esserne condotti a osservare che abbiamo bisogno anche noi, o di preservarcene, o di curarcene. No, non si dichiarava espressamente infallibile uno scrittore; ma si chiamava a buon conto irriverenza, temerità, stravaganza, il trovar da ridere alle sue decisioni, senza voler esaminare con che ragione si facesse. Non era un delirio, era una contradizione; ed è appunto d’una contradizione di questo genere, che abbiamo paura. Chè se i tempi moderni non hanno inventata quella libertà sacrosanta, non hanno nemmeno distrutta quella schiavitù volontaria. Come mai levar dal mondo, rendere impossibile ciò che non è altro che l’abuso e l’eccesso d’un sentimento ragionevole? giacchè chi vorrebbe negare che il giudizio d’una mente superiore alla comune costituisca una probabilità? Può dunque ancora, come in qualunque tempo, nascere il bisogno di ricorrere a quel principio, per prevenire de’ rimproveri non meritati, e di rammentare che i grandi scrittori ci sono dati dalla Provvidenza per aiutare i nostri intelletti, non per legarli, per ingegnarci a ragionar meglio del solito, non per imporci silenzio.

Vogliam forse dire con questo che ai grandi scrittori, o per tenerci a un ordine di fatti molto più facili da verificarsi, agli scrittori di gran fama si possa contradire senza riguardo veruno? Dio liberi! Ce ne vuole con chi si sia, tanto più con loro; perchè cos’è quella fama, se non l’assentimento di molti? e se si può ingannarsi nel dar torto a chi si sia, quanto più a uno il quale molti credono che veda più in là e più giusto degli altri? Si deve dunque in questi casi usare un’attenzione più scrupolosa per accertarsi che non si contradice senza buone ragioni; si deve, non già esprimere meno apertamente un giudizio che, più si guarda, più si trova fondato, ma limitarlo più rigorosamente che mai alla causa trattata; e se, come appunto in questo caso, non s’è esaminato altro che un brano d’un’opera, guardarsi più rigorosamente che mai da ogni parola che esprima un giudizio sull’opera intera, molto più sull’autore. Ed è appunto per avere strettamente osservate queste condizioni, che crediamo d’aver conciliati i riguardi particolari dovuti alla fama con l’uso legittimo d’una libertà che è sempre un diritto, e qualche volta un dovere; è, dico, per ciò, che, accettando di buona voglia la taccia (so è taccia) di balordaggine, quando, con tutta la nostra diligenza, ci fossimo ingannati, protestiamo contro l’accusa possibile d’irreverenza.

Diremo di più (cose ugualmente vecchie, ma opportune) che l’autorità d’uno scrittore, non che essere un impedimento ragionevole al contradirgli, n’è anzi un ragionevole motivo. Certo, se gli argomenti che abbiamo esaminati si trovassero in un libro dimenticato d’uno scrittore oscuro, non ci sarebbe da far altro che tasciarceli stare: la fama dell’opera e dell’autore è, in questo caso, la sola cosa che possa dar peso all’errore, e quindi motivo alla confutazione. Non si dica che sono questioni di poca importanza: la critica anderebbe contro il celebre autore che ha creduto di doverlo trattare. E a ogni modo, per quanto una verità sia piccola, è sempre bene sostituirla all’errore; chè, se una materia è tale che l’averne un’idea giusta sia poca cosa, che sarà l’averne un’idea falsa?

Ma, del resto, c’è un altro motivo, e il più forte ne’ casi appunto in cui l’errore non cada in una materia importante; ed è che negli scrittori di gran fama tutto può diventare esempio. Ora, la maniera con cui il Romagnosi ha trattato quel punto di storia, sarebbe bensì molto facile, ma tutt’altro che utile da imitarsi. Indipendentemente dagli errori materiali, non è bene che, sull’autorità del suo nome, si creda che, con qualche ritaglio di documento, trovato, per dir così, nella cenere, con l’interpretazione di qualche parola presa isolatamente, separata dal complesso de’ materiali, con delle sintesi sostituite alla ricerca de’ fatti, sintesi non discusse, ma poste semplicemente come osservazioni d’un altro scrittore, e nemmeno precise, si possa ridurre a brevi termini la situazione d’un popolo, in un’epoca caratteristica, come quella della convivenza d’un altro popolo nello stesso paese, per effetto della conquista; o, per dir meglio, in un’epoca qualunque, giacchè tutte l’epoche sono caratteristiche, e que' mezzi non sono buoni in nessun caso. Non vogliamo certamente negare (e sarebbe negare uno de’ più manifesti como de’ più felici effetti dello studio) che si possa qualche volta con una notizia, anche piccola riguardo a sè, dare un nuovo lume a un complesso intero, nè che ciò riesca più facilmente ai grand’ingegni. Ma riesce quando s’abbia presente quel complesso, quando s’abbiano lì raccolte e preparate le cose che devono ricever quel lume. E infatti, vedete come quelli a cui riesce davvero si diano premura di farvi osservare le relazioni della loro scoperta con questa e con quella parte del complesso, col complesso intero, di dimostrarvi prima di tutto come essa s’accordi con ciò che già si sapeva di certo, e poi come lo rischiari e lo accresca. I grand’ingegni corrono dove noi altri non possiamo se non camminare; ma la strada è una sola per tutti: dal noto all’ignoto. La prerogativa di veder più lontano degli altri non è una dispensa dal guardare. Il poco può servire, in qualche caso, a spiegare un tutto, ma non mai a farne le veci; e quando non s’attacca al molto, il poco, o non è altro che ciò che tutti sanno, o risica molto d’esser cose in aria. E questo, in ogni materia come nella storia, perchè il metodo, in ultimo, è uno per ogni cosa. La verità e l’errore hanno due maniere di procedere opposte e costanti, qualunque sia l’oggetto: sono come due orditi ben diversi, sui quali si possono tessere due indefinite varietà di tele. Quindi gli errori di metodo sono sempre gravi, quando ci sia pericolo d’imitazione. Certo, non può esser altro che un piccolissimo inconveniente l’ingannarsi sulle questioni puramente storiche, trattate dal Romagnosi ne’ luoghi che abbiamo esaminati: ma se la maniera con cui le ha trattate venisse, e per la sua facilità, e per la fiducia che ispira l’esempio, applicata a materie importanti e feconde di conseguenze pratiche, produrrebbe naturalmente inconvenienti proporzionati a quell’importanza medesima.

Dopo aver giustificata la libertà che abbiamo usata fin qui, dobbiamo usarne ancora un momento nell’esaminare la conclusione che abbiamo trascritta. Se fosse veramente una conclusione, non avremmo a far altro che rimettere il giudizio a chiunque abbia avuta la pazienza di leggere queste osservazioni; ma c’è qui qualcosa di particolare, e che ne richiede una nova. Per conclusione, in materia di ragionamenti, s’intende sempre qualcosa che risulti da ciò che s’è dimostrato e, per conseguenza, trattato. Ora, noi troviamo qui una proposizione nova, inaspettata, che salta fuori non si sa di dove, cioè che gli Scabini, de’ quali parla Lotario, fossero corrispondenti ogli Sculdasci longobardi. È forse una di quelle cose note e certe, che, all’occorrenza, basta rammentare? Tutt’altro. Se non c’inganniamo, fu messa la prima volta in campo dal Sismondi, il quale l’affermò incidentemente, e senza prova veruna, in due luoghi della Storia delle repubbliche italiane. In una nota a un passo dove tratta del governo de’ re Carolingi in Italia, dice: « I re de’ Franchi usarono di preferenza il nome di Scabini o Schöppen, e i re longobardi quello di Sculdaesi (Schulteiss) [38]. » E altrove, parlando de’ municìpi e d’Ottone I: « Le città avevano sempre avuti de’ magistrati popolari, chiamati Schulteiss dalle leggi de’ Longobardi, e èchevins da quelle de’ Franchi [39]. » Dopo il Sismondi, non so se d’una cosa simile abbiano parlato altro che due scrittori, cioè il Romagnosi che l’ha presa probabilmente da lui, giacchè par più difficile che due intelletti arrivino, l’uno indipendentemente dall’altro, a un punto dove nessuna strada conduce; e il sig. del Savigny, il quale dice solamente, in fine d’una nota: « È un’idea infelicissima quella del Sismondi, che gli Scabini de’ Franchi fossero lo stesso che gli Sculdaesi de’ Longobardi [40]. » E non c’era bisogno di più in un libro, nel quale essendo trattato degli uni e degli altri, quell’asserzione gratuita si trovava già confutata implicitamente. E per confutarla pienamente anche qui, senza entrare in una lunga discussione, basterà accennare due delle principali e più incontrastabili differenze che correvano tra quelle due specie di giudici.

Prima differenza: gli Scabini de’ quali parla Lotario giudicavano collegialmente. È una cosa riconosciutissima; e nondimeno, per non lasciarla affatto senza prove, rammenteremo due leggi di Carlomagno, nella prima delle quali, prescrivendo che gli uomini liberi non siano costretti ad assistere ai placiti straordinari, se non sono interessati personalmente in alcuna delle cause che ci si devono trattare, eccettua dall’esenzione « gli Scabini che devono sedere coi giudici [41]; » e nella seconda più particolarmente, « i sette Scabini che devono trovarsi a ogni placito [42]. » Gli sculdasci Longobardi in vece (i quali, del rimanente, continuano a figurare nelle leggi longobardiche, anche dopo la conquista, anzi figurano in una di Lotario medesimo [43]) non formavano punto un tribunale collettivo; ma ognuno esercitava la sua giurisdizione in un particolare distretto, sezione di quello del giudice, e chiamato Sculdascia, come quello Judiciaria. Cosa riconosciutissima anch’essa, e in prova della quale non si potrebbero addurre testimonianze che non siano già citate da tutti quelli che hanno trattato del regime longobardico: per esempio, il celebre passo di Paolo Diacono: Rector loci illius, quem Sculdahis lingua propria dicunt [44]. Tra le leggi poi, basterà rammentare quella di Liutprando, citata sopra [45], nella quale è prescritto allo sculdascio di non tardar più di quattro giorni a decider le cause portate davanti a lui.

Altra differenza: la carica dello sculdascio era, come quella del giudice, e sotto quella del giudice, una carica giudiziaria insieme e militare. Cosa, dobbiamo ripetere anche qui, riconosciutissima. Argaid, quello sculdascio di cui parla Paolo nel luogo citato or ora, rende conto d’una sua spedizione militare a Ferdulfo, duca (che qui è quanto dir giudice) del Friuli; è rimproverato da lui (a torto; ma non è una di quelle circostanze che rendano improbabile un fatto), e combatte nel di lui esercito [46]. E ci sono poche leggi longobardiche citate più spesso di quella di Liutprando, che determina quanti uomini aventi un cavallo potrà il giudice, in caso di leva, lasciare a casa loro, quanti lo sculdascio; quanti uomini d’inferior condizione potranno l’uno e l’altro far lavorare come opere ne’ loro poderi, tre giorni della settimana, fino al ritorno della spedizione; quanti cavalli menarsi dietro, per i loro bagagli [47]. Che Scabino fosse un grado della milizia, non se ne trova, credo, nè menzione o indizio in alcun documento, nè congettura in alcuno scrittore.

Con questo s’è dimostrato, fors’anche troppo, che la nuova proposizione: essere stati gli Scabini, de’ quali parla Lotario, da eleggersi totius populi consensu, corrispondenti agli Sculdasci longobardí, non ha alcun fondamento. Ma prima di finire, dobbiamo fare anche qui un’osservazione già fatta più d’una volta, cioè che quella proposizione, oltre all’esser gratuita e erronea, e in contradizione con gli argomenti che la precedono, e de’ quali si vuole che sia la conclusione. Quando s’ammettesse e questa nova proposizione, e le conseguenze che la Nota vorrebbe cavarne, val a dire che gli Sculdasci Longobardi fossero eletti con un consenso formale di tutto il popolo; che in questo popolo fossero, in qualsisia maniera, compresi gl’Italiani; che, per un tal mezzo, ci fossero sculdasci italiani (che è tutto dire, e sono parole che stridono); tutto questo non s’accorderebbe, nè con l’interpretazione della legge di Rachi, nè con quello che la Nota chiama il fatto.

Infatti, secondo l’interpretazione, il re, con quelle parole: debeant ire unusquisque ad judicem suum, si sarebbe inteso di rimandare a de’ giudici rispettivamente longobardi o italiani quelli che volessero ricorrere indebitamente a lui: la qual cosa suppone che ciascheduna delle due nazioni avesse giudici propri per tutti i casi ne’ quali poteva aver luogo quel ricorso irregolare. Secondo la nova proposizione invece, gl’Italiani non avrebbero avuto giudici propri, se non d’un ordine, e come ora si direbbe, d’un’istanza inferiore, cioè giudici per alcuni casi solamente. Dimanierachè, in tutti gli altri (e, come abbiamo fatto osservare, dovevano essere almeno i più frequenti), la legge, stando all’interpretazione, avrebbe intimato all’Italiano d’andar da un giudice italiano che, stando alla nova proposizione, non c’era. L’interpretazione dava al vocabolo giudice un senso generico; la nova proposizione gli dà, riguardo agl’Italiani, un senso speciale, e, sia detto incidentemente, molto più strano. Infatti, anche ne’ pochi brani di leggi longobardiche che abbiamo avuta l’occasione di citare, si è visto lo sculdascio distinto dal giudice, opposto al giudice quanto mai si possa dire; s’è visto che dallo sculdascio c’era appello al giudice, che quello pagava multe a questo, che sotto un giudice c’erano più sculdasci, che il giudice dispensava dalle spedizioni militari tanti cavalieri, prendeva tanti cavalli, metteva tante opere ne’ suoi poderi; lo sculdascio, tanti e tante meno. Ed era certamente strano il volere che la denominazione di giudice avesse un senso generico, e venisse così a comprendere anche lo sculdascio; ma è, dico, più strano ciò che vorrebbe a nova proposizione, cioè che, per gl’Italiani, quella denominazione dovesse indicare esclusivamente lo sculdascio medesimo. Per gl’Italiani, secondo la nova proposizione, il legislatore, dicendo: Vadat unusquisque ad judicem suum, avrebbe voluto dire: andate dal vostro sculdascio; poichè, da una parte il giudice suo indica la giurisdizione personale a norma dellu diversa nazione, e dall’altra, i giudici propri degl’Italiani erano gli sculdasci.

In quanto al fatto, la discordanza tra esso e la conclusione è ancor più evidente: evidente a segno che non si saprebbe come farla osservare. Il lettore può rammentarsi che quel fatto era un giudizio di quattro vescovi. Ora, s’ha egli a fare osservare che i vescovi non erano sculdasci?

È accaduto (lo diremo apertamente, perchè c’è una ragione manifesta, e un fine utile di dirlo), è accaduto al Romagnosi, nel trattar questo punto di storia, ciò che accade naturalmente a chiunque abbia un attaccamento più vivo e fermo, che considerato, per un’ipotesi non ben determinata o, come si dice, vaga: cioè di gradir subito ogni argomento che paia favorevole ad essa in qualunque maniera, dimenticando che le diverse maniere costituiscono diverse specie, e che queste possono essere incompatibili. Ha fatto come uno che, vedendo da lontano un albero, e avendo fissato che deva essere un albero da frutto, e non un albero boschivo, dicesse prima, fondandosi su un’apparenza qualunque, che su quell’albero ci sono delle mele; poi, cambiando posto, senza però avvicinarsi di più all’albero, dicesse, su un’apparenza diversa, che ci sono delle pesche; poi, girando ancora, concludesse da ciò, che ci sono de’ fichi. Voleva a ogni costo giudici italiani sotto i Longobardi, e li volle giudici stabili insieme e creati all’occorrenza, li volle per tutte le cause e solamente per alcune, vescovi e sculdasci. E di più, eletti o presentati dai Comuni italiani, e confermati o eletti dai Duchi o dai Re lombardi; in qualunque maniera, a piacer di chi legge, pur che siano giudici italiani: come se il saper che ci fossero non dipendesse appunto dal veder quali fossero, e come ci fossero, poichè non è allegato, nè credo che ci sia alcun documento il quale attesti in genere che ci fossero giudici italiani, nè è addotto alcun argomento il quale dimostri che ci dovevano essere. Esempio notabile di quanto importi il non fissarsi in un’opinione, prima, non dico d’averla riconosciuta vera, ma d’essersela rappresentata in una forma distinta.

Non abbiamo parlato, nè parleremo d’un altro fatto asserito nella tesi, cioè de’ giudici misti, quando la questione si agiti fra Italiani e Longobardi; perchè quantunque la nota citata al principio di queste osservazioni: Le prove di questa particolarità e delle altre, qui ricordate si vedranno nel seguente paragrafo, sia messa appunto a quelle parole, l’autore non parla più di ciò, nè nel paragrafo accennato, nè altrove. Omissione importante; giacchè, se fosse stata provata questa mistura, sarebbe stato provato implicitamente anche quello de’ due elementi, che n’aveva tanto bisogno. È omissione irreparabile; giacchè, in questo caso, non ci par possibile di congetturare, nemmeno alla lontana, quali potessero esser queste prove.

Proporremo qui in vece, per occasione, come abbiamo detto, una congettura sul significato delle parole: totius populi consensu, che si trovano nel capitolo francico già citato, di Lodovico Pio, e nella legge longobardica di Lotario I, che ne è la copia quasi letterale, e che trascriviamo qui: Ut missi nostri, ubicumque malos scabinos invenerint, ejiciant et cum totius Populi consensu, in eorum loco bonos eligant, et cum electi fuerint, iurare faciant ut scientes injuxte judicare non habeant. L’interpretazione che, a prima vista, può parer più naturale e che, per quanto sappiamo, è accettata generalmente, o almeno non è stata messa in dubbio da nessuno, è che le nomine degli scabini, attribuite in questo caso ai messi reali, fossero sottoposte a uno scrutinio generale di tutti gli uomini liberi (di quale o di quali razze, qui non importa) delle diverse circoscrizioni del territorio. Ecco ora i motivi che ci fanno dubitar fortemente della verità di quest’interpretazione, e parer molto più verisimile un’altra affatto diversa.

Ciò che può dar più lume in una tale ricerca sono certamente gli altri atti legislativi che riguardino la stessa materia: sono anzi i soli che possano dar qualche lume, se, come crediamo, non ci sono documenti d’altro genere relativi al punto speciale dell’elezione degli scabini. Ora, nella legislazione francica, e nella franco‑longobardica (le leggi longobardiche anteriori, come s’è accennato un’altra volta, non parlano mai di scabini) c’è, se non c’inganniamo, un solo capitolo diverso da quello in questione, nel quale, a proposito dell’elezione degli scabini sia fatta menzione del popolo; ma in diversa maniera, e a proposito anche d’altre elezioni. Ed è il seguente di Carlomagno: Ut judices, Vicedomini, Praepositi, Advocati, Centenarii, Scabinei, boni et veraces et mansueti, cum Comite et populo eligantur et constituantur ad sua ministeria exercenda [48]. Quale è qui la parte del popolo? S’ha egli a intendere che le parole: cum populo significhino una cooperazione effettiva, richiedano un consenso formale del popolo medesimo? Non pare, se si riflette, alla qualità della più parte di quelle cariche. Per restringerci a una sola, giacchè crediamo che possa bastare, gli Avvocati de’ quali parla questo capitolo di Carlomagno, e altri capitoli e leggi di lui e de’ suoi figli e nipoti, erano patrocinatori e rappresentanti de’ vescovi e delle chiese, nominati per lo più dai vescovi medesimi, o da altri prelati. Ora, non si saprebbe vedere il perchè tali nomine dovessero essere approvate formalmente e confermate dal popolo. Ma la cosa diventa piana, se s’intende che le parole: cum comite et populo indicavano la presenza dell’uno e dell’altro, cioè che le nomine e degli Avvocati e degli scabini e di tutte quell’altre cariche dovessero, da chi toccava, esser fatte e promulgate in un placito tenuto dal conte; o con la presenza del conte, se il placito era presieduto da un messo reale. I placiti si tenevano in pubblico, e gli uomini liberi dovevano qualche volta e potevano sempre esserci presenti: quella forma solenne d’elezioni era quindi un mezzo di farle conoscere a tutti, come sarebbe ora il pubblicarlo con le stampe. E che l’interpretazione proposta da noi delle parole: cum comite et populo non sia arbitraria, si vede da una legge di Carlomagno medesimo, relativa ai soli Avvocati, nella quale, in vece di cum, è detto appunto: in praesentia. « Vogliamo che gli Avvocati siano eletti alla presenza de’ conti, e che non siano persone di cattiva riputazione, ma quali la legge li richiede [49]. » Un’altra di Lotario I, sullo stesso argomento, e fatta probabilmente per essere allora poco osservata quella del grand’uomo morto, dice il medesimo in un’altra forma: « Vogliamo che i vescovi eleggano i loro Avvocati col conte[50]. » In queste due leggi il popolo non è neppur nominato; la qual cosa non vuol però dire che fosso escluso, e che una formalità così importante si trovasse alterata così gravemente con una semplice omissione. L’intento principale e diretto di quelle leggi era anzi di prescrivere la pubblicità della nomina, e d’impedire che si presentassero a trattar le cause de’ vescovi e delle chiese, persone delegate con un atto privato, e non conosciute da’ magistrati e dal pubblico. Le formole: In praesentia comitum, Una cum comite, indicavano il placito del conte, dove la presenza del popolo veniva da sè. Il capitolo di Carlomagno, citato poco fa, e che si riferisce a diverse cariche, fu da lui inserito nelle leggi longobardiche, ma omesse le parole: « col conte e col popolo, » e aggiunte quest’altre: « e timorati di Dio [51]. » In questi due casi, l’intento diretto del legislatore era di comandare, o piuttosto di raccomandare che le nomine cadessero sopra persone di buona qualità: la forma dell’elezione diventava una circostanza meramente accessoria. Perciò è solo accennata incidentemente, e per un di più nel capitolo; nella legge è passata sotto silenzio, e sottintesa. Anzi, quel capitolo era stato promulgato di nuovo anche in Francia da Carlomagno medesimo in un secondo capitolare dell’anno medesimo; e ugualmente senza le parole, cum comite et populo [52].

Se, come ci pare sufficientemente provato, il popolo, al tempo di Carlomagno, faceva bensì una parte nell’elezione degli scabini e di tutte quell’altre cariche, ma la parte di spettatore, non deve parer verisimile che la formola: totius populi consensu, usata da Lodovico, suo figlio, significhi una parte così importantemente diversa, come sarebbe il cooperare effettivamente all’elezione medesima con un consenso formale. Per intenderla così, bisognerebbe volere, o che Lodovico avesse, in quell’occasione, conferita formalmente al popolo quella nova attribuzione, o che non avesse fatto altro che riconoscere implicitamente una nova consuetudine; e l’uno e l’altro sono ugualmente inverisimili. L’oggetto del capitolo di Lodovico era d’autorizzare i messi reali a deporre i cattivi scabini, e a sostituirne de’ buoni: se avesse di più voluto introdurre una novità così essenziale nella forma dell’elezione, è egli credibile che l’avrebbe fatto con una frase incidente, accennando piuttosto che prescrivendo, e senza indicare nessuna norma, per una cosa che n’avrebbe avuto tanto bisogno [53]? E sarebbe forse anche più strano il supporre che si fosse fatta, da sè, e fosse diventata consuetudine, in que' vent’anni ch’erano corsi dopo il capitolo di Carlomagno. Chè non era certamente quello, e non era nemmeno vicino, il tempo in cui il popolo (nel senso d’una totalità d’uomini liberi) fosse per la strada d’acquistare novi poteri: era invece ciò che facevano i primati secolari e ecclesiastici: s’andava verso il feudalismo. E, del resto, non sono gli acquisti d’una moltitudine quelli che si fanno senza fracasso, e senza che ne rimangano memorie dirette nella storia.

Un senso, almeno più verisimile, di quella formola ci pare indicato da alcuni dei testi che abbiamo già allegati ad altro fine; ed è un senso molto consonante con lo spirito della legislazione carolingia. In essa, insieme con espressioni che hanno un intento strettamente legale, e prescrivono o proibiscono atti positivi, si trovano, molto più spesso che in quelle degli altri barbari, espressioni che hanno una forza puramente morale, e sono in effetto avvertimenti e consigli, piuttosto che ordini. Un capitolo di Carlomagno, inserito da lui nelle leggi longobardiche, prescrive che l’uomo stato condannato a morte, e poi graziato, non possa essere scabino [54]: ecco una condizione positiva, e capace di prove giuridiche. E insieme s’è visto in altri capitoli o leggi, che gli scabini dovevano eleggersi « buoni, veraci, mansueti, timorati di Dio, i meglio che si possano trovare. » S’è visto che, per Avvocati, una legge di Carlomagno vuole uomini « che non abbiano cattiva riputazione: » una del nostro Lotario li vuole « di fama non sospetta, ma che abbiano un buon nome, e un merito riconosciuto [55]. » Ora, ci pare che, nel caso in questione, la formola: totius populi consensu abbia un significato analogo a questi ultimi esempi, anzi identico con alcuni; cioè che la legge comandi o, dirò di novo, raccomandi ai messi reali, di nominare scabini degli uomini buoni per consenso universale, e indicati, per dir così, dalla stima pubblica.

Non dobbiamo trascurare un’obiezione che, a prima vista, può parer concludente. La formola: consensu populi sitrova, col significato indubitabile d’un consenso formale, in un altro luogo della legislazione carolingia, voglio dire nella celebre frase incidente dell’Editto Pistense di Carlo il Calvo: Et quoniam lex consensu populi fit et constitutione Regis [56], Ma s’osservi che la parola populus ha qui un tutt’altro significato, e non vuol dire altro che la radunanza delle persone costituite in certe dignità; Il dotto Baluze adduce in prova di questa interpretazione diversi capitolari in cui quel consenso è attribuito ai Fedeli [57]. E un argomento non meno perentorio è la formalità del consenso medesimo, quale è specificata in un capitolo di Carlomagno: « S’interroghi il popolo intorno ai capitoli aggiunti alla legge » salica; « e quando tutti acconsentano, li sottoscrivano di proprio pugno [58]. » Se non foss'altro, le difficoltà materiali che presenta la radunanza, la deliberazione, il consenso autenticato in quella maniera, d'un popolo inteso nell'altro significato non permettono di supporre che, in questo caso, per popolo si possa intender altro che alcuni.

Ma non si potrebb'egli intendere che anche la legge di Lotario abbia voluto parlare di quel popolo aristocratico, e richiedere un suo consenso formale all'elezione degli scabini? Lasciando da una parte le ragioni particolari che non s'accorderebbero con una tale interpretazione, crediamo che, per rifiutarla, basti riflettere che quel popolo non si trovava ne’ placiti minori[59], dove si facevano tali elezioni. Populus, ne’ due luoghi de’ capitolari citati in questo momento (e, sono, credo, i soli in cui la parola abbia un tal significato), vuol dire la radunanza generale degli ottimati secolari e de’ prelati ne’ placiti reali; e non si può quindi intendere di quella più o meno piccola parte di essi, che assistesse agli altri. Così, per prendere un esempio da cose attuali e note, una legge francese non darebbe il nome di Camere a que' tanti pari e deputati che intervenissero nel capoluogo d'un dipartimento a un'elezione di consiglieri dipartimentali. Il totius aggiunto a populi fa sentire ancor più, che non si trattava d'una frazione accidentale d'un popolo. Se, in vece, questa parola s'intende nel senso di pubblico, o ancor meglio, di gente, nel senso che ha conservato in inglese, trasformandosi in people, l'aggiunto totius non ha nulla di contradittorio, non è altro che un'espressione enfatica, analoga al parlar comune degli uomini, e che ha un'analogia speciale con altre espressioni della legislazione carolingia.

Chè, appunto perchè la parola populus c'è adoprata a significar cose molto diverse, ci si trova, in alcuni casi, accompagnata con altre parole che determinano e circoscrivono, più o meno precisamente, il senso a una di esse. Qualche volta sono parole esprimenti inferiorità, e per le quali populus, invece d'alcuni governanti, viene a significare la moltitudine de’ governati; come: vulgaris populus [60], minor populus [61]. Qualche altra volta sono parole esprimenti generalità, ma con questo stesso intento limitato, cioè la generalità de’ governati. Così in una legge di Pipino, è detto che « al popolo universale sia fatta pronta giustizia dai conti, dai gastaldi, dagli sculdasci, da ogni magistrato [62]; » in un’altra di Lodovico II, che « s’ascoltino i richiami di tutto il popolo in genere [63]. » Qualche volta, finalmente, sono ancora parole esprimenti generalità, ma in un senso più esteso; come in quel capitolare di Lodovico Pio, dove, tra i fini che dice d’essersi proposti nel suo governo, mette: « che la pace e la giustizia si mantengano in tutta la generalità del popolo [64]. » E in altri atti solenni di re franchi: « il popolo cristiano [65], il popolo di Dio [66]: » espressioni che indicano egualmente una totalità morale, senza distinzione di classi. Aggiungeremo che, in questi casi, e ancora più in quelli dove non si fa menzione del popolo se non per ordinare o insinuare ai potenti la giustizia e la mansuetudine verso di esso, era anche esclusa, e come persa, ogni distinzione di razze. E quest’intento più generale, più umano, meno etnico, dirò così, e uno de’ caratteri che distinguono le leggi longobardiche de’ re o imperatori franchi, dalle antecedenti; e s’accorda con quell’altro carattere che abbiamo già accennato, cioè l’esser quelle leggi non di rado ammonizioni morali e religiose, piuttosto che prescrizioni strettamente legislative; per cui venivano a toccare que' punti in cui la comune origine, la comune natura e la comune sudditanza a una legge divina, sono ciò che predomina, e « non c’è più, nè Giudeo, nè Greco, nè servo, nè libero [67]. » E, certo (ci si permetta un’osservazione non necessaria, ma quasi inevitabile), non è quella la forma propria e migliore delle leggi: il loro oggetto dev’esser preciso e circoscritto più che si può, affinchè l’osservanza possa essere adeguata, e la repressione non sia arbitraria; il legislatore non deve farsi predicatore: chi non lo sa? Ma sarebbe leggerezza e pedanteria insieme il non guardar la cosa che da questo aspetto. In mezzo a questa ferrea distinzione di razze non solo era bello, ma non poteva essere senza qualche effetto il richiamo a qualcosa di comune, d’universale e insieme di sacro; e l’esser qualche volta quelle diverse razze riunite, se non altro, in un vocabolo, era come un annunzio e una preparazione lontana della fusione reale di esse. Dico lontana; perchè la cosa doveva farsi per gradi, e ci vollero altre cause, alcune di natura diversa o anche opposta, e lente, indirette e, come accade spesso, mosse da voleri che nè si proponevano, nè prevedevano un tale effetto. E tra queste cause fu certamente una principalissima l’aumento progressivo del potere degli ottimati o signori, divenuti ereditari, e de’ prelati, alcuni de’ quali, erano divenuti più signori che vescovi o abati. La differenza tra signore e non signore fece come scomparire l’antica differenza tra Barbaro e Romano; e in vece di più razze, non rimase che una classe e una moltitudine; le diverse frazioni della quale poterono poi naturalmente e convenientemente chiamarsi Comuni. Ma con diverso successo, e nel momento, e per l’avvenire. Chè, dove c’era un potere supremo, più o meno attivo, più o meno rispettato, ma presente, i Comuni, o vinti e disfatti o ammessi a incerte e fragili condizioni, lasciarono viva, anzi più forte l’unità; vincitori, dove non c’era quel potere presente, accrebbero smisuratamente, la divisione che già esisteva, creando tanti novi poteri, i quali diventavano supremi di fatto ogni volta che il supremo in titolo era senza forza reale. Povere creazioni, e così instabili la più parte; ma, nelle mutazioni delle quali, rimaneva stabile lo sminuzzamento.

Per tornare al punto o, ciò che è meglio, per concludere: del popolo inteso nel significato il più generale e indeterminato, e del solo genere di consenso che può convenire a un tal popolo, ci pare che abbia voluto parlare Lotario. Interpretazione verisimile per sè, e che rimane la sola verisimile se, come abbiamo cercato di dimostrare, non si può intendere che abbia voluto parlare, nè d’un popolo politico, nè d’un consenso formale.

Ma che dire di que' legislatori che adopravano un vocabolo medesimo, e un vocabolo di tanta importanza, a significar cose tanto diverse, ora pochi, ora molti, ora tutti? Ch’erano barbari. Non s’era ancora conosciuto quanto importi il mantener distinte le parole per non confonder le cose. Tutt’al più si può dire per loro scusa, che cercavano qualche volta di prevenir gli equivochi, con l’aggiunta d’altre parole. Ma ci vuol altro. Vedete un poco i moderni: hanno adoprata anch‘essi quella parola, e non poco, e non per fini di poca importanza; ma la prima cosa è stata d’andar bene intesi sul suo significato preciso. E perciò non c’era pericolo che nell’applicazione potessero nascere degl’imbrogli, come non c’è più pericolo che, quando due disputano intorno al popolo, uno intenda una cosa, l’altro un’altra, ovvero che non sappiano nè l’uno nè l’altro cosa s’intendano. Tanta è la differenza che passa tra un’epoca barbara, e un’epoca positiva!

 

Note

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[1] Di questa pubblicità de’giudizi l’autore non fa più menzione. S’intende che noi imiteremo il suo silenzio.

[2] Della condizione de‘ Romani vinti da’ Longobardi, § LIV, LV, CLVII, CXVII.

[3] Nel citato paragrafo III, c. III, parte II.

[4] Nella celebre legge 37 del lib. 6, già citata alla pag. 177.

[5] Nella legge citata alla (pag. 178) (corrispondente alla nota 70 ndr)

[6] Del resto, quella legge non fu fatta originariamente da Lotario [, nè da espungere dal testo, ndr] per i Longobardi, ma è una delle molte che i re o imperatori franchi in Italia presero dall’arsenale de’capitolari e delle leggi franciche; è una di quelle che, dice Lotario medesimo (I. 70) excerpsimus de Capitulare bonae memoriae Avi nostri Caroli, ac Genitoris nostri Ludovici Imperatoris. Si trova infatti, parola per parola, meno alcune varianti puramente grammaticali, nel Capitulare Wormaliense anni 829, di Lodovico Pio, padre di Lotario. La trascriviamo qui da quel capitolare per intero, attesa la sua brevità. Ut missi nostri, ubicunque malos scabineos inveniunt, eiiciant, et totius populi consensu in loco eorum bonos eligant. Et cum electi fuerint, jurare faciant ut scienter injuste judicare non debeant (tit. 2, cap. 2. Baluzii, Capitularia Regurn Francorum; Parisiis, 1677, T. I, col. 665. Si veda anche la nota del Baluze, T. II, col. 1113). L’ultimo figlio di Lodovico, Carlo il Calvo, promulgò poi di nuovo in Francia la stessa legge o, per conservare il termine speciale usato là da’ Carolingi, lo stesso capitolo, con questa breve aggiunta in principio: Ut, sicut in capitulis avi et patris nostri continetur, Missi nostri, ubi boni Scabinei non sunt, bonos scabineos mittant, et ubicunque etc. (Capit. Kar. Calvi, tit. 45; apud Carisiacum, ann. 873. Baluz. T. II, pag. 232). I capitoli di Carlomagno, ai quali allude il nipote, sono probabilmente quelli in cui vien prescritto che s’eleggano scabini boni et veraces et mansueti (Capitulare I, ann. 809, cap. 22; Baluz. T. I, col. 466, e quales meliores inveniri possunt (Capit. II ejusd. anni, cap. 11; Ibid. col. 472; inserito da Carlomagno medesimo nelle leggi longobardiche (I. 22), con l’aggiunta: et Deum timentes). Non credo che ci siano capitoli o leggi di Carlomagno che prescrivano anche di deporre gli scabini tristi.

[7] S. Greg. Epist. III, 29.

[8] Ibid. XI, 4 e 16.

[9] È noto che, all’arrivo de’ Longobardi, sant’Onorato, arcivescovo di Milano, si rifugiò a Genova, dove morì, e dove risiedettero i suoi successori, Lorenzo II, Costanzo, Deusdedit, Asterio e, probabilmente per qualche tempo, Forte, del quale non rimane altra memoria, che il nome (Catalogus Archiep. Mediol.; Rer. It. T. I, par. 11, pag. 228). La cagione d’un tal silenzio è che, nel tempo in cui sedeva quest’arcivescovo, Genova, con un gran tratto del littorale, fu invasa da Rotari, il quale, secondo la relazione di Fredegario, scrittore probabilmente burgundione e contemporaneo, mise que’ paesi a ferro e a fuoco, spogliò e ridusse in servitù gli abitanti, e, distrutte le città, ordinò che si chiamassero borghi. « Segno che doveva esser ben forte in collera contra di essi (abitanti), » dice il Muratori (Annali, 641). Noi crediamo che possa esser segno di qualcos’altro, giacchè, nè in questa, nè in più altre spedizioni eseguite nella stessa maniera da’ Longobardi, si vede alcun motivo nè pretesto di collera contro gli abitanti. Ecco il testo di Fredegario: Civitates litoris maris de Imperio auferens, vastat, rumpit incendio concremans, populum diripit, spoliat et captivitate condemnat; murosque earum usque ad fundamentum destruens, vivos has civitates nominare praecepit. Fred. Chron. LXXI; Rer. Fr. T. 2, pag. 440. (Intorno alla patria e all’età di questo scrittore, si veda la dotta prefazione del P. Ruinart alla storia di Gregorio Turonese, nello stesso volume, pag. 123‑128.) La sede fu poi ristabilita in Milano dal successore immediato di Forte, san Giovanni il Bono, circa settantasett’anni dopo la fuga di sant’Onorato.

Ora, la prima delle lettere di cui si tratta, scritta dopo la morte di Lorenzo suddetto, è relativa alla nomina d’un successore. Con essa risponde Gregorio al clero milanese stabilito in Genova, che gli aveva scritto d’aver eletto Costanzo: ed ecco perchè nel titolo non è nominato il popolo. Latore di questa lettera fu Giovanni suddiacono; al quale, in un’altra lettera (III, 30), Gregorio ordina che vada a Genova, e verifichi la cosa, perchè la lettera del clero non era sottoscritta. « E perché » aggiunge, « molti milanesi (sottintendi: laici) dimorano là, costretti dalla ferocia de’ barbari, » ecco il popolo nominato nel titolo dell’altre due lettere; « raccogli anche i loro voti; e se concorrono in Costanzo, fallo consacrare dai vescovi a cui tocca, con l’assenso della nostra autorità. « Hujus praecepti auctoritate suffultum, Genuam te proficisci necesse est.

Et quia multi illic Mediolanesium coacti barbara feritate consistunt eorum te voluntates oportet, eis convocatis, in commune perscrutari. Et si nulla eos diversitas ab electionis unitate disterminat, siquidem in proedicto filio nostro Constantio omnium, voluntates atque consensum perdurare cognoscis; tunc eum a propriis Episcopis, sicut antiquitatis mos exigit, cum nostrae auctoritatis assensu, solatiante Domino, facias consecrari.

La seconda lettera è relativa all’elezione già fatta del diacono Deusdedit al posto di Costanzo defunto; e ci si troverebbero, se ce ne fosse bisogno, argomenti più che bastanti per credere che non fu indirizzata a Milano, e in risposta a una, con la quale gli elettori avevano informato il papa, che Agilulfo, re de’ Longobardi, e, come si vede, ancora ariano, aveva loro intimato che nominassero una persona di suo aggradimento; ed ecco cosa dice il papa su questo proposito: « Non vi fate caso di ciò che v’ha scritto Agilulfo, perchè noi non saremmo mai per riconoscere uno che fosse eletto da non cattolici, e principalmente  da Longobardi... Non c’è qui nulla che possa stornarvi dal vostro proposito, nè farvi forza veruna; perché la vostra Chiesa non ha entrate ne’ paesi posseduti dal nemico; ma sono, tutte, per la protezione di Dio, nella Sicilia, e in altre parti doll’Impero. » Illud autem quod vobis ab Agilulpho indicastis scriptum, dilectionem vestram non movent. Nam nos in hominern qui non a catholicis et maxime a Langobardis eligitur, nulla praebemus ratione consensum.... Nec enim est quod vos ex hac causa deterreat, vel aliquam vobis necessitatem incutiat, quia unde possunt alimenta sancto Ambrosio servientibus Clericis ministrari, nihil in hostium locis, sed in Sicilia, et in aliis Reipublicae partibus, Deo protegente consistit. L’avere il re intimato i suoi voleri per lettera, è già un indizio che gl’intimava a persone fuori de’ suoi stati; il non parlare il papa altro che d’entrate, è un altro indizio che le persone erano fuori di pericolo; e chi vorrà poi credere che avesse chiamati nemici i Longobardi, se avesse scritto a gente che fosse stata nelle loro unghie? È bensì usanza de’ santi di non dir bugie, ma non di dire qualunque verità in qualunque circostanza. Ma l’induzioni sono superflue quando ci sono le prove. Anche in questa lettera è nominato un latore: Pantaleonem notarium nostrum transmisimus; e ce n’è anche qui un’altra al latore medesimo, nella quale il papa gli ordina che vada a Genova, e faccia ordinare Deusdedit, se l’elezione è stata unanime; e se non c’è alcun impedimento canonico. Experientia tua praesenti auctoritate suffulta, ad Genuensem urbem auxiliante Domino, proficiscens Deusdedit Diaconum tamen a cunctis electus est, et nihil est quod ei ex anteacta vita, per sacros possit canones obstare, Episcopum solemniter faciat ordinari (XI, 3).

L’ultima delle lettere in questione fu portata da Aretusa, « donna chiarissima; » e non ha altro oggetto che di raccomandare che le sia fatta giustizia, sopra alcuni legati lasciati alla famiglia di lei dell’arcivescovo Lorenzo nominato sopra. Latrix praesentium Arethusa, clarissima foemina, propter causam legati quod ei, conjugique, vel filiis ipsius Laurentius frater noster reverendae memoriae Episcopus vester reliquerat, diu est apud nos, ut recolitis, demorata.... Idcirco Dilectionem vestram scriptis praesentibus adhortamur, ut memoratae mulieri illuc venienti caritatem quam decet Ecelesiae filios impendatis, et cum auctore Deo Ecclesia fuerit ordinata, id agatis, quatenus causa ipsa, quae tempore diuturno dilata est, ita sine mora, aequitate servata, debeat terminari. Quinon abbiamo prove materiali da allegare; ma, come abbiam detto, è cosa più che probabile, che questa lettera, la quale porta lo stesso titolo dell’altre, sia stata diretta alle stesse persone. Anzi è la sola cosa probabile: poichè a chi altri si sarebbe rivolto il papa, in una tale occasione? Non s’è egli visto in questa nota medesima, che l’entrate della Chiesa milanese non erano in paesi soggetti ai Longobardi? E chi doveva averne l’amministrazione, se non chi amministrava la Chiesa medesima, e di più era indipendente dai Longobardi? Come dunque supporre che il papa indirizzasse la sua raccomandata a Milano, in hostium locis, dove non c’era, nè di che, nè chi darle ciò che le poteva esser dovuto?

[10] Virg. Aen. Lib. III, v. 346; lib. V, v. 367.

[11] È dalla parola populo, la quale, come abbiam visto, si trova realmente in due di que’ titoli, che il Muratori credette di poter indurre l’esistenza del municipio in Milano, al tempo di can Gregoiio. « Noi troviamo, » dice, « che San Gregorio scrive l’Epistola IV. del Lib. XI. Populo, Presbyteris, Diaconis et Clero Mediolanensi, compiagnendo la morte dell’Arcivescovo Costanzo, ed un’altra ai medesimi collo stesso titolo. Se non v’era allora nella Città figura alcuna di Comunità, e di Ordine, sotto qualche Magistrato; chi del Popolo avrebbe ricevuto e letto le Lettere Pontificie, e date le risposte? » Ma bisogna dirlo: non badò l’uomo dottissimo a chi e dove quelle lettere erano dirette. I Mi!anesi che, costretti dalla ferocia de’ barbari, dimoravano in Genova, ecco, ripeto, il popolo a cui scriveva Gregorio. ‑ Ma, ‑ penserà forse qualcheduno, ‑ cosa dovevano dire i Milanesi rimasti a casa loro, di veder trasferita a degli assenti l’elezione del vescovo, e il nome di popolo? ‑ Rispondo francamente per que’ Milanesi, non so s’io dica più o meno sventurati degli assenti, che di questo erano contentissimi. Cosa volevano, infatti, ne’ loro vescovi? Prima di tutto, che fossero cattolici, e di nome e di fatto. Ora, ognuno vede quanto la cosa sarebbe stata, non solo difficile, ma rischiosa, con elezioni fatte in Milano, sotto il potere d’una nazione ariana, e di re ariani. Se uno de’ migliori s’ingegnava di far paura anche a quelli che non poteva arrivare, quanto più era da temere che avrebbero adoprata la forza dove l’avevano, per far cadere l’elezione sopra uomini cattolici solamente di nome? Ed era da temere egualmente che di quest’uomini n’avrebbero trovati. Non so se nella storia ci sia un solo esempio d’un cattolico, il quale, per servire scaltramente gl’interessi della sua religione, si sia finto, in dato circostanze, aderente a qualche eresia dominante, abbia protestato d'aver per essa un gran rispetto: ma, di non cattolici che si siano protestati cattolici, quanti non ne dà la storia! Gli eresiarchi medesimi hanno tenuta questa strada, per più o meno tempo, cioè fin che speravano, con quell'apparenza, di fare che de' cattolici diventassero eretici, quasi senza avvedersene. E la ragione di questa differenza è facile a vedersi. Non si può aiutare in nessuna maniera la verità, col negarla: l'errore sì; perchè l'unica sua forza sta nell'esser gradevole: e cos'importa che, per acquistar tempo l'abbiate negato, quando, col tempo, vi riesca di farlo gradire? Ecco il perchè quei Milanesi, cattolici com'erano (e si vede dall'ubbidienza mantenuta per circa settantasett'anni ai loro vescovi assenti), dovevano preferire dell'elezioni fatte in luogo sicuro, da persone indipendenti, e in libera comunicazione col supremo e perpetuo conservatore dell'unità cattolica, a quelle che avrebbero potute far essi in circostanze così contrarie.

Del resto, nella dissertazione citata, l'opinione della conservazione de' municìpi non è espressa con una fermezza tale, che sia esatto il dire: Ho creduto col Muratori. Ecco la conclusione di questo scrittore: « Potrebbono queste poche notizie insinuare, che anche ne' Secoli prima del Mille anche il Popolo formasse un corpo non privo di qualche regolamento e Magistrato. » E nella dissertazione latina: In his ergo (temporibus) specimen aliquod Corporis Popularis videor mihi videre in quo suus esset locus tam Nobilibus, quam plebi, et jus ad conventus faciendos, et aliquis Ministrorum ordo. Non equivale certamente a credere: e infatti, le discussioni posteriori e recenti, accennate sopra, fanno vedere quanta ragione abbia avuta il Muratori di non cavare da quelle veramente poche e non ben distinte notizie una conclusione più risoluta. È una delle questioni che ha messe in vista, piuttosto che trattate.

[12] Si enim vero Arimannus aud liber homo ad judicem suum prius non ambulaverit, et judicium suum, de judice suo non susceperit, et post (ut?) justitiam suam recepat, sic venerit ad nos proclamare, componat ad ipsum judicem suum solidos quinquaginta. Propterea praecepimus omnibus ut debeant ire unusquisque causam habentes ad civitatem suam simulque ad judicem suum, et nunciare causam suam ad ipsos judices suos. Et si justitiam non receperint, tunc veniant ad nostram praesentiam: nam si quis venire antea praesumpserit priusquam ad judicem suum vadat, qui habuerint unde, componant solidos quinquaginta, et qui non habuerint....

Ideo volumus ut vadat unusquisque ad judicent suum, et percipiat judicium suum qualiter fuerit. Nel volume già citato: Della condizione, de’ Romani, ecc. Ediz. di Milano, pag. 485.

[13] Ad palatium, come nella legge VI di Rachi medesimo: legge, con la quale il documento in questione ha una relazione singolare, e della quale dovremo parlare tra poco.

[14] Si quis sine voluntate Regis, in qualicumque civitate contra Judicem suum seditionem levaverit, aut aliquod malum fecerit, vel eum sine jussione expellere quaesierit; aut alteri homines de altera civitate contra aliam civitatem, aut alium Judicem, ut supra, sine iussione fecerint, aut eum expellere quaesierint, tunc is qui in capite fuerit, animae suae incurrat periculum, et omnes res ejus ad Palatium deveniant. Reliqui vero homines qui cum illo in malo consentientes fuerint, unusquisque componat in Palatio guidrigild suum.... Liutp. V, 6.

[15] Cognovimus quod per singulas civitates mali homines tanas (? altri codici, citati dal Muratori, hanno: ronas, zawas, zanas), idest adunationes contra Judicem suum agentes faciunt. Rach. I. 6;Rer. It. t.I, P. II, pag. 87.

[16] Si quis causam habuerit, et Sculdasio suo eam adduxerit, et ipse Sculdasius justitiam ejus intra quatuor dies facere neglexerit... componat ipse Sculdasius solidos VI ei cujus causa est, et Judici suo solidos VI... Si vero talis causa fuerit, quod ipse Sculdasius deliberare minime possit, dirigat ambas partes ad Judicem suum... Et si nec Jiudex deliberare potuerit, dirigat intra XII dies ambas partes in praesentia Regis... Liutp. IV, 7.

[17] Si quis in alia civitate causam habuerit, similiter vadat cum epistola de Judice ad Judicem qui in loco est... Et si talis causa fuerit quam deliberare minime possit, ponat constitutum, et distringat hominem illum de sua Judiciaria, et faciat intra viginti dies in praesentia Regis venire... Liutp. IV, 9. Nell’antecedente aveva detto: Si homines de sub uno Judice, de duobos tamen Sculdais, causam habuerint, ille qui pulsat, vadat cum misso aut epistola de suo Sculdasio ad illum alium Sculdaem, sub quo ipse  est cum quo causam habet...

[18]  De furibus unusquisque Judex in sua civitate faciat carcerem sub terra... Liutp. VI, 26.

[19] In questi limiti, l’abuso non era particolare ai Longobardi. In un capitolare francico di Lodovico Pio è prescritto ugualmente che nessuno s’appelli al re, se non nel caso che non gli sia fatta giustizia dai messi reali o dai conti, giudici supremi dopo il re, gli uni straordinari, gli altri ordinari. Populo autem dicatur ut caveat de aliis causis ad nos reclamare, nisi de quibus aut Missi nostri, aut Comites eis justitias facere noluerint (Lud. P. Capit. anni 829, cap. 14; Baluz. t. I, pag. 668). Il qual capitolo fu poi inserito da suo figlio Lotario I nelle leggi longobardiche (Rer. It. t. I, Part. II, pag. 155): segno che l’abuso durava anche dopo la legge di Rachi.

[20] Per Sculdais suum, aut Judicem; Roth. 1. 37. Judex, aut quicumque in loco, aut finibus provinciae residet; Id. 1. 269. Judex, aut actor publicus; Liutp. V, 13. Si quis Judex, aut Sculdasius, aut Saltarius, aut Decanus, etc. Id. VI, 31. Judici, aut ad qualemcumque loci Praepositum; Id. VI,42;et al.

[21] Intorno alla nozione intera e precisa di questo vocabolo, gli eruditi differiscono in qualche parte: il più noto e il più certo è che comprendeva le qualità d’uomo libero e obbligato al servizio militare. Non credo che alcuno degli scrittori più risoluti a fare de’ due popoli uno solo, sia arrivato a dire che la denominazione d’Arimanni possa significare ugualmente uomini longobardi e italiani.

[22]Arimannus ille quidem, si mentitus fuerit et dolose hoc egerit, si ante venerit ad Palatium, quam ad Judicis sui vadat judicium, si habuerit unde componere possit, componat solidos L, medium Regi, et medium Judici suo. Et si talis homo fuerit qui non habeat unde componere possit, accipiat disciplinam, ut emendatus fiat, et ut alii facere hoc non praesumant. Rachis, 1. 6, in fin. Qui è conservata la parte della sanzione, che manca nel codice Cavense. E sono parole che, per dirlo occasionalmente e di passaggio, paiono studiate apposta per attestare, se la cosa n’avesse bisogno, che alla composizione erano associate l’idee di penalità, di correzione e d’esempio; e che il fine di quella sanzione non era unicamente, come volle il Montesquieu, e nemmeno principalmente, di proteggere l’offensore contro la vendetta dell’offeso. Esprit des Lois, XXX, 20.

[23] Per chi desiderasse di fare il confronto intero, trascriveremo qui anche gli altri due testi, principiando dalla seconda parte della legge X del codice Cavense. Et hoc volumus ut nullus homo praesumat causa alterius ad dicendum supprehendere aud causare, nisi cum notitia de Judice suo, sive causa de vidua aut orphano dicenda: neque, ut diximus, de colibertos suos. (Per il significato, o per i diversi e non sempre sicuri significati di questo vocabolo, si veda il Ducange nel Glossario, e il Muratori nelle note alle leggi longobardiche. Qui potrebbe significare ugualmente o amici, o parenti, o servi).

Si quis causam supprehenderit aut causare praesumpserit componat guidrigild suum medietatem regis et medietatem judici suo. Et si judex qui fuerit antequam causa altercaretur hoc habere permiserit aut consenserit, componat guidrigild suum.

Ecco ora il principio, secondo la lezione comune, della legge VII, o la legge intera secondo un codice (citato dai Muratori ad h. l. ) ilquale di ciò che vien dopo, fa un’altra legge, e forse con ragione, giacchè riguarda una materia affatto distinta. Si quis causam alterius agere aut causare praesumserit in praesentia Regis aut Judicis (excepto si Rex aut Judex ei licentiam dederit, de viduis aut orphanis, aut de tali homine qui causam suam agere non potest), componat guidrigild suum, medium Regi, et medium contra quem causavit. Et si forsan aliquis per simplicitatem suam causam agere nescit, veniat ad placitum. Et si Rex aut Judex providerit quod veritas sit, tunc debeat ei dare hominem qui causam ipsius agat. Nam si Judex contra hoc consenserit, exceptis in his Capitulis, et non emendavit, componat guidrigild suun, in Palatio Regis. ‑ I due codici modenesi, citati dal Muratori, ad h. l., in vece di: ad placitum, hanno: ad Palatium. Rer. It. t. I, Part. II, pag. 87. Lezione più probabile, giacchè sarebbe, credo, la sola volta che nelle leggi longobardiche anteriori alla conquista di Carlomagno fosse nominato il placito: e l’occasioni non sarebbero mancate, se il placito fosse stato in uso.

[24] Un altro motivo di dubitar fortemente dell’originalità della lezione Cavense, è l’esserci ripetuta tante volte la stessa cosa, a un di presso ne’ medesimi termini. Non credo che in tutte le leggi longobardiche si troverebbe un altro esempio d’una così strana battologia. E tralasciando altre osservazioni, anche quel saltare una volta dal singolare al plurale, e così a sproposito debeant ire ad judicem suum, et nunciare causam suam ad ipsos judices suos), non pare che possa esser altro che una storpiatura di copisti.

[25] Haec itaque volumus et statuimus, et unusquisque Arimannus, quando cum judice suo caballicaverit unusquisque per semetipsum debeat portare scutum et lanceam, et sic post illum caballicare. Et si ad palatium cum judice suum veniat, similiter faciat. Hoc autem ideo volumus quia incertus est qui ei superveniat, aut qualem mandatum suscipiat, de nos aud de terre istius ubi oporteat haberi caballicago...  Rachis Lex XI. Ibid. ‑ Nel tradurre l’ultima frase siamo andati a tasto. Caballicago significava probabilmente, secondo l’occorrenza, e un corpo di cavalieri e tutto un esercito e una spedizione militare; come, in diversi luoghi e in diversi tempi del medio evo, le voci: Caballicatio, Caballicata, Cavalcata, Chevalchia, Equitatio, Equitatus, Hostis; delle quali si veda il Ducange: e non son qui tutte. Poteva anche significare l’obbligo d’andare all’esercito, come alcune delle voci suddette. Cavalcata s’usava ancora nel Trecento, per significare scorreria o spedizione, come si vede in alcuni esempi citati dalla Crusca.

[26] Christi Jesu domini nostri et Salvatoris assidue nos convenit praecepta complere, cuius providentia ad regiminis culmen pervenimus; et ipsius auxiliante misericordia, quæ Genti nobis commissæ conveniunt, idest Genti Catholicae et dilectae Deo, Langobardorum statuendo prævidimus. Rachis, Prol.

[27] Come Paolo Diacono, e i due fratelli nominati da lui, Pietro, duca del Friuli, Orso, duca di Ceneda: unus e Langobardis nomine Munichis, qui pater post Petri Forojulianorum, et Ursi Cenetensis ducum extitit.... (VI, 24). E non è improbahile che al re Desiderio sia stato dato questo nome, in onore di san Desiderio di Benevento, martire della persecuzione di Diocleziano; e a quell’altro Desiderio, duca franco, di cui Gregorio Turonese racconta le vicende (Hist. V, 13 et al.), in onore di qualcheduno de’ vescovi santi che avevano già reso celebre e venerato quel nome nelle Gallie. Lo storico citato ora chiama Paolo ilre longobardo che succedette ad Autari (X, 3). È errore de’ copisti? o sarebbe mai un soprannome onorevole dato da qualcheduno ad Agilulfo, dopo la sua conversione?

[28] Forse più comune in Francia, dove l’ebbero un figlio del re Clodomero, un re, e quel nipote di Pipino d’Héristal, che fu da lui nominato suo successore nella carica di maggiordorno, e altri personaggi di minor fama. È scritto anche Theudoaldus, Theodaldus, Theotbaldus, Theodova1dus, Theudebaldus, ecc. Variazioni frequentissime, a que’ tempi, nel latinizzare i nomi barbarici, e che non di rado s’incontrano anche in un medesimo scritto. In questo caso medesimo, il vescovo che nel placito è nominato: Theudaldus, c’è sottoscritto: Theudualdus. E nel decreto con cui Liutprando conferma il giudicato de’ vescovi, e ne prescrive l’esecuzione, è scritto una volta: Theuduald, e un’altra: Theodald. Ma variazioni che, per lo più, non alterano essenzialmente le radici germaniche de’ nomi.

[29] Anche dì questo nome ci sono più personaggi storici presso i Franchi; e, tra gli altri, quel figlio di Clotario I, al quale,  nella divisione del regno paterno, toccò la Borgogna, e che in francese fu poi chiamato e si chiama Gontran. Nelle storie del medio evo è scritto: Gundrannus, Guntramnus e, con l’aspirazione gutturale che si trova spesso segnata nell’ortografia de’ nomi franchi: Guntegramnus, Guntchrarnus.

[30] Il notaio Gunteramo, come si può vedere ne’ documenti in cui è nominato, non fece le parti di giudice. Nel placito i vescovi dicono: presentem Judicatum nostrum, perpetua firmitate, ne inposterum ex inde inter vos aliqua revolvatur causatio, tibi qui supra, Lupertiane Episcope, per manus suprascripti fili nostri Gunterani (sic) emisimus, in quo pro ampliore firmitate tua propriis manibus nostris subscrisimus; e Gunteramo non c’é sottoscritto. Nell’esame de’ testimoni fatto da lui, dice semplicemente: ego Guntheram Notarius in Curte Regia Senensis (senensi) inquisibi; e infatti è un atto semplicemente preparatorio. Liutprando, nel decreto confermativo, dice: sicut et prefati sanctissimi Patres nostri Teodald, Maximus, Speciosus et Telesperianus Episcopi per suum Judicatum statuerunt. Pare che Gunteramo sia intervenuto come procurator fiscale; cosa, del resto, che s’accorda col titolo che prende; giacchè Curtis regia significava appunto il fisco (V. Murat., Dissert. 17). Se non m’inganno, abbiamo qui il titolo d’una carica non ancora osservata: Notai delle corti regie. Probabilmente ce n’era uno in ogni città. Non si possono confondere col Notaio del sacro palazzo, nominato da Liutprando nell’ultima legge del libro secondo: quae denique universa superius a Celsitudine nostra comprehensa Potoni Notario Sacri Palatii nostri comprehendenda et ordinanda praecipimus. Come si vede, l’attribuzioni di questo erano, almeno in parte, d’un ordine superiore, e relative al governo generale del regno.

[31] Dicebat sanctissimus Lupertianus Episcopus frater noster, quod Ecelesiae istae suprascriptae et Monasteria, a tempore Romanorum et Langobardorum regum, ex quo a fundamentis conditae sunt semper ad Sedem sancti Donati Aritio obedierunt, una cum omnibus Oratoriis suis et nostrorum, vel Antecessorum nostrorum, ibidem fuit ordinatio tam in Presbiteros et in Diaconos, et nostra fuit sacratio semper usque modo, et nos debemus habere. Ad haec respondebat Frater noster Adeodatus Senensis Ecclesiae Episcopus: Veritas est quia Ecclesiae istae et Monasteria in territorio Senensi positae sunt; vestra ibidem fuit sacratio, eo quod Ecclesia Senensis minime episcopus abuit. Nam modo ad nos debent, pervenere quia in nostro, ut dixi, territorio esse noscuntur. ‑ Judicatum quorundam Episcoporum etc. Murat. Antiq. Ital. T. VI, pag. 367.

[32] Proinde decretum per Sanctorum Patrum auctoritatem, ut tu, Sanctissime Frater noster Lupertiane Episcope, ipsas suprascriptas Dioceses (parrocchie) et Monasteria cum suis Oraculis (oratori) abeas absque qualemcumque contaminatione (promiscuità) habere, sicut Antecessores tui a longo tempore habuerunt, et omnis sacratio ibidem per tui oris labia vel Successorum tuorum ibidem, proveniat tam in Presbiteris quamque Diaconis vel Subdiaconis, et Baptisma, vel Chrisma per impositionem manuum, sicut Christianae Religionis est consuetudo, omni tempore proveniat atque fiat. Et nullam faciendi ammodo et deinceps prefatus Adeodatus Episcopus, vel ejus Successores, qui in tempore fuerint, contra te quem suprascriptum Lupertianum Episcopum, vel tuos Successores, de praedictis Baptisteriis, Ecclesiis et Monasteriis cum Oraculis suis, aliquando abet facundiam ad loquendum (azione in giudizio), nec ad ibi fontes faciendum, nec Plebes subtrahendum, nec ullam ordinationem infra ipsas Dioceses, finesque eorum faciendum, sicut Sanctorum Patrum instituta leguntur. Ibid. pag. 369.

[33] Ad. ann. 712.

[34] Parte I, num. VI e VII; pag. 426, 429.

[35] Liutprando Rege regnante exarsit ejusmodi dissidium, atque ad illud cognoscendum ac dirimendum, directis non semel Regiis Missis, et Episcopis finitimis ad idem judicium accitis, insudavit. Ant. It. T. VI, pag. 367.

[36] Sarebbe, per esempio, un privilegio, e non un’immunità, quello che può parere attribuito dall’autore al clero, nell’epoca longobardica, con queste parole del § IV. Cap, IV. Parte II: La professione, o dirò meglio, l’uffizio pubblico di Notaio fino ai tempi di Carlo Magno disimpegnato dai chierici, viene da quel Monarca levato loro di mano e trasferito intierantente ai laici. Ein nota: Vedi Antiquitates Medii aevi del Muratori, Diss. XII, t. I, pag. 664. Pare, dico, che qui non si possa intender altro se non che, prima di Carlomagno, i cherici soli potessero esser notai. Ma ecco ciò che dice il Muratori nel luogo citato: Neque ab eo munere abstinebant Clerici, Subdiaconi, Dioconi, atque Presbyteri.... Verum Carolo M. visum est minime decere Sacerdotes ejusmodi caram, ac proinde in Lege 96 Langobard. statuit, ut nullus Presbyter Chartam scribat, neque conductor existat suis senioribus. Non era dunque l’uffizio di notaio disimpegnato dai chierici; ma solamente qualcheduno di loro l’esercitava; e non poteva esser trasferito, intieramente, nè in alcuna maniera ai 1aici, che l’avevano esercitato sempre.

[37] De gestis Langob. Lib. II, cap. 32.

[38] Chap. II; Tom. I, pag. 75; Paris, 1809.

[39] Chap. VI; Ibid. pag. 384.

[40] Storia del Diritto romano nel medio evo, Cap. IV, 3: Del Conte e de’ suoi luogotenenti.

[41] (Et vicarii comitum) ad ingenuos homines nulla placita faciant custodire, postquam illa tria custodiunt placita quae instituta sunt; nisi forte contingat ut aliquis aliquem accuset: exceptis illis Scabinis qui cum Judicibus residere debent. Car. M. I. 69.

[42] Ut nullus ad placitum banniatur (sia citato), nisi qui causam suam quaerit, aut si alter ei querere debet; exceptis Scabinis septem, qui ad omnia placita esse debent. Id. I. 116.

[43] Auctor verofacti si fuerit Advocatus, vel Praepositus, sive Sculdius.... (Cod. Esten.: Sculdais) Loth. I, I. 53; Rer. It., T. I, Part. II, pag. 143.

[44] De gest. Lang. Lib. VI, cap. 24.

[45] Pag. 200. Aggiungeremo qui la formola con la quale si citava davanti al giudice lo sculdascio negligente, anche perchè è uno de’ pochissimi documenti in cui è nominata la Sculdascia. Sculdasci Petre, te appellat Martinus, quod ipse venit cum misso (aut epistola) de suo Sculdascio ad te, quod tu faceres sibi justitiam de Donato, qui est in tua Sculdascia; et tu non fecisti sibijustitiam intra quatuor dies. ExCod. Veronensi Biblioth. S. Euphemiae; apud Cauciani, Leg. Barb. T. V, pag. 78.

[46] V. l’intero capitolo 24 del libro VI, citato copra.

[47] De omnibus Judicibus, quomodo in exercitu ambulandi causa necessitas fuerit, non mittant alios homines, nisi tantummodo qui unum caballum habeant, hoc est homines quinque, et tollant ad sumas suas ipsos caballos sex. De minoribus hominibus, qui nec casas nec terras habeant, dimittant homines decem, et ipsi homines ad ipsum Judicem faciant per hebdomadam unam operas tres dum ipse Judex de exercitu revertatur. Scultasius vero dimittat tres homines qui caballos habeant, ut tollant (et tollat?) ad sumas suas ipsos caballos tres; et de minoribus hominibus dimittantur quinque, qui faciant ei operas, dum ipse reversus fuerint, sicut ad Judicem diximus, per hebdomadam operas tres. Liutp. lib. VI; 1. 29: già citata in parte anche qui, alla pag. 19. (Nella parte finale delle Notizie storiche, ndr.)

[48] Car. M. Capitulare I, anni 809, cap. 22; Baluz. T. I, pag. 466).

[49] Volumus ut advocati in praesentia Comitum eligantur, non habentes malam famam, sed tales eligantur, quales lex jubet eligere. Car. M. I. 64.

[50] Volumus ut Episcopi una cum Comite suos Advocatos eligant. Loth. I, 1. 10.

[51] Ut Judices, Advocati, Centenarii, Scabini, Praepositi, quales meliores inveniri possunt, et Deum timentes, constituantur ad sua ministeria exercenda. Car. M. 1. 55. Trascriviamo qui la formola dell’elezione degli Advocati, cavata dal Codice Estense (d’incerta data), e pubblicata dal Muratori (Rer. It. T. I, part. II, pag. 96). Domne Comes, hoc dicit Raynaldus Episcopus, quod vult eligere Donatum, ut sit suus Advocatus, et de Episcopatu; quod habeat de hac hora in antea licentiam et potestatem de rebus Ecelesiae appellationes faciendi et recipiendi, et res Ecclesiae per pugnam requirendi et excutiendi; et quod fecerit, per se vel cum Episcopo, de rebus Ecclesiae, permaneat stabile. Dicis ita Episcopo? (Episcope? Pro Episcopo?) Dico, Domne Comes. Praecipite fieri notitiam (cioè, probabilmente, che si pubblichi solennemente al popolo radunato). In nota a questa formola il Muratori dice: Hinc habes quid olim foret Advocatorum munus.... et quomodo eos a Principe postu1arent Episcopi, ceteraeque Ecclesiae. Anoi pare che tutto in questa formola esprima, non una petizione, ma una semplice dichiarazione; e ne rimettiamo il giudizio al lettore. A ogni modo qui non si vede alcun intervento effettivo del popolo.

[52] Car. M. Capitulare II anni 809, cap. 11; Baluz. T. I, pag. 472.

[53] Pare bensì nova la facoltà espressamente data ai messi reali, di deporre scabini; almeno non si trova, come crediamo, e abbiamo già detto, in alcun atto legislativo di Carlomagno, nè (cosa che sarebbe più notabile, anzi singolare) d’alcun re suo antecessore.

[54] De illis hominibus qui propter eorum culpam ad mortem judicati fuerint, et postea eis fuerit vita concessa.... In testimonio non suscipiatur, nec inter Scabinos ad legem judicandam locum teneat. Car. M. Capitulare I anni 809, cap. 30; Baluz. T. I, pag. 467‑468. ‑ Car. M. 1. 45.

[55] Dum (Cod. Estens.: Debet) ergo unusquique eorum habere Advocatum non mala fama suspicatum, sed bonae opinionis et laudabilis artis inventum. Loth. I, 1.96.

[56] Capitula Car. Calvi, Tit. 36: Edictum Pistense; Baluz. T. II, pag. 177.

[57] Op. cit. Praefat. VII.

[58] Ut populus interrogetur de capitulis quae in lege (salica) noviter addita sunt. Et postquam omnes consenserint, subscriptiones et manufirmationes suas in ipsis capitulis faciant. Car. M. Capitulare III anni 803, cap. 19. Ibid. T. I, pag. 394.

[59] Minora vero placita Comes, sive intra suam potestatem, vel ubi impetrare potuerit, habeat. Lud. P. Capitulare I anni 819, cap. 14. Ibid. T. I, pag. 603, et al.

[60] De vulgari populo, ut unusquisque suos minores distringat, ut melius ac melius obediant mandatis et praeceptis imperialibus. Car. M. Capitulare I anni 810 , cap. 16. Ibid. T. I, pag. 474.

[61] Hoc etiam multorum querelis ad nos delatum, quod potentes et honorati locis quibus conversantur, minorem populum depopulentur et opprimant, etc. Lud. II, Imp. Capitula data, anno 850, in conventu ticinensi, Tit. I, cap. 5 Ibid. T. II, pag. 348.

[62] De universali quidem populo, qui ubicumque justitiam quaesierit, suscipiat, tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasiis, vel loci Praepositis, juxta ipsorum leges, absque tarditate. Pip. 1. 8.

[63] Totius populi querimonia generaliter audiatur, et legaliter diffiniatur. Lud. II, Legatio 3; Rer. It. T. I, Part. II, pag. 159.

[64] ... ut pax et justitia in omni generalitate populi nostri conservetur. Lud. P. Capitulare, anni 823, cap. 2;Baluz. T. I, pag. 633.

[65] ... ad illorum et totius populi Christiani perpetuam pacem Charta Divis. Imp. etc. Ibid. T. I, pag. 572.

[66] ... et populus Dei salvus sit, et legem ac iustitiam et pacem ac tranquillitatem habeat, Capitul. Car. Calv. Ibid. T. II, pag. 204.

[67] Non est Judaeus, neque Graecus: non est servus, neque liber: non est masculus, neque femina. Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu. S.Paul. ad Galat. III, 28.

[1  5]

CAPITOLO IV.

D’UNA OPINIONE MODERNA

SULLA BONTA’ MORALE DE’ LONGOBARDI.

Non molto dopo il principio del secolo scorso, alcuni scrittori portarono, de’ barbari invasori dell’impero romano, un giudizio molto più favorevole di quello invalso nell’opinione comune: e i Longobardi specialmente ebbero, non solo apologisti, ma panegiristi celebri. Il sentimento di questi fu poi quasi generalmente seguito dagli scrittori posteriori, e divenne una specie di moda. Tra le varie cagioni di questa rivoluzioncella d’idee, una sarà stata certamente l’essere oramai stucchi dell’antica opinione, non mai ragionata e sempre ripetuta da una folla di prosatori che per la forza dell’argomentazione non la cedevano ai poeti, da una folla di poeti che per l’entusiasmo non la cedevano ai prosatori: prosatori e poeti, i quali, di padre in figlio, deploravano da secoli l’invasione de’ barbari, lo scettro dell’universo strappato di mano alla Donna del Tebro, gli archi atterrati, la civiltà distrutta; e dipingevano così a gran pennellate i barbari come feroci, immani, rozzi e bestiali. Alcuni di que' pochissimi a cui non piacciono i giudizi senza discussione, e i resultati senza analisi, si misero allora a frugare in quella barbarie; e non c’è da maravigliarsi che siano stati disposti a ricavarne un’opinione diversa, e ad attenersi a quella; come l’infermo giaciuto per un pezzo da una parte, trova un sollievo nel rivoltarsi dall’altra.

Ma per restringerci ai Longobardi, il fondamento sul quale principalmente è stata stabilita l’opinione della loro bontà morale, e della loro dolce maniera di vivere e di lasciar vivere, è il famoso passo di Paolo Diacono: « Questo c’era di mirabile nel regno de’ Longobardi, che non si sentiva mai parlare, nè di violenze, nè d’insidie, nè d’angherie: mai un furto, nè un assassinio: ognuno girava a piacer suo, con la maggior sicurezza [1]. »

Il Giannone cita questo passo come una prova, dopo aver definita così la dominazione longobardica: « Regno ancorchè nel suo principio aspro, ed incolto, pure si rendè da poi così placido e culto, che per lo spazio di duecento anni che durò, portava invidia (sic) a tutte l’altre Nazioni [2]. »

Il Muratori, sostenendo il passo medesimo contro un’obiezione del Baronio, osserva che i mali fatti da’ Longobardi ne’ paesi nemici non provano nulla contro l’asserzione di Paolo, che nel regno loro si godesse questa invidiabil tranquillità [3]. E per lasciar da parte molt’altri, il Denina lo cita ugualmente come una prova; acconsentendo però al Baronio che si levi qualcosa da un elogio che viene da un autore parziale [4].

Ecco l’obiezione del Baronio: « Così Paolo; ma è un Longobardo che parla: e parlano ben diversamente gli altri, che erano vissuti in quel tempo, e principalmente Gregorio papa, il quale a que' Longobardi dà, per i loro eccessi, il titolo di nefandissima nazione, e riferisce di essi cose affatto, contrarie a quelle che racconta Paolo [5]. »

Ma per levare ogni autorità a quella testimonianza, non ci pare che ci fosse bisogno di ricorrere alla nazionalità del testimonio. Bastava osservare più esplicitamente che Paolo parla del regno d’Autari, cioè di cose passate da circa due secoli. Per render sospetta la verità d’un fatto storico, principalmente di tempi illetterati, si crede con tutta ragione, che basti il non trovarlo riferito se non da uomini venuti molto tempo dopo; e qui non si tratta d’un fatto particolare, ma d’un vasto complesso di fatti, dello stato d’un paese. Di più, lo storico, il quale lo chiama uno stato maraviglioso, ne accenna poi qualche cagione? Nessuna. Se ne può forse vedere la preparazione e il presagio ne’ fatti antecedenti? Paolo medesimo risponde che, nell’epoca dei duchi, cioè in quella che precedette immediatamente quel secol d’oro, molti nobili romani furono messi a morte, come il mezzo più spiccio per impossessarsi de’ loro averi; che nella parte d’Italia invasa e occupata in quell’interregno, furono spogliate chiese, uccisi sacerdoti, diroccate città, distrutte popolazioni [6]. Certo, il salto da tali fatti

A così riposato, a così bello

Viver di cittadini, a così fida

Cittadinanza [7],

non è una cosa da ammettersi senza prove e senza spiegazioni, sul semplice asserto d’un postero della sesta o settima generazione [8]. È, crediamo di poter francamente concludere, una di quelle solite storie d’una età felicissima, che si trovano presso i popoli più o meno rozzi: storie che sono qualche volta sogni addirittura, qualche volta esagerazioni; come pare che sia stato in questo caso. La sostituzione del poter regio alla sfrenata sovranità dei duchi fu certamente un passaggio a uno stato migliore, o più tollerabile per tutti: l’immaginazione de’ posteri, eccitata dal racconto de’ vecchi, fece il salto alla perfezione.

Quand’anche però quelle parole di Paolo avessero meritata pienissima fede, non si sarebbe almeno dovuto credere più di quello che affermano, come hanno fatto vari scrittori parziali de’ Longobardi, estendendo a tutto il seguito della loro dominazione in Italia, o almeno a un tempo indefinito, ciò che lo storico dice solamente del tempo d’Autari [9]. Già l’abbiamo visto del Giannone; e il Muratori medesimo, parlando dello stato in cui si trovava la parte d’Italia « che ubbidiva ai Longobardi, prima che i Franchi se ne impadronissero, » s’esprime così: « Buona giustizia era fatta, si potea portar l’oro in palma, viaggiando [10]: » parole suggerite evidentemente da quelle di Paolo. E non si saprebbe congetturare qual’altro fondamento abbiano quelle di cui si serve altrove sull’argomento medesimo: « Torniamo ai Longobardi. Dacchè costoro abjurato l’Arianesimo si unirono colla Chiesa Cattolica, allora più che mai deposero l’antica loro selvatichezza, e gareggiarono colle altre nazioni cattoliche nella piacevolezza, nella pietà, nella clemenza, e nella giustizia, di modo che sotto il loro governo non mancavano le rugiade della contentezza [11]. » Le rugiade del medio evo! Dio ne preservi l’erbe de’ nostri nemici. Anche prima d’osservare che sono affermazioni senza prove, c’è nelle parole stesse qualcosa che avverte che non esprimono una distinta e sentita verità. Qui sono rugiade, piacevolezza, pietà, clemenza, giustizia; là un regno che faceva invidia (giacchè è questo sicuramente che ha voluto dire il Giannone) a tutte l’altre nazioni: tale non è lo stile della persuasione che viene dopo una curiosità sincera, dopo un dubbio ponderatore, dopo un esame accurato. Questo fa trovar nelle cose un carattere particolare che s’imprime naturalmente nelle parole: la verità storica non va a collocarsi in quelle generalità tanto meno significanti quanto più ampie, che sono così spesso il mezzo di comunicazione tra il poco bisogno di spiegarsi, e il poco bisogno d’intendere.

Non sarà fuor di proposito l’osservare quanto abbia contribuito a promover questa opinione l’aver supposto che Longobardi e Italiani fossero diventati un popolo solo. S’è già accennato che una tale supposizione doveva naturalmente scemare la materia dell’osservazioni sui punti principali di quella storia. Ora, l’osservar poco è appunto il mezzo più sicuro per concluder molto. Ed è facile vedere come ciò sia avvenuto anche in questo caso.

Infatti, essendo i Longobardi padroni del paese, soli Legislatori in quello, arbitri in gran parte, e senza contrasto, del destino della popolazione indigena, il punto più importante della loro morale, la materia principale del giudizio che se ne deve portare, è la loro condotta verso la classe numerosa de’ vinti. La tentazione d’essere ingiusti doveva esser grande in proporzione della facilità, dell’impunità, e del profitto; e, secondo la natura coniune degli uomini, non solo l’azioni, ma l’idee e le teorie morali potevano facilmente accomodarsi a queste circostanze. Per chiamar buoni o tristi i Longobardi, bisognerebbe dunque cercare se hanno ceduto a questa tentazione, o se è stato più forte in loro l’amore della giustizia. Ma col supporre i vincitori e i vinti diventati una cosa sola, gli scrittori moderni, hanno escluso questa ricerca, e tirato così un velo sulla parte più importante e più vasta della questione.

Di più, anche per giudicare la moralità de’ Longobardi nelle loro relazioni tra di loro, il fatto dell’essere le due nazioni rimaste divise, è tutt’altro che indifferente. Chè, per dichiarar virtuoso un sentimento, un atto qualunque, non basta riconoscerci qualche carattere di sacrifizio, o d’austerità, o di benevolenza; bisogna guardar prima se non è opposto ai doveri della giustizia e della carità universale. Ora, ci sono delle circostanze nelle quali, per mantenere l’ingiustizia, sono appunto necessarie alcune di quelle disposizioni d’animo, le quali per sè sarebbero virtuose. Dalla repubblica di Sparta fino alle compagnie d’assassini, tutte le società che hanno voluto godere di certi beni e di certi vantaggi a spese d’altri uomini, non hanno potuto mantener l’unione tanto necessaria, che col mezzo di sacrifizi delle passioni private, con un’equità rigorosa tra i soci, e con una severità, con una fiducia, con un’affezione, qualche volta eroica. Essere iniquo con tutti non è concesso a nessuno; e senza un po’ di virtù non si fa nulla, in questo mondo.

Posto ciò, si vede anche subito quanto manchi a un altro argomento addotto da molti panegiristi de’ Longobardi, e che riferiamo con le parole d’uno de’ più celebri. « I Pontefici Romani, e sopratutti Adriano, che mal potevano sofferirgli nell’Italia, come quelli che cercavano di rompere tutti i loro disegni, gli dipinsero al Mondo per crudeli, inumani e barbari; quindi avvenne che presso alla gente, e a gli Scrittori dell’età seguenti, acquistassero fama d’incolti e di crudeli. Ma le leggi loro cotanto saggie, e giuste, che scampate dall’ingiuria del tempo, ancor oggi si leggono, potranno essere bastanti documenti della loro umanità, giustizia, e prudenza civile. Avvenne a quelle appunto ciò, che accadde alle leggi Romane: ruinato l’Imperio non per questo mancò l’autorità, e la forza di quelle ne’ nuovi dominj in Europa stabiliti: rovinato il Regno de’ Longobardi, non per questo in Italia le loro leggi vennero meno [12]. » Così la bontà de’ costumi sarebbe provata dalla bontà delle leggi, e la bontà delle leggi, dal loro sopravvivere alla conquista.

Questo secondo argomento è messo di novo in campo dal Giannone, poco dopo. « L’eminenza, » dice, « di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni straniere, e la loro giustizia e sapienza potrà comprendersi ancora dal vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d’Italia [13], e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Re di Francia, e d’Italia lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure Longobarde volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d’Italia, che a lui ubbidiva, osservate [14]. » Non possiamo, qui a meno d’osservare quanto sia strano in uno scrittore di storia il considerare, come una particolarità delle leggi longobardiche e delle leggi romane l’esser sopravvissute a una conquista. Per citarne qualche esempio, e solamente di leggi de’ barbari del medio evo, quella de’ Burgundioni, detta Gundebada dal re Gundebaldo che l’aveva promulgata, sopravvisse alla conquista de’ Franchi [15] e a tant’altre vicende posteriori, abbastanza per esser chiamata in francese: la loi Gombette; quelle de’ Visigoti, a più varie e strane conquiste 16], Guglielmo il Bastardo confermò espressamente quella d’Odoardo il Confessore 17]: fatti che sarebbero più notabili di quello che la pare tanto al Giannone, se si bada alle circostanze particolari di essi. Ma che dico? Forse più notabile ancora sarebbe un altro fatto di Carlomagno medesimo, cioè l’aver lasciata in vigore la legge de’ Sassoni [18], dopo più di trent’anni di guerre, di sommissioni, di ribellioni, di supplizi, e in fine di deportazioni. Ma era come una conseguenza naturale dell’aver lasciata sussistere, in una forma qualunque, la nazione. E tanto era lontano quel re dall’abrogar le legislazioni de’ popoli conquistati, che in tutti i suoi domìni volle che fossero messe in iscritto quelle ch’erano solamente tradizionali, come sappiamo da Eginardo [19].

E questo fu veramente un pensiero particolare di quell’uomo: in quanto al resto, pensò, o piuttosto non ci pensò, come gli altri. Le ragioni che abbiamo accennate altrove, dell’essere stata lasciata ai vinti la legge romana (cioè la difficoltà, e la mancanza di motivi di fare il contrario), c’erano almeno ugualmente quando i vinti fossero barbari. E c’erano più forti che mai nel caso di cui si tratta. Infatti, come avrebbe potuto Carlomagno abrogare le leggi longobardiche, e sostituire ad esse una nova legislazione? Con un atto d’assoluto potere? Nessuno ignora ch’era cosa inaudita tra’ barbari del medio evo; e sarebbe stata anche più stravagante da parte di quel principe, che, con l’intitolarsi re de’ Longobardi, aveva accettate le loro istituzioni. Col consenso de’ giudici e de’ fedeli Longobardi? Come ottenere, anzi come proporre una cosa simile? La conquista aveva forse cambiate di punto in bianco le loro abitudini e le loro idee intorno alle relazioni civili, e alla repressione dei delitti? E poi, quali leggi avrebbe sostituite alle longobardiche? Leggi nove di pianta? Ognuno sa ancora che le legislazioni allora si facevano a poco a poco. O un’altra legislazione già bell’e fatta? Quale, di novo? Chè i Franchi n’avevano più d’una oltre le varie dell’altre popolazioni barbariche, più o meno unite con loro. E cos’importava poi a Carlomagno che i Longobardi avessero le loro leggi, come l’avevano appunto i Burgundioni, gli Alamanni, i Baioari e altre nazioni soggette al suo dominio? Nasceva, o per il corso naturale delle cose, o anche per ragione del novo stabilimento, il bisogno di far cambiamenti o aggiunto alle leggi longobardiche rimaste in vigore? C’era anche il ripiego naturale, consueto, perpetuo di far nove leggi su que' diversi punti; e così fecero infatti i re carolingi, e Carlo per il primo. Il Giannone stesso nota il fatto: ma, cosa alquanto singolare, ci vede un novo argomento dell’eminenza dell’antiche leggi: « non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie. » Rimasero dunque come tant’altre, per non dire come tutte l’altre; ma per essere accresciuto e derogato in parte dalle leggi che vennero dopo, e infine mescolato e, per dir così, perse nella folla degli statuti comunali, delle leggi romane diventato diritto comune, degli editti d’ogni genere e di diverse autorità, aumentati all’infinito: fatto anche questo quasi universale in Europa. Questa moltiplicità, e quindi confusione e incertezza di leggi, fu appunto uno de’ principali motivi che fecero, in tempi vicinissimi al nostro, desiderare e chiedere la riforma, generale delle legislazioni. E nello stesso tempo, n’era un mezzo: giacchè la quantità, la varietà, lo sminuzzamento di tutti que' provvedimenti, l’interpretazioni e i ragionamenti teoretici fatteci sopra, prestavano la materia e l’aiuto a concetti generali e sistematici. Motivo e mezzo che mancavano ai barbari.

A chiunque poi abbia letta la storia del Giannone parrà singolare anche il vedere che pretenda cavare un’induzione sullo stato morale d’un popolo dalla bontà delle leggi: cosa che doveva essere per lui la più ordinaria di questo mondo. Basta vedere come qualifichi quelle de’ diversi principi che, dopo i Longobardi e l’impero greco, dominarono, o in parte o in tutto, il paese di cui scrive la storia, Tros Rutulusve fuat [20]: normanni, svevi, angioini, aragonesi, spagnoli. Roberto Guiscardo e suo fratello Ruggiero introdussero alcune lodevoli Consuetudini [21]; Ruggiero, conte, poi re, di Sicilia, dopo avere stabilito il suo Regno, lo riordinò con sì provide ed utili leggi [22]; quelle di Guglielmo I, ancorchè alcune sembrassero gravose a’ suoi sudditi per l’avidità di accumular tesori, nulladimanco tutte l’altre furono assai provide ed utili [23]; Guglielmo II, tutte sagge e prudenti [24]; Federigo II imperatore, molte saggie ed utili leggi [25]; Carlo d’Angiò, nuove leggi, nelle quali si danno molti lodevoli e saggi provvedimenti [26]; Carlo II, molti utili provvedimenti [27]; Roberto, molte utili, e savie leggi [28]; Ferdinando I, provide e sagge leggi [29]; Ferdinando II, leggi savie e prudenti [30]; Federigo, ultimo degli Aragonesi, savie e prudenti leggi [31]. I vicerè spagnoli poi, meglio che mai. Il conto di Ripacorsa ne stabilì alcune savie e prudenti [32]; il duca d’Alcalà ne stabilì moltissime tutte sagge e prudenti [33]; il cardinal di Granvela, 40 Prammatiche tutte sagge e prudenti [34];il marchese di Mondejar, ventiquattro, nelle quali si leggono più provvedimenti molto saggi e commendabili [35]; il principe di Pietrapersia, intorno a trentatre, ricolme di savii provvedimenti 36]. E lasciandone da parte alcuni, per cui l'elogio è leggerissimamente variato: ce ne sono, se abbiamo contato bene, otto altri, per qualificar le leggi de’ quali è ripetuta altrettante volte l'identica formola: tutte savie e prudenti.

Ma dove ci ha condotti il Giannone? Tutto questo non ha che fare con l'argomento; il quale, grazie al cielo, non richiede nemmeno che s'esamini l'umanità, la giustizia, la prudenza civile delle leggi longobardiche. Basta osservare che non erano fatte che per i Longobardi.

E similmente, quando nella storia de’ conquistatori si trovano aneddoti di generosità, di fedeltà, di temperanza; prima di pianger di tenerezza, prima di batter le mani, bisogna esaminare se queste azioni e abitudini virtuose fossero effetti d'un sentimento pio del dovere, o se nascessero da spirito di corporazione, da una disposizione d'animo, non dirò ipocrita perchè non mirava a ingannare (quelli tra i posteri. che si sono ingannati, fu perchè lo vollero), ma neppur virtuosa nel senso preciso che si dovrebbe sempre dare a questa parola.

Non si deve passar sotto silenzio che quell'opinione così favorevole ai Longobardi non fu ricevuta da tutti gli scrittori moderni. Ma nessuno ch'io sappia, la combattè di proposito e con l'intenzione di stabilirne una più fondata, e che abbracciasse davvero tutto l'argomento. Il Tiraboschi, senza impugnare direttamente il giudizio del Muratori e del Denina, ne parla però con una maraviglia, e con una diffidenza molto ragionevole. Ma, avendo per suo principale oggetto la letteratura, e restringendo anche questa in confini veramente troppo angusti [37], non potè nè volle estendersi molto su questo argomento. Pure i fatti che cita, e le riflessioni che ci fa sopra, parranno, credo, a chiunque le legga, più che bastanti a distruggere il giudizio che una singolare predilezione per questi barbari, come dice benissimo, dettò al buon Muratori.

Anche l'illustre Maffei, nel libro X della Storia di Verona, giudicò i Longobardi con una severità molto più ragionata di quel che fossero l'acclamazioni de’ loro panegiristi; ma non si propose nemmen lui di trattare tutta la questione. Contuttociò, quella parte d’opinione che se n’era fatta, e che ha espressa, deriva da osservazioni tutt’altro che frettolose e volgari. Non ha presa la questione com’era posta malamente dagli altri, ma l’ha rifatta sulle cose stesse; ha indicato de’ princìpi ai quali, per esser riconosciuti princìpi importanti, non manca forse altro che un’applicazione più circostanziata; non ha supposta la strana mescolanza dei due popoli; e fu, ch’io sappia, il primo che osservasse alcuni effetti generali e permanenti della dominazione de’ Longobardi sulla popolazione posseduta da essi: in quella dominazione e in quelle leggi ha cercato l’origine d’abitudini e d’opinioni, che hanno regnato per secoli, che regnavano ancora al suo tempo. È una maniera d’osservar la storia, che non è divenuta comune dopo il Maffei; ma che prima di lui era a un dipresso sconosciuta.

Concludiamo che, se i Longobardi furono davvero quell’anime buone, sarà stato per altre ragioni, che per quelle addotte da’ loro panegiristi.

 

Note

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[1] Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum: nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae, nemo aliquem injuste angariabat, nemo spoliabat, non erant furta, non latrocinia, unusquisque quo libebat, securus sine timore pergebat. Paul. Diac. lib. 3, cap. 16.

[2] Ist. CV., lib.51 cap. 4, verso la fine.

[3] Annali d’Italia, ann. 584.

[4] Rivol. d’It., lib. 7, cap. 9.

[5] Annal. Eccl. ad ann. 585.

[6] His diebus multi nobilium romanorum ob cupiditatem interfecti sunt..... Per hos Langobardorum duces... spoliatis ecclesiis, sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis, populisque, qui more segetum excreverant, extinctis, exceptis his regionibus quas Alboin ceperat, Italia ex maxima parte capta et a Langobardis subjugata est. Paul. Diac., lib. 2, cap. 32.

[7] Dante, Par. XV, 130.

[8] Nella prima edizione avevamo detto in questo luogo, che « quel mirabile elogio è preceduto da certe parole di colore oscuro (Populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur), da non potersi nemmeno tradurre con un senso preciso; le quali però, se qualche cosa lasciano intravedere, è tutt’altro che felicità e misericordia.»

Era, come ogni lettore avrà veduto subito, e come vediamo finalmente anche noi, un dire che non ci si poteva intender nulla, e pretendere nello stesso tempo d’intenderci dentro qualcosa. E di piú qualcosa di poco probabile: giacchè, se può esser ragionevole il supporre che il buon diacono, nella scarsità di notizie positive, credesse, troppo facilmente a una tradizione vaga; non lo è certamente il supporre che connettesse così male, da parlar di bontà, e di bontà maravigliosa, a proposito, e come per epifonema (Erat sane hoc mirabile, etc.) di fatti dolorosi e spietati. Quindi la migliore, anzi la sola correzione che si potesse fare a quell’osservazione, era di levarla.

In un’appendice a questo capitolo proporremo una nova interpretazione di quelle parole di Paolo Diacono. E per dir la verità, non sappiamo se questo potrà parere un’ammenda dell’averle così leggermente sentenziate inintelligibili, o una seconda temerità, dopo tante ricerche d’uomini dotti su quel davvero intralciato argomento Ma la diversità appunto delle loro opinioni, e un non so che di dubbio con cui la più parte sono esposte, ci serva di scusa, quand’anche si trovasse che non avessimo dato nel segno. E, del resto, confessiamo volentieri fin d’ora, che quelle ricerche hanno dato non meno aiuto che impulso alla nostra, e che non siamo arrivati a concludere diversamente da tutti i loro autori, se non imparando da ognuno.

[9] De rege Authari, et quanta securitas ejus tempore fuerit. Lib. III,Cap. 16 Gli argomenti per i quali ci pareva e ci pare dimostrato il nessun valore storico di quel passo, ci avevano fatta perder di vista quest’osservazione così opportuna, che abbiamo poi trovata nel dottissimo Discorso della condizione de’ Romani vinti da’ Longobardi, del signor Carlo Troya. § XLIV. Anno 584.

[10] Antich. Ital Dissert 21

[11] Antich. Ital. Dissert. 23.

[12] Giannone, Ist. Civ. Lib. 5, cap. 4, alla fine.

[13] Discacciati i Longobardi? Il Giannone volle dire sicuramente: i re longobardi; come, per regno d’Italia, dovette intendere il regno de’ Longobardi; e come, dicendo: rovinato il regno, dovette intendere: cambiata la dinastia, e stabiliti nel regno, con diritti uguali a quelli de’ Longobardi, alcuni de’ Franchi venuti col loro re.

[14] Ibid. Cap. 5, 1.

[15] V. In legem Burgundionum, Monitum; Canciani, Leg. Barbar. T, IV, pag. 5.

[16] In Cod. Leg. Wisigoth., Monitum; Ibid. pag. 48.

[17] Hoc quoque praecipio, ut omnes habeant et teneant legem Regis Edwardi in omnibus rebus, adauctis his quae constituimus ad utilitatem Anglorum. Leg. Guil. Reg. Canciani; Ibid. pag. 348.

[18]                  Tam sub Judicibus quos Rex imponoret ipsis,

                      Legatisque suis, permissi legibus uti

                      Saxones propriis, et, libertatis honore.

      Poetae Saxonici, De gestis Car. M. Lib. 4, v. 109 et seq.; Rer. Franc. T. V, pag. 167.

[19] Omniun nationum quae sub ejus dominatu erant, jura quae scripta non erant describere ac literis mandari fecit. Eginh. Vita Car. M. 29.

[20] Virg. Aen. X, 108.

[21] Ist. Civ. Lib. 11, Cap. 5.

[22] Ibid.

[23] Lib. 12, Cap. Ult.

[24] Lib. 13, Cap. 2.

[25] Lib. 17, Cap. 4.

[26] Lib. 20, Cap. Ult., § 1.

[27] Ibid. § 2.

[28] Ibid. § 4.

[29] Lib. 28, Cap. 2

[30] Lib. 29, Cap. 2.

[31] Ibid. Cap. 4.

[32] Lib. 30, Cap. 5.

[33] Lib. 33, Cap. Ult.

[34] Lib. 31, Cap. I.

[35] Ibid. Cap. 2.

[36] Ibid. Cap. 3, § 3.

[37] « Ma ora mi convien fare una riflessione diligente sullo stato in cui trovossi l'Italia a questi tempi, non già pei diversi dominj, che si vennero formando, essendo essa allora divisa in più stati, e soggetta a diversi signori, che appellavansi duchi, ma pur dipendevano in qualche modo dal re di tutta la nazione, che risiedeva in Pavia, nè pel diritto feudale che probabilmente allora cominciò ad usarsi, come già abbiamo osservato; le quali cose non poterono avere alcuna influenza sulla letteratura, ma bensì, ecc. » Stor. della letterat. » tom. III , lib. 2, c. 1.

[1  6]

APPENDICE AL CAPITOLO IV.

Intorno al significato di due luoghi della Storia dei Longobardi, di Paolo Diacono.

Il primo di questi controversissimi luoghi è relativo all’interregno, durante il quale i Longobardi furono governati dai duchi delle diverse città conquistate, dopo la morte di Clefo, secondo re in Italia di quella nazione. His diebus, dice lo storico, multi nobilium romanorum ob cupiditatem interfecti sunt; reliqui vero per hostes divisi, ut tertiam partem suarum  frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur [1].

L’altro si riferisce al momento in cui i duchi ristabilirono il poter regio nella persona d’Autari figlio di Clefo. Qui, dopo aver detto che in quell’occasione essi cedettero al novo re la metà delle loro sostanze, lo storico aggiunge: Populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur [2].

In mezzo alla diversità dell’opinioni sul significato speciale de’ due luoghi è una cosa ammessa concordemente, che ci sia tra di essi una stretta relazione: e ciò che lo fa credere è la somiglianza, che infatti è singolare, tra le due espressioni, per hostes divisi, e per Langobardos hospites partiuntur. E siccome la prima accenna indubitabilmente un atto costitutivo, una legge stabile, imposta dai conquistatori a una parte de’ conquistati, così si crede, che la seconda deva significare o una modificazione, o una nova applicazione della legge medesima. L’aver poi l’autore usata questa volta la parola populi, ha fatto parere che qui si tratti d'un fatto più generale, e che in questa frase sia contenuta insieme e nascosta una notizia importante intorno alla condizione degl'Italiani sotto il dominio longobardico.

A noi è parso di vedere che quella somiglianza non sia altro che di parole, e meramente fortuita, e che in questo luogo lo storico abbia voluto riferire un fatto interamente novo, e di tutt'altro genere, senza relazione, nè analogia col primo: cioè, non una legge stabile, ma un provvedimento occasionale, e relativo, non alla popolazione italiana in generale, ma a una quantità accidentale e temporaria d'Italiani. Quindi l'interpretazione che arrischieremo di quella frase, non che dar lume alla vasta e interessante questione della condizione generale degl'Italiani sotto i Longobardi, non potrà, riguardo ad essa, avere altro effetto (se n'avrà alcuno), che di sottrarle un documento, e quello nel quale, più che in qualunque, altro de’ pochi che ci rimangono, si crede di poter trovarne la chiave. Era nostro dovere d'avvertir di ciò a tempo il lettore.

Riguardo poi al primo luogo, non possiamo nemmeno chiamar nostra l'interpretazione che siamo per esporne, giacchè non è nova che in parte; e, differendo in un punto da tutto quelle che sono state preposte, s'accorda in altri con più d'una, e in uno essenzialissimo con quella che è stata così dottamente sostenuta dal signor Troya nel Discorso della condizione de’ Romani vinti da’ Longobardi, frammento d'un gran lavoro, ma frammento che è da sè un lavoro importante, e basterebbe ad onorare altamente i risorti studi storici italiani. Nondimeno, siccome l'intento di dimostrare la relazione supposta tra i due luoghi, ha fatto che l'esame di essi non sia mai stato scompagnato così l'intento contrario ci obbliga in certa maniera a seguire la medesima strada. Del resto quel poco di novo che abbiamo a proporre su questo luogo, potrà forse servire a metter d'accordo varie asserzioni dello storico, le quali, nello stato presente della questione, possono parere inconciliabili. E s'intende che noi prenderemo a man salva dagli autori di quelle diverse interpretazioni gli argomenti che possono fare per noi.

I

È cosa, non dirò qui ammessa generalmente, ma generalmente sottintesa, che le parole: reliqui vero per hostes (o per hospites [3]) divisi, ut tertiam partem suarum frugurn Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur, siriferiscano a un solo fatto, a un solo momento storico; e che le due espressioni, per hostes divisi, e tributarii efficiuntur non siano altro che due maniere di qualificarlo. Ed è sulla natura del fatto supposto unico, sul valore supposto uguale delle due espressioni, che c’è disparere, volendo alcuni che tanto l’una quanto l’altra non significhino nulla più che l’assoggettamento a un’imposizione; altri che importino anche un assoggettamento delle persone, uno stato di servitù. Noi crediamo, e questo è il punto in cui osiamo dissentire da tutti, che in quel luogo siano espressi due fatti di diversi tempi, e di diversissimo carattere; che nelle due espressioni si deva vedere, non un pleonasmo, ma un’antitesi; che l’autore parli in effetto e d’imposizione e di servitù, ma riferendosi a due diversi tempi, e con l’intento d’esprimere appunto la sostituzione dell’una all’altra; che in somma il senso di tutto il luogo sia questo: In quel tempo, cioè sotto l’atroce e sfrenata dominazione dei duchi, molti nobili romani furono messi a morte; il rimanente di quelli che da principio erano stati semplicemente assoggettati a pagare il terzo delle loro raccolte, e a questo fine divisi per hostes, furono ridotti alla condizione servile di tributarii.

E prima di tutto, ciò che ce lo fa credere è la differenza delle forme grammaticali adoprate qui dallo scrittore. Ut tertiam partem suarum frugum persolverent, e tributarii efficiuntur indicano apertamente due diversi tempi, e due diversi fatti: uno anteriore, del quale lo scrittore fa semplicemente menzione [4]; l’altro, che riferisce espressamente, come avvenuto nel momento in cui si trova col racconto. E se qualche amanuense copiando, come facevano così spesso, delle glosse insieme col testo, ce l’avesso trasmesso così: reliqui vero antea per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent, tributarii efficiuntur, non credo che al critico più sottile sarebbe nato alcun sospetto d’interpolazione. Paolo, dottissimo in latinità per un uomo dell’ottavo secolo [5], scriveva, non con eleganza, di certo, ma in grammatica; e se avesse voluto parlare d’un fatto solo, non si vede perchè, avendo messo prima persolverent, non avrebbe messo poi per corrispondente effecti sunt. Per aver ragione di supporre una tale sconcordanza, bisognerebbe che o l’altre espressioni del testo, o la verosimiglianza storica obbligassero a credere che si tratta d’un solo e medesimo fatto. Ma, se non c’inganniamo, quelle s’adattano benissimo all’interpretazione contraria; questa la vuole espressamente.

E in quanto alle prime, abbiamo detto solamente che s’adattano, perchè siamo ben lontani dal pretendere che tra le locuzioni hospites e tributarii ci fosse, nel latino del medio evo, un’opposizione diretta e costante; e l’argomento del resto non richiede tanto. Basta che in qualche caso, e caso a proposito, la prima servisse a significare una condizione esente da servitù, e l’altra una condizione servile; dimanierachè non deva parer punto strano che lo storico longobardico le abbia adoprate a distinguere appunto le due condizioni.

Nell’accennato Discorso della condizione dei Romani vinti da’ Longobardi, l’illustre signor Troya, supponendo con gli altri, che lo storico parli d’un fatto solo, vuole che le due locuzioni importino ugualmente servitù. E allega o accenna esempi dell’una e dell’altra; ma quelli che riguardano la locuzione hospites [6]non ci pare che in questo caso abbiano forza di prove. Che tra i vari significati di questa locuzione e di vari suoi derivati, si trovi anche questo, non se ne può dubitare; ma qui si tratta del significato che potesse avere quando fosse adoprata a indicare una relazione tra il Romano e il Barbaro conquistatore. Ora, dell’Hospes usato in questo senso, noi non troviamo che un solo esempio: quello de’ Burgundi, nelle leggi de’ quali è chiamato con quel nome e il Barbaro a cui ora stata assegnata in proprietà una parte delle terre del Romano, e il Romano medesimo. Esempio che non solo non favorisce l’interpretazione proposta, ma la contradice apertamente; giacchè, come è noto, il Romano, sotto la dominazione de’ Burgundi aveva conservata la libertà intera, e il pieno possesso delle terre lasciategli. Che se il non aver noi trovato di più dipendesse dal non aver saputo cercar bene; e ci si potesse far vedere che quel vocabolo fu usato in un tal senso o dagli Eruli, o dagli Ostrogoti, o da’ Visigoti, o da altri di simili generazioni, potremmo ancora dire con l’egregio Rezzonico, che « non inchiude per nulla il concetto dello spoglio della proprietà, e della libertà personale [7]; » poichè ciò non avvenne in alcuno di quei casi.

Quest’argomento, è vero, si fonda sulla supposizione che o la vera lezione sia: per hospites, o che il per hostes sia, riguardo alla significazione, tutt’uno. Ma se anche si vuole che una tale supposizione non abbia un fondamento bastante in quella semplice analogia; e che la formola per hostes divisi possa avere avuto un significato diverso (più facile, del resto, da immaginarsi che da trovarrsi), l’altre espressioni che l’accompagnano, escludono ogni idea di servitù. La frase ut tertiam partem suarum frugum persolverent quanto è propria a significare un’imposizione pagatada un possidente, altrettanto sarebbe strana per indicare il fitto d’un lavoratore e tanto più d’un lavoratore servo. « I frutti adunque, » come osservò giustamente e acutamente il signor professore Capei, « erano suoi (del romano), nè suoi avrebbono potuto dirsi se anco i fondi frugiferi (che l’accessorio seguitò mai sempre il principale) non fossero rimasti in dominio di lui [8]. » Infatti, in qual maniera quel suarum frugum sarebbe potuto convenire ai Romani diventati lavoratori servili? Come ad antichi padroni? No, di certo; giacchè, secondo un’altra ugualmente giusta e acuta osservazione, « i nobili romani non avrebbero avuto a pagare il terzo di loro entrate, ma solo il terzo di quella parte, di necessità piccolissima, delle ampie loro antiche possessioni, della quale fossero coloni [9]. » Come a novi coloni? Neppure; poichè il colono non dava del suo al padrone; era anzi questo, che lasciava a lui una parte de’ frutti, perchè avesse da vivere.

Che poi la voce tributarii significasse, non già esclusivamente, ma in molti casi, una condizione servile, bastano per dimostrarlo gli esempi addotti dal Ducange, il quale definisce quella voce così: Coloni liberi (val a dire che non erano nell’ultimo grado di servitù incondizionata ), obnoxiae licet conditionis, ut qui ad tributa et serviles operas tenerentur.E rimettendoci a questi esempi, e gli altri addotti dal signor Troya, ne prenderemo tra questi uno solo, che fa più particolarmente al caso, poichè è ricavato dalle leggi longobardiche. « Rotari, » dice l’illustre storico « usò in significato servile questa voce di tributario, nel favellar della casa ove abitavano i servi [10]. » Infatti quella legge prescrive che il creditore il quale voglia far pegnorare una casa tributaria, deva star mallevadore, per tanti giorni, del servo, della serva e del bestiame che ci si trovino: passato il qual tempo senza che il debitore abbia pagato, ogni morte o guasto o fuga, di servi o di bestie, che possa avvenire, sia a danno di questo [11]. Qui pare evidente che l’aggiunto tributaria sia relativo alla qualità degli abitanti.

Con questo crediamo abbastanza dimostrato che, se le forme grammaticali richiedono che nel luogo in questione s’intendano accennati due fatti diversi, la forza de’ vocaboli lo permette per lo meno.

Ma più ancora ci pare che lo richieda la verosimiglianza intrinseca della cosa. Le circostanze espressamente riferite dallo storico sono di troppo diversa, anzi opposta natura, perchè si possa riguardarle come appartenenti a un solo e medesimo fatto. E o si voglia che questo fatto si riducesse a un semplice tributo reale, o si voglia che al tributo andasse unita la servitù delle persone, riesce ugualmente un fatto inesplicabile, contradittorio.

Nella prima ipotesi, quale disproporzione tra i due effetti che si vogliono contemporanei, e prodotti da una stessa cagione! Molti scannati per impossessarsi de’ loro beni, il resto assoggettati semplicemente a un’imposizione; e imposizione non punto esorbitante appetto ai due terzi delle terre portati via altrove da altri Barbari molto più miti: un macello e un catasto! Inverosimiglianza notata e fatta vivamente risaltare dal signor Troya. « A questo dunque solamente, » dice, « riuscite sarebbero le tante industrie sanguinose, la tanta strage, i tanti esiglj comandati da Clefo e da’ Duchi a sangue freddo e solo per cupidigia come scriveva il Diacono? E sto a vedere se il Muratori non creda, che le terre di quegli uccisi e di quegli esigliati o de’ fuggiti non fossero state concedute agli eredi legittimi di tutti costoro da’ Longobardi, mercè il Canone d’un terzo de’ frutti! O che ciascun Longobardo si dovesse rivolgere a’ tribunali ordinarj se al Romano, preteso debitore, non piacesse pagare quel Canone! o frodarlo nel peso e nella qualità! [12] » Ironia che sta bene a tanta ragione.

Nell’altra ipotesi, non è forse meno improbabile, come è, credo, fuori d’ogni analogia, la disproporzione tra la quantità del tributo, e la condizione servile. Gli Eruli, gli Ostrogoti, i Visigoti e i Burgundi, lasciando al Romano intatta la libertà, s’erano appropriati, chi il terzo, chi i due terzi delle terre; e i Longobardi, riducendolo in servitù, gli avrebbero concesse le due parti de’ frutti, contentandosi d’una! l’avrebbero messo in miglior ondizione del nostro mezzaiolo! Quella cupidigia bestiale che, per rendere il possesso più spedito, più sicuro, più intero, ammazzava, e dove serbava pure qualcosa d’umano, sostituiva alla morte la servitù, sarebbe poi diventata così discreta nell’esigerne il frutto!

Un’altra inverosimiglianza, non così grave, ma nemmeno senza peso, e comune alle due ipotesi, è che a que' conquistatori sia venuto così tardi il pensiero d’imporre un tributo a modo loro. Non è certamente una cosa impossibile, ma non è la più probabile che si fossero tanto allontanati dalla consuetudine comune de’ Barbari di quell’epoca, e segnatamente di quelli che gli avevano preceduti in Italia: voglio dire la consuetudine d’assegnar direttamente a ogni uomo dell’esercito una parte del frutto della conquista; e che avessero mantenuta l’imposizione imperiale sulle terre, pagata allo Stato, non alle persone, e di più legata con una gerarchia romana. Quelle spedizioni e invasioni si facevano per il conto, non d’un governo, ma d’una nazione, cioè d’una massa d’eroi, il principale scopo de’ quali ora d’andare a viver d’entrata.

Ogni cosa invece viene, se non c’inganniamo, a trovarsi a suo luogo, quando s’ammetta, o piuttosto si riconosca la distinzione de’ due momenti storici, così chiaramente indicata, anzi espressa nel testo. Da principio, con la conquista barbarica un tributo barbarico; poi, con lo spoglio e con la strage di molti, lo spoglio e la servitù degli altri. Alcuni de’ vincitori, stando attaccati a una massima vecchia, che da un moderno fu espressa con quel leggiadro equivoco: il n’y a que les morts qui ne reviennent point, fanno man bassa sugli spogliati; altri, ne’ quali la cupidigia e la politica lasciano il posto a un resticciolo d’umanità, si contentano di ridurli all’ultimo grado d’impotenza. In verità, non deve parer duro l’intender qui il tributarii in significato di servi, quando si pensa che il suo corrispondente è interfecti. È il caso d’applicare la nota etimologia: servi, qui servati sunt, quum eos occidere oporteret jure belli [13]. Se non che qui era jure cupiditatis: ildiritto col quale erano stati levati dal mondo gli altri.

Ma chi furono precisamente quelli a cui, per grazia, e in vece della morte, toccò la servitù?

Il rimanente, risponde Paolo, se hanno alcun peso le ragioni che abbiamo addotte del doverlo interpretar così, il rimanente di quelli ch’erano stati assoggettati all’imposizione del terzo: reliqui per hostes divisi. E con ciò sarebbe venuto a dire indirettamente, ma chiaramente, che non tutti affatto i possessori c’erano stati assoggettati. E anche qui, ci pare che l’interpretazione proposta si trovi d’accordo con le circostanze del tempo.

È noto che, all’arrivo de’ Longobardi, le terre in Italia erano la più parte, e da molto tempo, divise in latifondi, sia tenuti a mano dal padrone, e coltivati da servi, sia affittati in piccoli pezzi a de’ contadini liberi, che pagavano una porzione de’ frutti. « È un fatto troppo evidente, » aveva detto Plinio, cinque secoli prima, « che i latifondi hanno rovinata l’Italia, e oramai anche le province. La metà dell’Affrica (romana) era in mano di sei padroni, quando Nerone li fece morire; e Pompeo si mostrò grande anche nel non aver mai voluto comprare un podere confinante [14]. » Ed era una cosa che, fatta, doveva mantenersi, giacchè non c’erano allora cagioni che aiutassero la formazione di mediocri o di piccoli capitali, i quali, tentando la prodigalità, spesso bisognosa, di que' gran possessori, potessero produrre lo smembramento delle loro vaste tenute. I piccoli possessi poi, ch’erano pure rimasti, dovevano trovarsi per lo più ne’ luoghi montuosi, dove, per più d’una ragione, si trovano quasi sempre. Ora, i Longobardi, ne’ primi tempi dell’invasione, e con progetti di nove invasioni, non poterono certamente spargersi in tutte le parti del territorio, ma dovettero tenersi come accampati nelle città o nelle vicinanze di esse: e non era ancora il tempo che arrivassero con gli ordini dove non erano con la presenza. Da un’altra parte, l’imposizione sui pochissimi piccoli poderi, che pure si trovassero nella parte del paese effettivamente dominata e abitata da loro, avrebbe dato più impicci che frutto; e principalmente su quelli che fossero lavorati dai padroni medesimi: che doveva essere il più di que' pochissimi casi. È quindi probabile che l’imposizione sia caduta solamente sulle vaste tenute, ch’erano quasi il tutto, e dove la riscossione era insieme facile e abbondante, e il padrone più sotto la zampa. E un argomento di semplice analogia, ma non da trascurarsi in tanta scarsità di documenti su questo punto, è il fatto de’ Burgundi, de’ quali un cronista del secolo VI, e del paese, dice che « divisero le terre co’ senatori della parte delle Gallie occupata da loro [15]. » Senator ebbe nel medio evo diversi significati, e non di rado oscuri o dubbi per noi; è però fuor di dubbio che inchiude sempre la nozione d’uomo riguardevole, primario tra quelli del suo paese [16].

E non è più certo il significato preciso e speciale del nobilium usato da Paolo. Può riferirsi a nascita, o ad antiche dignità, o anche a sostanze. Ma, o direttamente, o per sottinteso, a questo si riferisce di sicuro. Que' nobili erano ricchi, poichè furono scannati per cupidigia, ed erano per conseguenza di quelli che pagavano il terzo. Ed ecco la relazione di quel nobilium col reliqui che vien dopo; molti dei principali e più distinti possessori romani furono messi a morte; tutti gli altri che, come loro, e insieme con loro, erano stati tassati al terzo dell’entrata, furono fatti servi: e questi e quelli per impossessarsi de’ loro beni, come lo storico fa intendere, senza dirlo espressamente.

Se poi ogni Longobardo sia diventato padrone della porzione di fondo sulla quale gli fosse stato prima assegnato il terzo de’ frutti, o se sia stata fatta tra i Longobardi un’altra qualunque divisione, delle terre; toccandone in ogni caso una parte grossissima a ogni duca, e una grossa a ognuno degli altri Longobardi qualificati e distinti dalla moltitudine gregaria degli arimanni, è un punto sul quale non si potrebbe far altro che tirare a indovinare. In quanto al grado di servitù nel quale siano stati costituiti i possessori non ammazzati, la denominazione di tributarii può far congetturare che non fosse l’infimo. In mano di quali padroni siano caduti, se dei duchi soli, o anche d’altri Longobardi, non mi pare che si possa riuscire a saperlo più di quello che si sappia che fine per l’appunto abbiano fatta que' tanti che furono condotti via schiavi da Agilulfo nella sua spedizione contro Roma [17]; que' molti più che Rotari ridusse in servitù, nella conquista della Liguria [18]; quelli che Desiderio portò via, insieme col bestiame, da Blera, e (somiglianza notabile) dopo aver fatto strage de’ primati [19]. Turbae servientium immixti sunt [20]. E non sono poche l’altre cose che dobbiamo disperar di conoscere intorno al modo speciale de’ due fatti non meno dolorosi, di cui trattiamo: fatti de’ quali l’essenza medesima è così succintamente, e per noi ambiguamente accennata in quell’unico tra i documenti venuti a noi, dove ne sia fatta espressa menzione.

Rimane ora da vedere se l’interpretazione proposta non sia contradetta da documenti relativi a tempi posteriori. E in quanto all’essere il tributo stato imposto fino dai primi momenti della conquista, non credo che si possa trovar nulla in contrario, sia nella storia de’ fatti accaduti dopo l’interregno, sia nelle leggi, sia in altri documenti qualunque. Dove si può credere che ci sia un tal pericolo, è in ciò che riguarda lo spoglio intero de’ beni e la riduzione in servitù de’ principali possidenti romani, nel tempo dell’interregno medesimo. E qui, come ognuno vede, la nostra questione non è, per dir così, che un brano di quella ben più vasta, intorno alla condizione degl’Italiani sotto il dominio longobardico. Tra gli scritti in cui questa questione è stata trattata, certamente notabile, e per dottrina e per ingegno, quello de’ signori di Vesine e Fossati, sulle Vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell’Imperio romano fino allo stabilimento dei feudi; ed è anche, se non c’inganna la nostra ignoranza, quello dove sono raccolti più fatti per provare « esservi stati, anche ne’ primi tempi dopo la conquista, Romani nobili, Romani pienamente liberi e Romani possessori di beni stabili [21]. » Il nostro assunto è molto più ristretto e, per compenso, molto meno difficile di quello che combattono i due valenti collaboratori. Che ci fossero Romani liberi e qualche Romano possessore [22], può star benissimo con la nostra interpretazione, secondo la quale, nell’interregno non sarebbe stata ridotta in servitù che una classe di persone: classe già pochissimo numerosa, e allora avanzo di due carnificine; e lo sproprio non sarebbe stato esteso a tutte quante le terre. De’ fatti allegati in quello scritto, i soli che importino alla piccola nostra questione sono quelli che riguardano i Romani nobili. Nell’esaminarli brevemente, noi ci prevarremo, come abbiam fatto altrove, di più d’un argomento del signor Troya.

Per prova che i nobili non fossero stati spogliati de’ loro beni, adducono i chiarissimi autori la lettera di san Gregorio al clero, all’ordine e alla plebe di Perugia, città stata in potere de’ Longobardi, ripresa poi, e posseduta allora dai Greci. « Se bene questa lettera, scritta in tempo che Perugia era dei Greci, non provi che sotto i Longobardi durasse nella città la distinzione tra l’ordine e la plebe, prova almeno che gli antichi nobili, ossia i decurioni, non vi erano stati al tutto distrutti, ammazzati o spogli dei loro beni [23]. » ma perchè i nobili di Perugia non ammazzati possedessero beni in quel tempo, non è punto necessario che n’avessero conservato il possesso sotto i Longobardi. Scacciati questi, i beni ch’erano stati presi da loro dovettero naturalmente esser restituiti agli antichi padroni o alle loro famiglie.

Adducono poi altre lettere dello stesso pontefice nelle quali è fatta menzione di nobili, sicuramente romani. « Nel tempo che Gregorio aveva la prefettura di Roma, durante il vescovado di Laurenzio in Milano, mandò questi al papa una dichiarazione risguardante i tre capitoli calcedonesi; in qua viri nobilissimi et legitimo numero subscripserant [24]. Non v’ha dubio che i Longobardi a quel tempo fossero tuttavia ariani, onde gli uomini nobilissimi che sottoscrissero quella protesta non poterono essere che Italiani; e questo in una città dalla quale molti erano fuggiti al tempo dei Longobardi, ed erano tuttavia lontani (Greg. ep. III, 30) [25]. » Ma, come osservò il signor Troya [26], que' nobilissimi erano appunto i milanesi fuggiti e lontani, quelli di cui san Gregorio, nella lettera citata, dice che illic coacti barbara feritate consistunt: cioè in Genova, dove risiedette, in tutto il tempo del suo pontificato, Lorenzo II, vescovo di Milano, ma non vescovo in Milano [27].

Quest’osservazione vale ugualmente per l’altra lettera, nella quale Gregorio, raccomandando Fortunato prete a Costanzo successore immediato di Lorenzo, scrive: audio eum cum decessore vostro Laurentio ad mensam Ecelesiae per annos plurimos nuncusque comedisse, inter nobiles consedisse et subscripsisse [28].

« In un’altra lettera al popolo e al clero di Milano, durante la vacanza tra la morte di Costanzo e la elezione di Deodato raccomanda: Latrix praesentium Arethusa clarissima foemina propter causam legati quod ei coniugique Laurentius.... episcopus reliquerat [29]. » Ma non c’è ragione veruna per supporre che la donna chiarissima abitasse in paese soggetto ai Longobardi. La congettura più probabile è in vece, che appartenesse a una delle famiglie rifugiate a Genova; e il legato lasciatole dal vescovo, ch’era vissuto e morto in quella città, n’è un indizio di più. E nella nota al Capitolo antecedente, citata dianzi, abbiamo addotte le ragioni che inducono, o piuttosto obbligano a credere che a Genova fosse diretta anche la lettera.

L’ultimo fatto è ricavato dalla storia. « Paolo Diacono nomina Theodoten puellam ex nobilissimo Romanorum genere ortam presso Pavia [30]. » Osserva però giustamente il signor Troya che lo storico parla dell’origine di Teodote, e non della sua condizione; e che l’esser nobilissima la prima non fa che la seconda non potesse esser servile. E cita molto a proposito un altro passo di Paolo medesimo, dove è detto che Grimoaldo ebbe tre figli da Itta, captiva puella, sed tamen nobili [31]. E chi può dubitare che tra i Romani ridotti in servitù da Agilulfo e da Rotari, non ci fossero di molti nobili? Che poi Teodote fosse in effetto in una condizione servile, ci pare, più che indicato da varie circostanze del racconto che la riguarda. Ne trascriviamo qui la parte che fa al nostro proposito. At vero Gunibertus rex Hermelindam ex Saxonum‑Anglorum genere duxit uxorem. Quae cum in balneo Theodotem puellam ex nobilissimo Romanorum genere ortam.... vidisset, ejus pulchritudinem suo viro Cuniberto regi laudavit. Qui ab uxore hoc libenter audire dissimulans, in magnum tamen puellae exarsit amorem. Nec mora, venatum in silvam quam Urbem appellant [32] perrexit, secumque suam conjugem Hermelindam venire praecepit. Qui exinde noctu, egrediens, Ticinum rediit, et ad se Theodotem puellam venire faciens.... Certo, queste parole danno più l’idea d’un ordine fatto intimare a persona soggetta, e sotto la mano, che d’un ratto violento, o d’un’infame trattativa per levare una fanciulla libera dal seno d’una nobilissima famiglia. E di più, nè l’una, nè l’altra di queste supposizioni s’accorderebbe, con la ristrettezza del tempo; giacchè Cuniberto era partito di notte dalla casa di caccia, e senza dubbio per ritornarci la mattina, non avendo scelta quell’ora, se non per nascondere la sua partenza alla regina. L’esser poi Teodote stata veduta da questa nel bagno, non pare che si possa spiegare verosimilmente, se non col supporre che abitasse nel palazzo reale. Tutte queste circostanze rendono sommamente probabile che fosse una delle ancelle che ci dimoravano.

Fa poi messa in un monastero di Pavia, che prese il nome da lei, come segue a raccontare il Diacono [33]; e queste sue avventure furono cagione che si parlasse della origine, a differenza di chi sa quant’altre nobilissime romane che vissero e morirono oscure in quel miscuglio di schiavi, insieme con chi sa quante altre discendenti di famiglie nobilissime delle diverse parti di mondo conquistate da’ Romani.

II.

Se dunque, all’epoca del ristabilimento del regno, lo stato di cose indicato dalla formola, per ostes divisi, non esisteva più, e non che esser opera dei duchi, era stato violentemente distrutto sotto la loro dominazione; le parole, populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur devono significar tutt’altro che un’operazione relativa a quello. Quest’argomento pregiudiziale però non può dispensarci dall’esaminare le più celebri e le più seguite tra l’interpretazioni che furono fatte con un tale intento.

Secondo il signor de Savigny, quelle parole non esprimerebbero altro che la continuazione, e come la conferma del fatto anteriore. « I Romani rimangono divisi tra i singoli Longobardi, come hospites di questi; e non si deve veder qui una novità, ma la permanenza dello stato di cose spiegato sopra, come lo dimostra la somiglianza dell’espressioni [34]. » A una tale interpretazione però ci pare che resista invincibilmente la forza del partiuntur, che esprime nella maniera più risoluta un fatto novo. Di più, questo fatto è messo dallo storico in relazione con ciò che precede, e con ciò che segue; e perchè l’interpretazione riesca soddisfacente, è necessario che ci comparisca questa doppia relazione. Trascriviamo qui di seguito questa parte del testo, affinchè il lettore possa far comodamente un tal giudizio e su questa, e sull’altre interpretazioni. Hujus (Authari) in diebus, ob restaurationem regni, duces qui tunc erant, omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt, ut esse posset unde rex ipse, sive qui ei adhaererent, ejusque obsequiis per diversa officia dediti alerentur. Populi tamen aggravati (e questo tamen annunzia manifestamente qualcosa di straordinario e da non doversi aspettare dopo la cessione fatta dai duchi), per Langobardos hospites partiuntur. Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum (e qui il sane accenna altrettanto manifestamente, che le cose che si diranno sono consentanee al fatto riferito, e lo confermano): nulla erat violentia, nullae struebantur insidiae. Nemo aliquem angariabat, nemo spoliabat. Non erant furta, non latrocinia: unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat. Ora, nell’interpretazione proposta, il tamen non avrebbe alcun senso, anzi n’avrebbe uno contradittorio. E riguardo alla seconda relazione, l’illustre scrittore dice bensì: « Ciò che lo storico racconta della giustizia e della tranquillità che regnavano nel paese non fa punto contradizione; giacchè l’aggravio imposto ai Romani non era un’oppressione arbitraria, una prepotenza particolare de’ Longobardi, ma l’applicazione d’una massima generale e uniforme, alla quale i Romani erano avvezzi fino dai tempi degli Eruli e de’ Goti. » Ma non basta che tra le due cose non ci sia contradizione: il contesto accenna evidentemente una correlazione positiva.

Più accreditata, anzi la più accreditata forse di tutte, e l’opinione che Paolo abbia voluto parlare d’una divisione delle terre tra gli antichi possessori e i Longobardi, in sostituzione del tributo annuo, e a imitazione di ciò ch’era stato fatto da altri Barbari, in Italia e altrove. Il qual significato alcuni credono che possa risultare dalla lezione comune di quel passo; ad altri pare di vederlo più apertamente espresso in una variante che Orazio Bianchi pubblicò nelle sue note al libro del Diacono, come presa da un codice della biblioteca ambrosiana. Riferiremo la prima di questo interpretazioni con le parole del dotto scrittore che l’ha più recentemente sostenuta, e più distintamente esposta. « Virgoleggiando quel passo nel seguente modo: populi tamen, aggravati per langobardos hospites, partiuntur, io lospiego come il Gibbon e molti altri i quali eransi fatti a interpretarlo; cioè, i popoli per altro (i tributarj) aspreggiati con avanie più gravi (aggravati) dagli ospiti longobardi, partirono; che è quanto dire si videro costretti a partire o dividere le loro terre e pertinenze con quegli ospiti maladetti [35]. »

Riserbandoci d’allegare tra un momento le ragioni che fanno ugualmente contro le due interpretazioni, ne opporremo a questa in particolare una già addotta da altri, cioè che, per ricavare un tal senso da tali parole, bisogna sottintenderci troppo. « Mancherebbe l’accusativo o la cosa partita, e sarebbe il passo intero vuoto di senso [36]. » Che il Diacono ci avesse lasciato da indurre o da indovinare quanta fosse la parte ceduta; che avesse passata sotto silenzio la cessazione del tributo, potrebbero esser delle sue; ma che abbia tenuto nella penna l’oggetto essenziale della proposizione, e una relazione ugualmente essenziale, e con un nudo e scusso partiuntur intese di dire ‑ divisero le terre co’ Longobardi, ‑ non ci pare che il suo laconismo basti a renderlo verosimile.

A questo inconveniente s’è creduto che riparasse la variante pubblicata dal Bianchi: pro Langobardis hospicia, invece di per langobardos hospites. Un illustre scrittore, dal quale non possiamo dissentire in un punto particolare, senza riconoscere quanta luce sia venuta da’ suoi diversi lavori alla storia italiana del medio evo, pensò che quella lezione potesse rendere il senso desiderato, venendo tradotta così: « i popoli aggravati divisero allora in favor de’ Longobardi i loro ospizi [37]; » e con questo vocabolo credette che fossero particolarmente indicate l’abitazioni, rimanendo sottintese le terre. I signori di Vesme e Fossati, adottando la traduzione nel rimanente, opinarono che il vocabolo hospicia avesse forza di significare direttamente anche le terre sulle quali si pagava l’imposizione agli ospiti longobardi [38]. Ma su questa interpretazione sarebbe superfluo ogni argomento, perchè una parte importante della variante su cui è fondata, cioè la lezione pro langobardis, non ha altra origine che una svista del commentatore, per altro diligente e oculato, che la mise fuori. Il codice ambrosiano ha: per langobardos hospicia parciuntur [39].

Si dirà forse che anche dalla variante rettificata così si possa rilevare il senso medesimo, attaccando, come fanno altri, il per langobardos a aggravati, e traducendo tutto il periodo in questa maniera: I popoli aggravati dai Longobardi dividono le terre?

A una tale interpretazione noi non opporremmo la novità del significato attribuito alla voce hospicia; giacchè l’analogia potrebbe bastare a renderlo verosimile, o anche certo, se lo volesse il contesto. Quanti vocaboli e del latino barbarico, e del vero latino, e d’altre lingue morte, la significazione de’ quali non è attestata che da un esempio, ma attestata con sicurezza, perchè in quell’unico esempio tutto concorre a determinarla! Ma qui è il contrario. Intesa così, la proposizione rimarrebbe ancora stranamente monca, non ci essendo espresso con chi divisero queste terre: cosa richiesta, non dirò dalla chiarezza, ma dalle leggi universali del linguaggio, e da volerci uno sforzo, una volontà deliberata d’esprimersi diversamente dall’uso comune, per lasciarla fuori.

In qualunque poi delle due maniere si voglia leggere quel passo, più d’una ragione, come abbiamo accennato, ci par che s’opponga all’interpretazione suddetta. Prima di tutto, sarebbe una cosa troppo singolare, che lo scrittore, volendo parlare d’un fatto che riguardava solamente i possessori delle terre, avesse adoprata una parola d’un senso così generale, come populi. E non sarebbe cosa meno strana che avesse addotto per motivo della divisione l’esser questi possessori aggravati dai Longobardi: come se ci fosse voluto altro che la volontà di questi; come se i possessori romani fossero stati in condizione di venire a patti; come se una tal cosa, o una cosa qualunque potesse esser avviata da loro. Qual mezzo avevano i possessori italiani di trattar tra di loro degl’interessi comuni? Chi era che potesse proporre, stipulare, che dico? supplicare, piangere in nome di tutti? E poichè ciò che ha dato principalmente occasione d’immaginare una divisione delle terre tra Romani e Longobardi, è una tal quale analogia con altri fatti di questo genere, e fatti certi, non sarà fuor di proposito l’osservare quanta e quanto essenziale differenza corra tra questi fatti certi e quell’immaginato. Parlando del come gli Eruli siano diventati possessori d’una parte delle terre romane, la storia dice semplicemente che questa fu ad essi concessa dal loro capo Odoacre [40]; nelle leggi de’ Burgundi e in quelle de’ Visigoti, i due terzi delle terre si dicono assegnati ai Barbari dalla liberalità, dalla munificenza de’ re barbari [41]; e i Longobardi sarebbero arrivati al possesso per mezzo d’un accomodamento, d’una trattativa! ci sarebbe voluto un invito degli antichi possessori! di que' possessori che poco prima essi scannavano allegramente!

Due interpretazioni ha proposto il signor Troya: una della lezione più comune, l’altra d’una nova variante. E quella e questa, secondo l’illustre autore, verrebbero ugualmente a significare un aggravamento della condizione de’ tributarii: senonchè nella prima questo aggravamento sarebbe alquanto specificato; nella seconda sarebbe enunciato solamente in una forma generalissima.

« I popoli aggravati furono in nuova maniera divisi che non dianzi, e però crebbe il loro aggravio mercè un nuovo sorteggio di quelli che rimasero nell’altra metà delle sostanze non cedute da’ Duchi ad Autari [42]: » tale è il significato che al signor Troya pare il più probabile, della lezione comune: populi tamen aggravati per langobardos hospites partiuntur. Ma anche qui osiamo dire che si fa violenza a quest’ultimo vocabolo, il quale, se il contesto lo richiedesse, potrebbe bensì voler dire che furono divisi, ma non già che lo furono una seconda volta, e in un’altra maniera. E di più, non si vede come potesse avvenire questo novo sorteggio. Che i tributarii fossero stati ridotti a una servitù più bassa e più gravosa, s’intenderebbe; ma come potevano esser divisi di novo, quando erano già diventati proprietà di tali e tali Longobardi?

L’altra, come s’è detto, e come è noto, è non solo un’interpretazione ma una lezione affatto nova. In cinque codici il signor Troya ha trovato patiuntur, in vece di partiuntur. E, senza però ammettere per sicura questa lezione, la spiega condizionatamente così: « I Duchi dettero la metà delle loro sostanze ad Autari; nondimeno (tamen) i popoli aggravati dagli Ospiti o stranieri Longobardi ne patirono: ciò vale che vollero i Duchi rifarsi, taglieggiando nuovamente i Romani, ed imponendo loro oggravio maggiore del tributo d’un terzo de’ frutti [43]. » Troppe ragioni però ci pare che portino ad attribuire quel patiuntur a un errore d’un amanuense, o d’amanuensi. Prima di tutto, ci vorrebbe molto per ammettere che Paolo abbia potuto dare al verbo pati una significazione così inusitata: significazione che quel verbo ha bensì acquistata, trasformandosi, in qualche idioma neo‑latino; ma per l’aggiunta d’una particella. Patirono, assolutamente detto, riuscirebbe non meno strano di patiuntur. E quand’anche si volesse passar sopra questa difficoltà, rimarrebbe l’altra maggiore, che, letto e interpretato così, il passo presenterebbe un senso contradittorio. Se dopo aver riferita la cessione fatta dai duchi al novo re, lo storico avesse voluto aggiungere che quelli, per rifarsi, avevano accresciuto l’aggravio ai tributarii, in vece di nondimeno, avrebbedovuto dire: per questa cagione. All’opposto, il nondimeno sarebbe andato a pennello nella frase seguente, in vece del davvero messocida Paolo (erat sane hoc mirabile); giacchè qual cosa meno adattata della bontà e della giustizia a far parer naturale che a degli uomini senza colpa e senza difesa siano stati accresciuti i pesi e i patimenti?

Contro tutt’e due queste interpretazioni poi, sta anche l’argomento addotto dianzi, che la parola populi non può credersi applicata dall’autore a quelli ch’erano stati per hostes divisi, ut tertiam partem suarum frugum persolverent, cioèai possessori di terre, i quali non costituivano nè un popolo naturale, nè un popolo politico.

Questa necessità di distinguer le cose dove sono così diverse le parole, è stata notata, credo per la prima volta, da Gino Capponi, nella prima delle sue Lettere sulla dominazione dei Longobardi in Italia [44], lettere ricche di varia dottrina, e di vedute filosofiche; dove è anche proposta una nova interpretazione, fondata in parte su questa distinzione medesima, in parte su un’analogia indiretta tra le voci, aggravati e tributarii. « Trovo nel Du Cange: gravaria, canoni o responsioni sulle terre; gravatores, esattori o pubblicani, o birri d’un conte o d’altro signore; gravitas, aggravio, carico, esazione, tributo: e quest’ultimo significato chiaro apparisce nel Teodosiano. Per me dunque gli aggravati altro non sono che i tributari; i quali rimasero divisi com'erano, ovvero soggiacquero ad un’altra partizione: partiuntur per langobardos hospites. Iduchi cederono al re la metà delle sostanze acquistate con lo spoglio de’ nobili e de’ potenti ma ritennero per sè, o novamente divisero tra di loro i popoli tributari. Popolo e nobili erano tutt’altra cosa nell’intendere del Diacono; che poco sopra aveva detto le sostanze o possessioni dei duchi venire da’ nobili romani: per questo pose quel tamen, ilquale distingue le due qualità di possessi. » Noi, dopo esserci approfittati di quest’osservazione contro gli altri interpreti, ce ne serviamo arditamente anche contro il venerato e caro Gino, che ce l’ha somministrata. Quelli che Paolo dice essere stati fatti tributarii, fosseroo non fossero tutti nobili e potenti, erano però tutti possessori di terre: quindi il populi non può riferirsi a loro, nè a una parte qualunque di loro.

Dopo tanti tentativi (così crediamo di poterli chiamare, non essendo nessuna di queste interpretazioni riuscita a levar di mezzo l’altre) pare che si dovrebbe dar la cosa per disperata, se non ne rimanesse uno semplicissimo, e trascurato per una cagione che abbiamo accennata fin da principio. La supposizione a priori, che questo per Langobardos hospites partiuntur dovesse aver relazione col per hostes divisi, ha fatto che si sia cercato esclusivamente un significato che spiegasse una tal relazione, e non si sia pensato a guardare se qualchedun altro ne potesse resultare dal diverso valore di qualche vocabolo, e da una diversa efficacia di qualche forma grammaticale. E ci pare che ne resulti uno affatto consonante e con l’intento del passo intero, e con le circostanze del momento storico.

Le parole populi aggravati sono prese da tutti per un nominativo plurale: i popoli aggravati. E non ci sarebbe che dire se, intese così, concorressero a produrre un senso soddisfacente. Ma ciò non essendo, bisogna pur badare che potrebbero essere anche un genitivo singolare, e voler dire: del popolo aggravato. È vero che allora la frase rimane senza nominativo; ma lo ritroviamo subito nell’antecedente: Duces qui tunc erant, omnem substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt.... populi tamen aggravati per Langobardos hospites partiuntur. L’accusativo lo troviamo in questo hospites, staccandolo dal per Langobardos. E abbiamo così un contesto grammaticalmente regolarissimo, e da potersi tradurre letteralmente così: I duchi cedono al re la metà delle loro sostanze; e nondimeno dividono tra i longobardi gli ospiti del popolo aggravato.

Ma, e il senso?

Se non c’inganniamo, n’esce uno affatto a proposito, quando si badi che nel medio evo la voce hospites, tra i vari suoi significati e, per dir così, sottosignificati, ebbe anche quello di: poveri erranti, senza ricovero. Eccone un esempio d’un capitolare di Carlomagno: Ut (Presbyteri) hospitales sint: quia multi qui sciunt hospitem supervenire ad Ecclesiam suam, fugiunt. Apostolus jubet, et cetera Scriptura divina, sectando sequi. Illi e contrario faciunt, et pauperibus subvenire metuunt [45]. Ognuno vede che qui c’è qualcosa di più che nell’hospes dellalatinità gentilesca: è il forestiere raccomandato, non solamente all’amicizia particolare, ma alla carità universale; e nel forestiere è principalmente contemplata la qualità di povero. Questa sublime alterazione di senso era venuta dalla Volgata, come s’indovinerebbe, ma è anche indicato in altro capitolare di Carlo medesimo: Hospites, peregrini et pauperes, susceptiones regulares et canonicas per loca diversa habeant: quia ipse Dominus dicturus erit in remuneratione magni dici: Hospes eram, et suscepistis me [46]. Fu poiquesta voce adoprata per estensione a significare anche poveri in genere; e il Ducange ne cita un esempio caratteristico. In una costituzione, dell’anno 889, di Ricolfo vescovo di Soissons, nella quale è proposta la regola di vari concili sulla distribuzione dell’entrate ecclesiastiche, è detto: Quarta (pars) hospitibus, in vece di pauperibus, che è la parola usata da que' concili. E di qui le voci, hospitium, hospitale, hospitalitas, e altre [47], appropriate a significare e quartieri e edifizi destinati ad albergare o pellegrini, o viandanti poveri, o poveri anche paesani, e finalmente ammalati.

Per veder poi quali potessero essere, al momento della restaurazione del regno, questi disgraziati raminghi, basta rammentarsi ciò che lo storico racconta dell’interregno. « Sotto il comando di questi duchi, i Longobardi invasero e soggiogarono la maggior parte dell’Italia non ancora conquistata, spogliando chiese, ammazzando sacerdoti, diroccando città, sterminando popolazioni intere [48] ». Certo, quest’ultime parole non sono da intendersi letteralmente: molti si sottrassero con la fuga alla strage; molti abbandonarono per disperazione i luoghi dove non avevano più nè ricovero, nè vitto, e non c’era chi gliene potesse dare; e le parti d’Italia meno maltrattate, e particolarmente quelle ch’erano state occupate da Alboino, dovevano formicolare di questi rimasugli d’un popolo oppresso, ridotto all’estremo della miseria, messo in fondo. Chè, interpretando così l’aggravati di Paolo, noi non abbiamo, è vero, alcun esempio diretto sul quale fondarci; ma un tal senso, come ha una probabilità bastante dall’analogia, così ne riceve una fortissima dal complesso del racconto. È evidente che lo storico vuol rappresentare la restaurazione del poter regio come un momento di riordinazione civile, e anche d’uno straordinario miglioramento morale. Ma, succinto, o piuttosto digiuno al suo solito, ne tocca due fatti soli. Que' duchi, così avidi di possesso, cedono al re la metà delle grandiose sostanze acquistate col mezzo della strage e della rapina; e nondimeno provvedono a quel miserabile sciame di sbandati, distribuondoli tra i Longobardi, cioè assegnandoli ripartitamente e proporzionalmente ad essi, da mantenere e da ricoverare sulle terre e nelle case delle quali erano diventati possessori di fatto. La ragione del nondimeno comparisce qui chiarissima: i duchi medesimi, ch’erano, e prima, e sicuramente anche dopo la cessione, i principali tra i novi possessori, presero la loro parte di quegli ospiti: malgrado lo sproprio, s’addossarono un peso. E la relazione non ci pare meno chiara col passo che vien dopo: Erat sane hoc mirabile in regno Langobardorum, ecc.. Que' due fatti, uno di liberalità, l’altro di commiserazione, se non di giustizia, fatti da parere strani subito dopo un’epoca di rapine e di sangue, l’autore li lega, e in certa maniera li conferma col fatto generale (quanto autentico non importa), d’un cambiamento maraviglioso avvenuto ne’ costumi e nelle disposizioni di tutta la nazione. « Non una violenza, non un’insidia, non un sopruso; nessuno oppresso, nessuno spogliato: » cioè nessuna delle cose che negli anni atroci dell’interregno erano state abituali. E nello stesso tempo, il ricovero dato a que' raminghi aiuta a render ragione dell’esser diventato così quieto il paese, così sicure le strade (non erant furta, non latrocinia: unusquisque quo libebat securus sine timore pergebat); perchè in una tale moltitudine, insieme co’ pazienti e con gli avviliti, ci dovevano essere anche i disperati.

Finalmente, poichè s’è dovuto parlare del codice ambrosiano, osserveremo che questa interpretazione è la sola, delle proposte finora, che s’accomodi con la lezione genuina di esso. Non che noi crediamo che l’autorità di quel codice, solo contro tanti, basti per far credere che quella lezione sia la vera: ci pare anzi molto più probabile che la voce hospicia, la sola per cui essa differisce dalla lezione comune, ci sia entrata per errore d’un amanuense che o abbia letto male, o, come congettura il signor Professore Capei [49], abbia sostituita una glossa al testo. Citiamo questa variante in quanto ci pare che l’autore di essa, storpiando materialmente il testo, l’intese formalmente come noi. Hospitia, come s’è già osservato, significava anche quartieri o edifizi destinati ad alloggiare, di passaggio o stabilmente, viandanti o poveri. E quindi la frase: populi aggravati per Langobardos hospitia partiuntur, viene a dire, in una maniera meno naturale certamente, come deve accadere a chi altera l’espressione altrui, ma pure viene a dire la cosa medesima, cioè: ripartirono tra i Longobardi de’ ricoveri per il popolo aggravato [50]. Abbiamo mantenuta la promessa fatta fin da principio, che la nostra interpretazione non manderebbe avanti neppure un passo la gran questione dello stato degl’Italiani sotto i Longobardi. Se però fossimo riusciti a levar di mezzo una pietra d’inciampo, e a prevenire altre ricerche, ci potrà esser perdonato d’avere spese tante parole intorno a un così minuto argomento. A ogni modo, questa questione così importante per la storia patria è stata trattata da scrittori delle diverse parti d’Italia, non so se con maggior discordia di pareri, o con maggior benevolenza degli animi, dimanierachè il discutere è stato quasi uno studiare insieme; e per questa parte almeno, abbiamo fiducia di non aver guastato.

 

Note

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[1] De gestis Langob. 11, 32. 

[2] Ibid. III, 16.

[3] Variante adottata generalmente, per la supposizione molto probabile che hostes, quand’anche fosse la vera lezione, non sia qui altro che un sinonimo, o piuttosto un’altra forma di hospites.

[4] Chi volesse domandargli il perchè non l’abbia riferito a suo tempo, avrebbe troppe cose dello stesso genere da domandargli.

[5] È noto che quello che ci rimane dell’opera di Festo: De verborum significatione, è un compendio del nostro Diacono. Se poi abbia fatto una cosa utile alle lettere, conservando così almeno una parte di quell’opera importante per la filologia, e non senza importanza per la storia, col renderne più facile la trascrizione; o se, con questa facilità medesima, sia stato cagione di far trascurare e perdere l’opera intera, chi lo potrebbe indovinare?

[6] § XXVII.

[7] Nelle brevi, ma dotte e sagaci Osservazioni intorno al Discorso di Carlo Troya, ecc. Art. I, 6.

[8] Sulla dominazione de’ Longobardi in Italia, Discorso al Marchese, Gino Capponi; I, 11.

[9] Vicende della proprietà in Italia, dei signori di Vesme e Fossati; lib. III, cap. 7.

[10] Op. cit. § XXVIII.

[11] Nulli liceat pro quolibet debito casam tributariam ordinatam loco pignoris tollere, nisi servum aut ancillam, vaccas aut pecora, ita ipsum aut pignus (al: ita ut ipsam pignus), quod tulit per suam custodiam, salvum faciat usque ad praefinitum tempus, sicut subter adnexum est, idest intra eas personas quae intra centum milliaria habitant, intra dies XX. Et si intra dies istos XX debitor pignus suum, justitiam faciens, et debitum reddens, non liberaverit, et post transactos dies XX, contigerit ex ipso pignore mancipium, aut quodlibet peculium mori, aut homicidium, aut damnum fieri, aut alibi transmigrare, tunc debitor in suum damnum reputet, qui sua pignora liberare neglexerit. Roth. I. 257. ‑ Peculium, nel latino del medio evo, e segnatamente in quello delle leggi longobardiche, significava anche bestiame. Non è così chiaro il senso dell’ordinatam aggiunto a casam. Forse fornita d’attrezzi e d’abitatori, in ordine, comesi disse poi?

[12] Appendice al Discorso sulla condizione de‘ Romani vinti dai’ Longobardi; cap.II, § 1.

[13] Donat. ad Terent. Adelph. Il, 1, 28.

[14] Verumque confitentibus latifundia perdidere Italiam, jam vero et provincias. Sex domini semissem Africam possidebant, quum interfecit eos Nero princeps: non fraudando magnitudine hoc quoque sua Cn. Pompeio, qui nunquam agrum mercatus est conterminum. Plin., Nat. Hist., XVIII, 7, 3.

[15] Eo anno (466) Burgundiones partem Galliae occupaverunt, terrasque cum Galliis (leg. Galliae o gallicis) Senatoribus diviserunt. Marii Adventicensis Chron.; Rer. Gallic. et Franc., T. II, pag. 13. Anche dal poco che, dicono le leggi di questi conquistatori par che si possa indurre che furono divisi solamente i poderi considerabili, e appartenenti a padroni non contadini. Ai Burgundi fu assegnato il terzo degli schiavi, i due terzi de’ campi (Leg. Burg. Tit. 51, 1. 1) e la metà delle corti e de’ pomari (Ibid. 1. 3). Curtis sìgnificava per lo più tutte le case e gli altri edifizi d’una fattoria. V. Ducange.

[16] V. Ducange, ad h. v. Lo stesso Mario, parlando, all’anno 538, della resa di Milano ai Goti e ai Burgundi loro ausiliari, dice: ibique Senatores et Sacerdotes, cum reliquis populis etiam in sacrosancta loca interfecti sunt. Loc. cit.. pag. 16.

[17] Alios in captivitatem duci, alios detruncari, alios interfici videmus. S. Greg. in Ezech. Lib. II, Homil. VI, 22; ibid. Hom. X, 24.

[18] V. il passo di Fredegario, citato nell’appendice antecedente. Paolo, come osservò molto a proposito il signor Troya (§ LXXVII), non fa altro che accennar brevemente la conquista, senza dire una parola del come furono trattati i vinti. Igitur Rothari rex, Romanorum civitates ab urbe Tusciae Lunense universas quae in littore maris sitae sunt, usque ad Francorum fines cepit. IV, 47.

[19] Nam in civitatem Bleranam dirigens generalem exercitum partium Tusciae, dum ipsi Blerani in fiducia pacis ad recolligendas proprias segetes cum mulieribus et filiis atque famulis egrederentur, irruperunt super eos ipsi Langobardi, et cvnctos primates, quanti utiliter in civitate erant, interfecerunt, et praedam multam tam de hominibus, quam de peculiis abstulerunt, ferro et igne cuncta in circuitu devastantes. Anast. Bibl.; Rer. It., T. III, pag. 182.

[20] Tacit., Agric. 40.

[21] Lib. II, Cap. 7.

[22] Un certo quale indizio che i possessori romani fossero pochi può esser questo, che nelle carte dell’epoca longobardica, che si trovano nelle collezioni del Muratori, del Lupi, del Fumagalli e del Brunetti, i nomi de’ venditori o donatori di fondi sono la massima parte germanici.

[23] Vicende della proprietà in Italia, ecc., pag. 319. Greg. Ep. 1, 60.

[24] Greg. Ep. IV, 2. Constantio Episc. Med.

[25] Vicende, ecc. pag. 350.

[26] Della condizione, ecc. § LV.

[27] V. la nota al Cap. antecedente, pag. 193. (nota 96, ndr.)

[28] Greg. Epist. IV, 39. ‑ Vicende, ecc. Ibid.

[29] Id. Lib. XI, Ep. 16. ‑ Vicende, ecc. pag. 351.

[30] Paul. Diac. V, 37. ‑ Vicende, ecc. pag. 351

[31] Paul Diac. IV, 47. - Della condizione, ecc. § CVI. Anni 667‑668?

[32] Questa selva, che aveva preso il nome dal fiume Urbs (ora l’Orba), e l’ha poi dato al Bosco, borgo vicino ad Alessandria, era un luogo prediletto di caccia de’ re Longobardi. Paolo ne fa menzione più volte, e in un luogo la chiama vastissimam silvam (V, 39).Eanche la probabilità del racconto in questione vuole che arrivasse vicino a Pavia.

[33] Quam tamen postea in monasterimm, quod de illius nomine intra Ticinum appellatum est, misit. Ibid. ‑ Fu poi chiamato il monastero della Pusterla. V. la nota al luogo citato, Rer. It. Script. T. I, P. II, pag. 487.

[34] Storia del Diritto romano nel medio evo; Cap. V, 118.

[35] Discorso citato del Prof. Capei; I, 12.

[36] Vesme e Fossati; Op. cit. ibid.

[37] Balbo, Storia d’Italia, Lib. II, Cap. 8. Vedi anche: Appunti per la storia delle città italiane, Età quinta.

[38] Op. cit. ibid.

[39] Le parole in questione sono scritte così: p langobardi°s. L’abbreviazione della prima, e la correzione della seconda ci fecero parere più che sospetta la versione del Bianchi. Ma non potendo, da noi, andar più in là del sospetto, ci siamo rivolti a un uomo, come dotto in diverse materie, così espertissimo in questa, il signor Giuseppe Cossa, il quale si compiacque d’esaminare il codice, e ci favorì la nota seguente:

« Per chiunque è alquanto pratico di paleografia, non v’ha ombra di dubbio che p è abbreviatura di per, non mai di pro, che n’aveva una di tutt’altra forma: ed è questo uno de’ fatti più costanti circa il modo di abbreviare. Il codice stesso in particolare lo conferma, giacchè da per tutto vi si osserva che la proposizione per è compendiosamente rappresentata con p, e non altrimenti. È questa una minuta cognizione sulla quale credo di poter emettere un giudizio positivo e assoluto.

« Quanto alla voce langobardis, rammenterò che gli antichi solevano correggere gli errori di qualche lettera, non già cancellando questa, ma lasciandola intatta, e soprapponendovi la giusta; e per indicare che s’era voluto fare una correzione, si metteva sotto la lettera corretta un punto. In questa maniera nel codice stesso, alcune facce avanti, si trova mene corretto in mane.

« Perciò io tengo per fermo che o l’amanuense, o il correttore dimenticò il punto sotto la i di langobardis, e solo corresse la parola col sovrapporci la o.

« E concludendo, son persuaso che lo scrittore del codice o il correttore intese che si avesse a leggere per langobardos, e che nel passo accennato non v’ha incertezza, ma vera correzione. Nè, percorrendolo senza essere altrimenti prevenuto avrei esitato un momento.

« Non sarò così ardito circa l’età del codice, perchè in questo particolare si possono pigliare granchi e anche balene a secco, siccome è pure accaduto a valentuomini. Ma, parlando con la debita riservatezza, lo attribuisco al X o XI secolo. »

[40] partem agrorum quos Odoacer factioni suae concesserat inter se Gothi diviserunt. Procop.Bell. Goth. Lib. I, cap. I.

[41] ... ut quicumque agrum cum mancipiis, seu parentum nostrorum, sive largitate nostra perceperat.. LexBurgund. LIV, I.

      ... iis qui agris et mancipiis nostra munificentia potiuntur... Ibid.

      ... aut de terra Romani Gothus sibi aliquid audeat usurpare aut vendicare nisi quod de nostra forsitan ei fuerit largitate donatum. Leg. Wisigoth. Lib. X, tit. 8.

[42] Discorso, ecc. § XLIV.

[43] Ibid. § CCLXXXVII.

[44] Nell’Archivio Storico Italiano; Appendice N.° 7.

[45] Capitulare V incerti anni, Cap. 8; Baluz. T. I, p. 531.

[46] Capitul. Aquisgran. Cap. 73; Baluz. T. I, pag. 238.

[47] V. il Ducange.

[48] Per hos Langobardorum duces, septimo anno ab adventu Albuuin et totius gentis, spoliatis ecclesiis, sacerdotibus interfectis, civitatibus subrutis, populisque, qui more segetum excreverant, extinctis, exceptis his regionibus quas Albuuin ceperat, Italia ex maxima parte capta et a Langobardis subjugata est. II, 32.

[49] Discorso citato, § 16.

[50] Questa intenzione ci pare espressa ancora piú apertamente nella lezione del codice di Bamberga, pubblicata dal signor Bianchi‑Giovini (Rivista Europea, novembre e dicembre 1845), con un’interpretazione, ingegnosa nel sistema da lui adottato intorno alle relazioni tra gl’Italiani e i Longobardi. La lezione è questa: Cum autem populi graverentur, Langobardi, hospites advenientes inter se dividebant. Qui i divisi sono esplicitamente gli hospites; e che per questo vocabolo l’autore, qualunque sia, di questa lezione abbia inteso persone bisognose di ricovero, l’indica chiaramente l’aggiunto advenientes fratello carnale d’un altro che fu usato nel medio evo, appunto per circoscrivere a un tal significato quel nome che n’aveva diversi. In due capitolari di Carlo il Calvo si legge: Ut missi nostri, per civitates et singula monasteria, hospitalitatem supervenientium hospitum, et receptionem pauperum, disponant et ordinent (Baluz. T. II, p. 53 e 203).La stessa formola si trova in una relazione delle consuetudini d’un monastero: ommes hospites supervenientes cum lectione divina suscipiunt (Ibid. p. 1382). Ela voce advenans, usata ellitticamente in forma di sostantivo, come si vede nella frase citata dal Ducange (ad h. v.): Tria receptacula peregrinorum et advenantium construxit, pare piuttosto una corruzione di adveniens, che un derivato di advena. L’associazione così naturale di adveniens, con hospes, si può sospettare che fosse già d’un uso molto antico, poichè si trova, e ripetutamente, in Vitruvio. Praeterea dextra ac sinistra domunculae constituuntur habentes proprias ianuas, triclinia et cubicula commoda, uti ospites advenientes non in peristylia, sed in ea hospitalia recipiantur. Nam cum fuerint Graeci delicatiores et fortuna opulentiores, hospitibus advenientibus instruebant triclinia, cubicula, ecc. (De Architect. Lib. VI, Cap. 7, ex recens. J. G. Schneider, vulgo 10).

Non dobbiamo però farci belli d’esserci incontrati con quell’autore nell’interpretazione del secondo passo, senza avvertire che il primo fu da lui inteso in una maniera diversa dalla nostra, e come dalla più parte degl’interpreti moderni. Reliqui, dice, qui remanserant, partiti sunt, per Langobardos, ut annualiter eis censum darent tertiam partem, de vectualio quot habebant. Ma non crediamo che quest’autorità basti per annientare gli argomenti adottati da noi contro una tale interpretazione. La congettura riferita nel giornale suddetto, che « gli esemplari stampati siano un lavoro posteriore di Paolo Diacono, che rifece, interpolò, amplificò abbellì i concetti del suo libro, » e che il codice di Bamberga contenga una sua prima dettatura, non ci pare che abbia quei caratteri d’evidenza che, in mancanza di prove positive, si richiederebbero per una cosa tanto straordinaria. « La prima idea, » giacchè abbiamo la fortuna di poter esprimere il nostro sentimento con parole altrui, e autorevoli « la prima idea la quale spontanea si presenta all’animo è: che il Codice di Bamberga contenga invece un raffazzonamento posteriore della Storia di Paolo. » (Capei, Nota aggiunta al Discorso citato). Infatti, anche al solo confronto de’ due capitoli citati per saggio, le differenze tra i due testi sono tali e di tal genere, da non lasciar credere così facilmente che questi possano venire da una stessa mano. Prima di tutto, in quanto alla dettatura, le differenze non sono meramente di stile, « negli esemplari a stampa, fiorito ornato ed ammanierato; nel codice di cui si parla, semplice e sommamente naturale. » Sono differenze di lingua: non è un uomo che usa in due diverse maniere il latino che sa; sono due, che hanno una molto diversa cognizione del latino. Non s’intende, per esempio, come mai l’uomo ch’era in caso di scrivere nella supposta seconda maniera (o lasciamo da una parte ch’era l’abbreviatore di Festo), come mai avrebbe potuto scrivere la prima volta: nullus alieni faciebat violentia, nulla fraus ibi erat, necne aliquem injuste angariabat. Lasemplicità del linguaggio consiste nell’adoprare i termini propri; la naturalezza viene dal secondare le proprio abitudini: qui in vece è ignoranza de’ termini e mancanza d’abitudine. E non si dica che Paolo, scrivendo in una lingua straniera, fors’anche morta (poichè chi può conoscere il momento della nascita e della morte delle lingue?) poteva, quando non ci mettesse studio, ricadere nell’abitudmi della lingua o delle lingue, Dio sa quali, che parlava. Mettendo pure il violentia in vece di violentiam a carico dell’amanuense, e lasciando da parte l’alieni, messo per alii quel necne cosìfuori di concerto non è forma straniera, è strafalcione; non è d’un trascurato che dimentica, è d’un ignorante che va a tasto, e tira a indovinare. E alla disattenzione d’un rifacitore ignorante, piuttosto che a una strana leggerezza dell’autore, pare che sia da attribuirsi anche una differenza di tutt’altro genere, e che riguarda un fatto positivo. Quadraginta alii duces per quadraginta civitates constitutis, silegge nel codice di Bamberga, dove gli altri hanno: Sed et alii exrtra hos in suis urbibus triginta duces fuerunt, Pare, dico, difficile che Paolo avesse notizie cosìvacillanti intorno a un fatto della sua nazione, e fatto che, secondo tutte le probabilità, era durato, senza cambiamento, fino al suo tempo; e s’intende in vece facilmente che un uomo d’un altro paese, e d’un altro secolo, sbagliasse nel rilevare il numero, senza che nessuna cognizione anteriore lo facesse avvedere dell’importanza dello sbaglio. Finiremo con l’osservare una differenza d’un altro genere ancora. È noto che nella descrizione de’ guasti fatti da’ Longobardi in Italia, Paolo seguì, bene o male, Gregorio di Tours; anzi, nella lezione comune si trovano due frasi incidenti prese di pianta da questo scrittore: spoliatis ecclesiis, sacerdotibus interfecti. (Paul. Diac. II, 32; Gregor. Tur. Hist. Franc. IV, 41). Nel codice di Bamberga, a queste parole sono sostituite quest’altre: multae ecclesiae destructae sunt, et multi sacerdotes interfecti. Ora, non par naturale che uno cominci dal sostituire, per arrivar poi all’operazione così semplice di copiare.

Aspettando la pubblicazione del codice intero, e il giudizio definitivo degli eruditi, noi crediamo che queste poche osservazioni rendano fin d’ora più probabile la congettura che esso contenga un’interpretazione, una specie di glossa perpetua, fatta da uno che sapeva poco il latino, a uso di quelli che lo sapevano meno di lui.

Dall’esserci nel codice medesimo opere d’altri autori, le quali, « tranne poche varianti, corrispondono letteralmente colle edizioni stampate, » il dotto straniero, al quale se ne deve la notizia, argomenta che « le variazioni non si possano attribuire al copista. » E con ragione; ma, dopo ciò, rimane ancora da vedere se l’esemplare trascritto fedelmente da costui contenesse un primo lavoro di Paolo, o un rifacimento d’un altro.

[1  7]

CAPITOLO V.

Della parte che ebbero i Papi nella caduta della dinastia longobarda.

È uno de’ punti della storia, sui quali i giudizi de’ fatti, dell’intenzioni, e delle persone sono, i più discordi e i più imbrogliati, perchè è stato quasi sempre in mano di scrittori di partito. Le notizie che ce ne rimangono, sono già sospette nella loro origine, poichè si trovano a un dipresso tutte, o nelle lettere de’ papi stessi, cioè d’una parte interessata, o nelle vite di essi scritte da Anastasio, o da chiunque fosse, con una scoperta parzialità. In quanto ai moderni, alcuni, scrivendo in odio della religione, in tutto ciò che i papi hanno fatto, voluto, detto, o anche sofferto, non videro altro che astuzia o violenza; altri, senza un fine irreligioso, ma ligi alla causa di qualche potentato, il quale era o credeva d’essere in questione di non so che diritti coi papi, cercarono di metter sempre questi dalla parte dell’usurpazione, e del torto. Alcuni de’ loro apologisti sostennero coi mezzi medesimi la causa contraria. Quindi da una parte e dall’altra questioni mal posto, o a caso o a disegno, dissimulato o travisato ciò che non faceva per la causa protetta dallo scrittore, discussioni tenebrose d’erudizione o di princìpi introdotti opportunamente, nel momento in cui le cose potevano cominciar a diventar chiare; dimanierachè fortunato il lettore che s’accorge di non aver ricavata da que' libri la vera cognizione de’ fatti.

In altri scrittori si vede uno spirito di partito nato da motivi e da disposizioni più degne, ma però sempre partito. Taluni compresi da una venerazione sinceramente pia per la dignità de’ sommi Pastori, sdegnati della parzialità ostile con cui molti di essi erano stati trattati, hanno difeso, giustificato si può dire ogni cosa. Altri invece sdegnati dell’abuso che alcuni papi fecero della loro autorità, non hanno fatta distinzione nè di tempi, nè di circostanze, nè di persone; hanno veduto in tutte l’azioni di tutti i papi un disegno profondo, continuo, perpetuo d’usurpazione e di dominio; e sono stati portati a rappresentare tutti i nemici di quelli, come vittime per lo più mansuete sotto il coltello inesorabile del sacerdote. Ed è una cosa da far veramente stupore, che scrittori per altro retti e non di vista corta, ma dominati da questo spirito, chiedano ai posteri lacrime, non per la morte dolorosa, non per que' patimenti che ognuno compiange e che ogn’uomo può provare, ma per la perdita del potere, per l’andare a voto i disegni ambiziosi d’uomini che deliberatamente, imperturbabilmente, ne hanno fatte sparger tante.

Quando una questione storica è diventata così una disputa di partito, i lettori sono per lo più disposti a supporre mire di partito in chiunque la tratti di nuovo; e tanto più, quando la sua opinione sia assolutamente favorevole a una delle parti. Tale è il caso di chi scrive questo discorso: e cosa fare in questo caso? Dire la cosa proprio come la si pensa, e lasciar poi che ognuno l’intenda a modo suo. Chi scrive protesta dunque, che il giudizio, che dall’attenta considerazione de’ fatti s’è formato nella sua mente sull’ultime differenze tra i Longobardi e i papi, è decisamente favorevole a quest’ultimi; e che il suo assunto è di provare che la giustizia (non l’assoluta giustizia, che non si cerca nelle cose umane) era dalla parte d’Adriano, il torto dalla parte di Desiderio; e nulla più. Che se chi difende un papa vien riguardato come l’apologista di tutto ciò che tutti i papi hanno fatto, o che è stato fatto in loro nome; se molti non sanno immaginare che si possa voler provare che un uomo, una società ha avuto ragione in un caso, se non col fine di favorire tutta la causa, tutto il sistema al quale quell’uomo e quella società si risguardano come uniti, lui non ci ha colpa; e il fine che si propone davvero, è di dire quella che gli par la verità, e di dirla tanto più di genio, quanto più è stata contrastata.

Nella lunga lotta tra i re longobardi e i papi, ciò che è stato più osservato sono le mire ambiziose di questi: è il testo ordinario della questione; lì battono l’accuse e le difese. Ma l’importanza data a questo punto è un effetto di quell’abitudine strana di non vedere nella storia quasi altro che alcuni personaggi. Non si trattava solamente di papi e di re; e in una vasta discussione d’interessi com’era quella, l’ambizione degli uni o degli altri è una circostanza molto secondaria. Si sa che gli uomini i quali entrano a trattare gli affari d’una parte del genere umano, ci portano facilmente degli interessi privati: trovar de’ personaggi storici che gli abbiano dimenticati o posposti quella sarebbe una scoperta da fermarcisi sopra. Ma nel conflitto tra quelle due forze s’agitava il destino d’alcuni milioni di uomini: quale di queste due forze rappresentava più da vicino il voto, il diritto di quella moltitudine di viventi, quale tendeva a diminuire i dolori, a mettere in questo mondo un po’ più di giustizia? Ecco, a parer nostro, il punto vero della discussione.

Per formarne un giudizio, bisogna pur risolversi a dare un’occhiata ai fatti: toccheremo i principali con tutta quella brevità che si può conciliare con l’esattezza necessaria; dimanierachè ce ne sia abbastanza per decidere a quale delle due cause debba darsi il voto, non dirò d’ogni Italiano, ma d’ogni amico della giustizia.

Roma e l’altre parti d’Italia non conquistate da’ Longobardi, e possedute ancora, o con vero esercizio di potere o in titolo, dagl’imperatori greci, furono nell’ottavo secolo, quasi ogni momento, invase, o corse, o minacciate da quelli. Gli ultimi loro re, Liutprando e Ildebrando, Ratchis, Astolfo, Desiderio, fecero, chi una, chi due, chi più spedizioni sul territorio romano, assediando qualche volta Roma, e facendo sempre bottino, e stragi. Quali erano per gli abitanti i mezzi di difesa? L’impero, spesso distratto in altre guerre, e certo, nè più forte, nè meglio governato di quando aveva lasciato invadere l’altra parte d’Italia, non poteva, da sè, difender meglio il resto: e un esempio segnalato della sua debolezza si vide quando, essendo il territorio di Ravenna invaso da Liutprando, l’esarca Eutichio non seppe far altro che pregare papa Zaccaria, che implorasse dal re longobardo la cessazione delle ostilità [1]. I Romani erano quali gli aveva preparati di lunga mano la viltà fastosa, e l’irresolutezza arrogante de’ loro ultimi imperatori, la successione e la vicenda dell’invasioni barbariche, il disarmamento sistematico e l’esercizio dell’arti imbelli, in cui furono tenuti da’ Goti, la dominazione greca, forte solamente quanto bastava ad opprimere; erano quali gli avevano fatti de’ secoli d’inerzia senza riposo, di dolori senza dignità, di stragi senza battaglie; secoli in cui per far diventar il nome romano un nome di disprezzo e d’ingiuria, quelli che lo portavano, sostennero più severe fatiche, più rigorose privazioni, più inflessibili discipline, chè i loro antenati, per renderlo terribile e riverito all’universo. Senza ordini militari, senza condottieri illustri, senza memorie di gloriosi fatti recenti, e quindi privi di quell’animo che in gran parte è il frutto di tutte queste cose, come avrebbero potuto resistere all’impeto di quelle bande che nelle città conquistate avevano ritenuta la disciplina dell’antiche foreste, che avevano imparate con la prima educazione l’arti dell’invasione, e che vedevano ne’ Romani piuttosto una preda che un nemico? Tutto era dunque per questi scoraggimento, gemito, disperazione. Anastasio parla, è vero, in varie occasioni, dell’esercito romano; ma quanto e quale fosse, si può arguire dal vedere che ne’ momenti gravi, quel po’ di fiducia, si fondava sempre o sulle suppliche o sull’aiuto straniero. Quando un popolo è venuto o portato a questa condizione, non ha più nulla a sperare, nemmeno la compassione e l’interessamento della posterità. Austeri scrittori, seduti accanto al loro fuoco, lo accusano davanti a questa con ischerno e senza pietà: e tale è l’avversione loro per la viltà di esso, che non di rado scusano, lodano i suoi persecutori, li guardano quasi con compiacenza, purchè nel carattere di essi ci sia qualcosa di aspro e di risoluto, che denoti una tempra robusta. Eppure il più forte sentimento d’avversione dovrebb’essere per la volontà che si propone il male degli uomini: e per quanto profondamente essi siano caduti, un senso di gioia deve sorgere nel cuore d’ogni umano, quando veda per essi nascere una speranza di sollievo, se non di risorgimento.

Questa speranza i Romani non potevano averla in altri che ne’ pontefici. Roma, così incapace per sè di farsi temere, aveva nel suo seno un oggetto di venerazione, e qualche volta di terrore, anche per i suoi nemici, un personaggio per cui verso di essa si volgeva da tanta parte di mondo uno sguardo di riverenza e d’aspettazione, per cui il nome romano si proferiva nell’occasioni più gravi. E mentre le ragioni di giustizia, di proprietà, di diritto delle genti, non sarebbero state nè ascoltate nè intese dai barbari, i quali avevano un loro sistema di diritto fondato sulla conquista, questo solo personaggio poteva pronunziar parole che diventavano un soggetto d’attenzioue e di discussione: era un Romano che poteva minacciare e promettere, concedere e negare. A quest’uomo dunque si dovevano volgere tutti i voti, e tutti gli sguardi de’ suoi concittadini; e così infatti avveniva. I papi, nelle tribolazioni di quell’infelice popolo, chiedevano o forze ai Greci, o pietà ai Longobardi, o aiuti ai Franchi, secondo che la condizione de’ tempi permetteva di sperar più in un rimedio che nell’altro. L’ultimo fu il più efficace; ma per vedere, se l’effetto principale dell’intervento de’ Franchi sia stato di soddisfare un’ambizione privata de’ papi o di salvare una popolazione, basta guardare alla sfuggita in quali occasioni i Franchi siano stati chiamati dai papi. Gregorio III chiede aiuto a Carlo Martello, quando gli eserciti de’ Longobardi mettono a sacco il territorio romano [2]; Stefano II ricorre a Pipino, quando Astolfo, poco dopo aver conclusa la pace per quarant’anni, assale Roma, pretende da’ cittadini che si riconoscano tributari, finalmente minaccia i Romani di metterli tutti a fil di spada, se non si sottopongono al dominio Longobardico [3].

Dopo le due fughe e i due giuramenti d’Astolfo, e la donazione di Pipino, i richiami de’ papi ai Franchi s’aggirano intorno agl’indugi de’ Longobardi nello sgomberare le terre donate da Pipino, e insieme intorno alle nuove invasioni di essi sul territorio romano. Nel primo lamento molti non vedon altro che un dolore ambizioso de’ papi, e fanno carico a questi d’aver mosso cielo e terra per una loro causa privata: a noi però, come abbiam detto, è impossibile di riguardare come causa privata una contesa nella quale si trattava se una popolazione sarebbe stata conservata come conquista dai barbari, o libera da quelli. I mali orrendi delle spedizioni continue non erano certo un dolore privato de’ papi; e Paolo I non pregava per sè solo, quando implorava l’aiuto di Pipino contro i Longobardi, che passando per le città della Pentapoli avevan messo tutto a ferro e a fuoco [4]; nè Adriano, quando i Longobardi commettevano saccheggi, incendi, e carnificine nei territori di Sinigaglia, d’Urbino, e d’altre città romane, quando assalendo all’improvviso gli abitanti di Blera, che mietevano tranquillamente, uccisero tutti i primati, portarono via molta preda d’uomini e d’armenti, e misero il resto a ferro e a fuoco [5].

Chi vuol più fatti ne troverà nelle lettere de’ papi e nelle loro vite. Abbiam citato questi pochi per un saggio: e l’ultimo ci sembra degno d’esser notato particolarmente, per quella strage de’ primati, che è una ripetizione di quello che i Longobardi avevan fatto nelle prime occupazioni. Siamo ben lontani dall’affermare che questi due fatti bastino per far supporre che l’uccisione de’ principali proprietari fosse una parte del loro sistema di conquista; ma se ci fossero dati più numerosi per poterlo stabilire, non si può negare che con ciò si verrebbe a spiegare il perchè tra tutte le storie delle dominazioni barbariche, la longobardica sia quella in cui figura meno la popolazione indigena; e si potrebbe con più facilità arguire a qual condizione dovesse esser ridotta la parte che i vincitori lasciavano viva.

Si dirà qui senza dubbio, e molto a proposito, che per i fatti tra i Longobardi e i Romani non si deve stare in tutto alle grida de’ papi [6], nè all’asserzioni di Anastasio; e certo, si può supporre esagerazione nell’uno e nell’altre. Ma si badi che si potrà bensì disputare sul più e sul meno delle violenze e delle soverchierie crudeli fatte da’ Longobardi ai Romani, ma che (e qui sta il punto vero della questione) le soverchierie e le violenze sono sempre da una parte: dell’altra non è fatta menzione che per il suo spavento, per le sue processioni, e al più per qualche vano e misero preparativo di difesa.

Si veda ora che sugo abbiano quelle parole del Giannone: « I Pontefici romani, e sopra tutti Adriano, che mal potevano sofferirli (i Longobardi) nell’Italia, come quelli che cercavano di rompere tutti i loro disegni, li dipinsero al mondo per crudeli, inumani, e barbari; quindi avvenne che presso alla gente, e agli scrittori delle età seguenti, acquistassero fama d’incolti e di crudeli [7]. » E quali erano poi finalmente codesti disegni che i Longobardi cercavano di rompere? Che i Romani non fossero assoggettati da que' barbari, nè scannati da loro. ‑ Ma avevano anche altri disegni. ‑ Sì eh? Cos’importa? Avevano o non avevano questi che abbiam detto? e questi erano giusti o ingiusti? frivoli o importanti? Si decida questo, e poi si cerchi pure se i papi pensarono ad approfittarsi dell’angustie d’un popolo infelice e dell’amicizia de’ re Franchi, per acquistare un dominio; e quando si trovi che la fu così (supposizione, del resto, non autorizzata per nulla dal carattere conosciuto di que' papi), si dica pure che il bene che fecero ai Romani loro coetanei, non venne da un sentimento purissimo di virtù disinteressata. Ecco tutto: resterà che la loro ambizione gl’indusse a salvare una moltitudine dall’unghie atroci delle fiere barbariche, e a risparmiarle de’ mali spaventosi. Quando l’ambizione produce simili effetti, si suol chiamarla virtù: questo è troppo; ma perchè in questo caso, buttarsi all’eccesso opposto? Che si compianga una popolazione ridotta all’alternativa o di cadere sotto un potere nemico, o di mantenersi sotto la protezione d’un potere protetto, è una cosa che s’intende benissimo; ma che si prenda parte per il primo, sarebbe strano, se in fatto di giudizi sulla storia non si dovesse esser avvezzi a tutto.

Ci sia permesso di trascrivere qui alcuni passi del Giannone sulle cagioni della discordia tra Adriano e Desiderio, e di proporre questi passi come un esempio solenne della stranezza d’idee e d’espressioni alla quale può arrivare, delle contradizioni in cui può cadere, uno storico parziale.

« Era intanto, morto Stefano, stato eletto nel 772 Adriano I, il quale sul principio del suo Pontificato trattò con Desiderio di pace, e tra loro fermarono convenzione di non disturbarsi l’un coll’altro; perciò Desiderio credendo, che questo nuovo Pontefice fosse di contrarj sentimenti de’ suoi predecessori, pensòper meglio agevolar i suoi disegni, d’indurlo a consecrare i due figliuoli di Carlomanno per Re.... Ma Adriano che internamente covava le medesime massime de’ suoi predecessori, e che non meno di coloro aveva per sospetta la potenza de’ Longobardi in Italia, non volle a patto alcuno disgustarsi il Re Carlo, ed, a’ continui impulsi, che gli dava Desiderio, fu sempre immobile [8]

Che, per essersi Adriano impegnato a non disturbar Desiderio, si dovesse credere che avrebbe acconsentito a una tale richiesta, è una cosa tanto fuori di proposito, che non può esser venuta in mente nemmeno a Desiderio re longobardo, ambizioso, interessato, irritato contro Carlo. Credeva bensì che avrebbe acconsentito per paura: era una previsione sbagliata, ma non una così pazza conseguenza. Che una conseguenza simile l’abbia tirata uno storico, e uno storico rinomato, è una cosa che bisogna credere perchè si vede. Adriano, secondo lui, avrebbe dovuto dire a que' Franchi che, per la divisione di Pipino, ma col loro consenso [9], avevano avuto per re Corlomanno: ‑ Questi due bambini sono i vostri re. Voi altri, in vigore delle vostre consuetudini, n’avete eletto un altro; e potete aver avuto de’ buoni motivi per riunirvi di novo in un gran regno, e sotto un giovine che dà qualche speranza di sè. Ma i vostri motivi e le vostre consuetudini non reggono contro una mia volontà. Il re Desiderio m’ha fatto dire che dovevo assolutamente venire a questa risoluzione; e avendogli io promesso di non disturbarlo, vedete bene che non potevo dirgli di no. Io dispongo de’ regni, e lui di me; sicchè abbiate pazienza. ‑

Ma ciò che fa più stupore ancora del ragionamento, è il pensare di chi è. Chi trova, dico, che un papa avrebbe fatta una cosa naturalissima, e da doversi aspettare, annullando con un motuproprio, anzi con una semplice cerimonia, un’elezione solennemente fatta da chi toccava, e facendone una lui; chi vuole che, per rifiutare una proposta simile, bisognasse covare internamente certe massime, e aver per sospetta (bello quel sospetta!) la potenza che la facea, è quel Giannone, il quale tutti sanno se ha gridato contro la pretensione attribuita ai papi di poter fare e disfaro i re a piacer loro. È un caso raro che uno contradica a sè stesso a questo segno, per dare addosso a un nemico; e davvero gli starebbero bene in bocca quelle parole d’un personaggio di tragedia:

Per troppa

Gran rabbia cieco . . . . . . . . . . . . . . .

Lo empiei di tante e di tante ferite,

Che d’una io stesso il mio fianco trafissi [10].

« Onde questi sdegnato, e finalmente perduta ogni pazienza, credendo colla forza ottener quello, a che le preghiere non erano arrivate, invase l’esarcato, ed in un tratto avendo presa Ferrara, Comacchio, e Faenza, designò portar l’assedio a Ravenna. Adriano non mancava, per Legati, di placarlo, e di tentare per mezzo degli stessi la restituzione di quelle città; nè Desiderio si sarebbe mostrato renitente a farlo, purchè ilpontefice fosse venuto da lui, desiderando parlargli, e seco trattar della pace. Ma Adriano, rifiutando l’invito, ed ogni ufficio, vi ostinò a non voler mai comparirgli avanti, se prima non seguiva la restituzione delle piazze occupate. Così cominciavano pian piano i pontefici romani a negare ai re d’Italia quei rispetti e quegli onori, che prima i loro predecessori non isdegnavano di prestare. Desiderio irritato maggiormente per queste superbe maniere di Adriano comandò subitamente, che il suo esercito marciasse in Pentapoli, ove fece devastar Sinigaglia, Urbino, e molte altre città del patrimonio di S. Pietro fino a Roma. »

Se uno storico pasciuto nella reggia di Desiderio avesse chiamato il rifiuto d’Adriano, superbo, iniquo, e anche inumano; via, sarebbe in regola: ma che, già di nove secoli dopo il fatto, quando non c’erano più Longobardi, uno scrittore il quale non doveva avere altro partito che la verità, altro interesse che la giustizia, abbia qualificate di superbe le maniere d’Adriano in quel caso, d’ostinato il suo non volersi movere, l’è strana bene. Mai Desiderio non prese il titolo di re d’Italia; ma l’avesse preso, come poteva venir da ciò che Adriano dovesse andare all’ubbidienza di quel re? Se questo l’avesse preteso per diritto, come re d’Italia, toccherebbe allo storico a trattare una tal pretensione come si meritava; ma il re non l’ebbe, e lo storico l’ha immaginata. E scegliendo tra tutti i sistemi di diritto pubblico, non se ne troverà uno, in cui ci sia un principio per il quale Adriano, che abitava un paese su cui i Longobardi non avevano un diritto nemmeno sognato (quando il desiderio non costituisca un diritto), un principio, dico, per il quale Adriano dovesse presentarsi a loro, quand’era chiamato.

Gli scrittori di storie, raccontando e giudicando avvenimenti consumati, irrevocabili, non esercitano sui fatti alcuna influenza; ma la loro autorità su di quelli, quanto è inoperosa e sterile, è altrettanto più degna ed estesa: nessun interesse, nessuna considerazione, nessun ostacolo dovrebbe ritenerli dall'essere interamente giusti in parole. Eppure, anche a questo solo ma splendido privilegio può far rinunziare lo spirito di partito: uno storico si contenta di discendere dal suo nobile posto, si butta nel mezzo delle passioni e de’ secondi fini di coloro che dovrebbe giudicare, e inventa qualche volta sofismi più raffinati e più strani di quelli che le passioni attive e minacciate hanno saputo immaginare.

Non si deve passar sotto silenzio, che la predilezione di molti per la causa de’ Longobardi è fondata su un pensiero di utilità universale, e su quell’amore di patria che si diffonde nel passato e nell’avvenire, e fa trovare negli avvenimenti passati, negli avvenimenti futuri e lontani, de’ quali non sappiamo altro di certo se non che noi non ne saremo testimoni, un interesse, non della stessa vivacità ma dello stesso genere di quello che si trova negli avvenimenti contemporanei. Dal Machiavelli in poi, molti storici (e certo non quelli che hanno men fama di pensatori) hanno detto, o fatto intendere che la conquista del territorio romano per parte de’ Longobardi sarebbe stata vantaggiosa a tutti gli abitatori d’Italia, rendendola forte e rispettata, per l’unione e per l’estensione del territorio. Ma questo è sempre fondato sulla supposizione che i Longobardi vivessero in una comune concittadinanza con gli Italiani che abitavano il territorio già posseduto da loro; che offrissero una comune concittadinanza a quelli, del di cui territorio si sarebbero impadroniti; che volessero estendere un governo, non un possesso: ed è una supposizione, sulla quale, come spero d’aver dimostrato, non c’è da fondar nulla.

È una curiosa maniera d’osservare la storia, quella d’arzigogolare gli effetti possibili d’una cosa che non è avvenuta, in vece d’esaminare gli effetti reali d’avvenimenti reali; di giudicare una serie di fatti in vista della posterità, e non della generazione che ci s’è trovata dentro o sotto: come se alcuno potesse preveder con qualche certezza lo stato che a lungo andare sarebbe resultato da fatti diversi; come se, quand’anche si potesse, fosse poi cosa ragionevole e umana il considerare una generazione puramente come un mezzo di quelle che vengon dopo. Ci dicano un poco quegli scrittori, quale sarebbe stata la condizione del popolo romano, se i disegni d’Astolfo fossero riusciti; ci diano, non dirò un minuto ragguaglio, ma un’idea della sorte che sarebbe toccata ai conquistati; ci facciano vedere qual parte ci avrebbe avuta la giustizia, la sicurezza, la dignità, tutti in somma que' beni sociali che meritano un tal nome, non tanto per i vantaggi che portano nel tempo, quanto perchè rendono a ognuno men difilcile l’esser bono. Con queste notizie si potrà discutere se la causa che essi hanno preferita, meriti veramente la preferenza. Per noi intanto, i mezzi che i Longobardi mettevano in opera per farsi padroni, cioè il ferro e il fuoco; le nozioni generali sull’indole degli stabilimenti barbarici del medio evo, l’orrore manifesto de’ Romani per la sorte che li minacciava, l’ignoranza stessa in cui siamo dello stato degl’Italiani già soggetti ai Longobardi, sono argomenti più che bastanti per credere che i papi facend andare a voto la conquista, allontanarono da que' popoli una gran calamità. E non esitiamo a dire ingiusto e inconsiderato quel biasimo dato tante volte alla memoria d’Adriano, d’avere egli in questo caso chiamati gli stranieri in Italia: parole che, dicendo una cosa vera, ne vogliono far supporre una falsa, cioè gli abbia chiamati contro i suoi concittadini; quando gli aveva chiamati in loro aiuto. Cos’avrebbero detto, a sentire un tal rimprovero, que' Romani, i quali avvezzi a tremare, a chiudersi nelle chiese, a urlar di spavento all’avvicinarsi d’un re longobardo, vedevano allora un re de’ Franchi, quel Carlo vincitore, il di cui nome, pronunziato da così poco tempo, aveva già un suono storico, lo vedevano presentarsi alle porte di Roma, e chiedere mansueto l’entrata, stringere con affetto riverente e sincero [11] la mano del pontefice, e entrar con lui, accompagnato da’ giudici franchi e romani [12], dando con quegli abbracciamenti, con quella fiduciale confusion di persone una caparra e un principio di riposo a quelli che non potevano sperare di conquistarselo? Riposo senza gloria, dirà taluno. Senza gloria certamente; ma per chi mai v’era gloria in quel tempo? Per le diverse nazioni romane, vinte, possedute, disarmate, disciolte? O per i barbari? Se alcuno crede che il soggiogare uomini i quali non avevano il mezzo di resistere, che levar l’armi dalle mani che le lasciavano cadere, che il guerreggiare sonza un pretesto di difesa, l’opprimere senza pericolo, fosse gloria; non c’è nulla da dirgli. A ogni modo, a questa gloria i Romani non potevano aspirare: essi ottennero, per mezzo de’ papi, uno stato che li preservava dall’invasioni barbariche; e fu un benefizio segnalato.

 

Note

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[1] Anastas. in Vita Zachariae; Rer. Ital., Tom. III, pag. 162.

[2] Epist. Greg. ad Car. Mart. in Cod. Carol. 1.

[3] Anast.; Rer. It., T. III, pag. 166: e le lettere di Stefano nel Codice Carolino.

[4] Pauli ad Pip. Epist. in Cod. Car. 15.

[5] Anastas., pag. 182. ‑ Più d’uno storico e più d’un pubblicista dissero che Pipino, donando alla Chiesa romana un paese che faceva parte dell’Impero aveva donato l’altrui; altri sostennero che quel paese era diventato suo per ragione di guerra: ed è ciò che, nelle Notizie Storiche, abbiamo chiamato una questione mal posta. Una contradizione aperta e cortese (due eccellenti qualità, senonchè in questo caso c’è un grand’eccesso della seconda) ci avverte che avremmo dovuto addurre la ragione di quest’opinione, e, prima di tutto, enunciarla più chiaramente. « La questione » ci viene opposto, « se pure si può chiamarla tale, non fu tronca nè nel fatto nè nel diritto. Perchè, in quanto al diritto, Astolfo, dal quale Pippino, o vogliamo dire Stefano, riceveva le città, non poteva trasferire in altri più di quello ch’egli medesimo aveva in sè; e se Stefano e Pippino, lo tenevano e lo chiamavano pubblicamente usurpatore, il diritto dell’usurpatore, sustanzialmente vizioso non poteva divenire buono solamente perchè da quello si trasferiva in altri. E in quanto al fatto, Pippino non conquistò mai materialmente, nè sul Longobardo nè sul Greco, quelle città, una parte delle quali il papa stesso non ebbe per un gran pezzo di poi; e quelle che ebbe allora, e le altre che ebbe di poi, tutte le ricevette dalle mani del Longobardo. (Ranieri, Storia d’Italia dal V al IX secolo, Lib. 2.°). La ragione che avremmo dovuta allegar più a tempo, e la quale vorremmo che valesse a giusifficarci presso il dotto e ingegnoso oppositore, è che tra Pipino, Costantino e Astolfo non si trattava del mio e del tuo. Se uno si lascia rubar l’orologio, il giudice, potendo, glielo fa restituire; e se quel trascurato se lo lascia rubare una seconda, una terza, una quarta volta, altrettante gli è restituito, se si può. E questo, perchè l’orologio non ha il diritto d’esser preservato, da’ ladri, nè altro diritto di sorte veruna, il solo che n’abbia in questo caso è il proprietario, per trascurato che sia. Ma sugli uomini la è potestà e non proprietà; e la potestà è legata a delle condizioni di tutt'altro genere: delle quali una essenzialissima è che questa potestà voglia efficacemente e possa effettivamente mantenersi. Ora, il Copronimo aveva date troppo manifeste e troppo ripetute prove, del contrario. Non facendo nulla per difendere le città dell’esarcato, e da un pezzo, dopo più scorrerie, (dopo una stabile iuvasione de’ Longobardi, dopo tante istanze de’ papi, aveva lasciata perire di fatto la sua potestà sopra di esse. Le rivoleva poi, per titolo di proprietà, perchè si chiamassero sue; ma le città sono piene d’uomini e gli uomini non sono cose.

In quanto poi al fatto, è vero che la questione non fu allora definitivamente sciolta, perchè la donazione non ebbe subito il suo effetto; ma l’effetto ottenuto poi pienamente e stabilmente dal figlio di Pipino non fu altro che una conseguenza di essa.

[6] Nelle lettere del Codice Carolino, i Longobardi sono qualche volta eccessivamente ingiuriati, e i Franchi eccessivamente lodati. E sarebbe meglio che non ci fosse nè questo nè quello; ma non bisogna dimenticarsi che i papi autori di quelle lettere parlavano di masnadieri, parlavano a dei difensori, e parlavano per delle popolazioni.

[7] Ist. Civ. Lib.V, Cap. 4. Il Giannone fu, per cagione di questa sua storia, arrestato a tradimento, e tenuto arbitrariamente in prigione, dove morì. E siccome, in queste materie principalmente, si suppone spesso che chi combatte l’opinioni d’uno scrittore approvi, come per conseguenza, tutto ciò che sia stato o detto o fatto contro di lui, così protestiamo espressamente che, implorando contro il libro la persecuzione della critica e del buon senso, detestiamo, quanto il più caldo ammiratore del Giannone, quell’ingiusta persecuzione della persona.

[8] Ist. Civ. Lib. V, Cap. 4.

[9] Una cum consensu Francorum et procerum suorum, seu et Episcoporum, regnum Francorum quod ipse tenuerat, aequali sorte inter praedictos filios suos Carlum et Carlomannum, dum adhuc ipse viveret, inter eos divisit. Baluz., Capitularia, T. I, pag. 187.

[10] Alfieri, Congiura de’ Pazzi, V. 5.

[11] Quando fu annunziata a Carlo la morte di Adriano papa, ch’egli aveva in conto di singolare amico, pianse, come se avesse perduto un fratello, o un figliuolo carissimo. Egin. in Vit. Kar. 19.

[12] Anast. pag. 185 e segg.

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CAPITOLO VI.

Sulla cagione generale della facile conquista di Carlo.

Delle cagioni immediate s’è parlato nelle Notizie storiche. Le principali però, quali sono il tradimento d’alcuni, gli sbandamenti e le pronte sommissioni dei più, sono anch’esse effetti di più alte cagioni, che bisogna ricercare nello stato morale e politico, e nella disposizione del popolo che diede un tale spettacolo. Il Machiavelli, il quale fu forse il primo tra i moderni, che andasse a cercar cagioni lontane de’ grandi avvenimenti storici ‑ metodo col quale s’arriva a di belle scoperte, quando si lavora sul vero, e a di belle chimere, quando, illusi dalla relazione che piace di trovare tra un fatto primario e gli avvenimenti posteriori, si trascura d’osservare a parte il carattere e l’origine di questi, per attaccarli a quello solo ‑ il Machiavelli attribuì la rovina de’ Longobardi, nell’ottavo secolo, a una rivoluzione ch’essi fecero nel sesto. È noto che, ucciso Clefi (574), i Longobardi non elessero altro re, e per dieci anni furono governati da trenta o più duchi: « il qual consiglio, » dice il Machiavelli « fu cagione, che i Longobardi non occupassero mai tutta l’Italia.... perchè il non aver re li fece meno pronti alla guerra; e poichè rifeciono quello, diventarono, per essere stati liberi un tempo, meno ubbidienti e pià atti alle discordie fra loro; la qual cosa prima ritardò la loro vittoria, di poi in ultimo li cacciò d’Italia[1]. » Lasciando anche da una parte, che appunto nell’interregno i Longobardi conquistarono una gran parte d’Italia[2], la cagione, questa volta, è un po’ troppo remota, per ciò che riguarda la rovina o, per dir meglio, il cambiamento del regno. Ne’ due secoli che passarono tra queste due rivoluzioni, ci furono tanti regni bellicosi, accaddero tanti fatti d’ogni genere, che davvero non c’è verso d’attaccar l’una all’altra.

Qualcheduno inclina a credere, che i Longobardi, ammolliti, come i Goti e i Vandali, dal possesso del bel paese che avevano conquistato, diventassero per ciò una preda facile per i loro nemici [3]. Ma i Romani che possedevano altre volte quel paese non furono per tanto tempo una preda facile; ma i Sassoni perdettero pure in una battaglia una parte della Britannia, che non è decantata per quella bellezza che, al dir di molti, ammollisce i vincitori: della rotta di Hastings, e de’ suoi effetti così vasti e così rapidi, non si può davvero dar la colpa nè ai tepidi soli, nè alla terra ridente. E finalmente, erano essi ammolliti que' Franchi che dispersero i Longobardi? Eppure una buona parte di essi veniva da climi temperati e da paesi ameni.

La cagione vera e primaria si trova, a mio credere, non nel fatto addotto ma nel principio posto dal Machiavelli. La libertà signorile de’ Longobardi (per servirci d’un’espressione classica del Vico) fu quella che in parte divise, in parte scemò, in parte rese inerti le loro forze in quella lotta co’ Franchi; e così agevolò a Carlo tutte l’operazioni della conquista.

Ma per qual motivo l’effetto principale di questa libertà, la debolezza in guerra, non si fa sentire nel tempo de’ duchi, cioè quando una tale libertà era nel massimo grado? E se questa libertà., non veniva dall’essere i Longobardi stati quei dieci anni senza re, da quali circostanze fu ella poi spinta al grado da produrre la debolezza?

Rispondere brevemente a queste due domande, è la miglior maniera di spiegare come essa abbia così potentemente operato nell’occasione di cui qui si tratta.

Per intendere prima, come la nazione longobardica, divisa in ducati e senza assoluta unità di forze e di comando, soggiogasse tanta parte d’Italia, bisogna osservare una distinzione essenziale nell’imprese de’ popoli settentrionali del medio evo; cioè tra quelle che fecero contro le varie nazioni dell’impero romano, e quelle che fecero barbari contro barbari. Le nazioni dell’impero romano erano, da gran tempo, quasi affatto prive d’ordini militari e di milizia: le forze erano quasi tutte composte di barbari; e quando questi s’avvidero che, essendo i risoluti e gli armati, potevano essere i padroni, che in vece di ricever paghe misurate, potevan servirsi a modo loro; quando in somma i soldati si dichiararono nemici, quando gli eserciti si costituirono nazioni; allora l’impero si trovò, per questo fatto solo, esposto all’offese, e mancante de’ mezzi di difesa. Il carattere e la condotta degl’imperatori e de’ governanti era debole come lo stato; ed era naturale che fosse così, perchè un’alta e permanente forza morale priva di forze materiali è un prodigio altrettanto raro che inutile. Sopra tali nemici le ‑ vittorie dovevano essere ed erano facili, certe, decisive. I Longobardi condotti da trenta duchi non avevano, è vero, unità di disegno e di capitano, ma unità di scopo, e di fiducia ne’ loro mezzi: per portar via a chi non può difendere il suo, i molti non han bisogno d’andar d’accordo in altro che nella distribuzion del lavoro. Tutte l’operazioni particolari conducono al resultato generale: la moltiplicità e la divergenza di queste operazioni può bensì esser un ritardo a ottenerlo, ma di rado lo rende impossibile; gli errori rimangono impuniti, perchè non c’è un nemico che possa prevalersene. Nascevano discordie tra i duchi? Era un momento di respiro per gl’Italiani da conquistarsi; ma quando le discordie finivano, e in qualunque maniera fossero finite, i pacificati, o i vincitori, o anche i vinti, potevano andar di nuovo addosso agl’indigeni: il torrente riprendeva il suo corso; trovava il letto libero dovunque arrivava; nessun argine era stato alzato, nel tempo in cui le sue acque avevan presa un’altra strada.

Ma tra barbari e barbari non passava questa disuguaglianza: c’erano altre proporzioni, e per decidere della vittoria erano necessari altri mezzi particolari di superiorità. Lì ognuno vede quanto l’unità materiale delle forze, l’unità del comando, la direzione di tutte l’operazioni a un solo scopo dovessero servire a renderlo facile e sicuro; lì la libertà signorile, con le sue pretensioni, con le sue discordie, con le sue condizioni, con la sua tarda, disuguale, dimezzata, litigata ubbidienza, doveva far sì che molte cose necessarie alla riuscita non si tentassero, che altre andassero a male; doveva in somma produrre una debolezza generale in tutte l’operazioni. Questa disuguaglianza si trova al massimo segno tra l’esercito franco e il longobardo, tra l’una e l’altra nazione, al tempo della guerra tra Carlo e Desiderio.

Ma questa disuguaglianza (ed eccoci alla seconda questione) bisogna, se non m’inganno, cercarla, non tanto nell’istituzioni de’ due popoli quanto nel carattere de’ due capi, o per dir meglio, nel carattere singolare di Carlomagno.

L’istituzioni de’ Franchi e quelle de’ Longobardi, come quelle di quasi tutti i popoli settentrionali, avevano tra loro pochissime differenze, e queste non essenziali. Una nazione conquistatrice, posseditrice, e militare; un re elettivo, capo dell’esercito, legislatore col popolo; duchi o conti, con poteri militari e giudiziari; i punti cardinali in somma dello stato politico erano i medesimi: perchè lo stato antico e le circostanze successive di que' popoli, l’intenzioni delle loro leggi erano simili nelle cose primarie. Ma l’istituzioni politiche di tutti i tempi producono effetti diversi secondo il carattere degli uomini che sono regolati da esse, e le regolano a vicenda. Non c’è mai stata una misura di poteri tanto precisa, tanto applicabile a tutti i casi, a tutte le relazioni, che in tutte le mani sia sempre stata la stessa. C’è nelle leggi di qualunque sorte una certa, per dir così, arrendevolezza, la quale seconda le volontà più o meno forti di coloro che operano con l’autorità di quelle. Ora, questa facoltà d’applicare in varie maniere le leggi si trovava in sommo grado presso i barbari del medio evo, tra i quali le leggi che attribuiscono i poteri, quelle che a’ giorni nostri si chiamerebbero organiche, costituzionali, non erano nè scritte, nè ridotte, che si sappia, in formole tradizionali, ma erano consuetudini pratiche, prodotte da circostanze e da necessità successive e complicate. Queste leggi o consuetudini o memorie di fatti antecedenti non prevedevano tutte le possibili emergenze, tutti i contrasti di potere, tutti i dubbi; c’erano dunque di molti casi, ne’ quali il da farsi non si sarebbe trovato in esse, quand’anche tutti di buona fede avessero voluto seguirle. Ora, dov’era, in questi casi, il principio delle risoluzioni? Nelle volontà. E quale prevaleva? La più forte, quella che nel manifestarsi annunziava una determinazione, un’irremovibilità, una profondità di pensiero e una passione tale, che l’altre s’accorgevano di non avere altrettanto da opporle. Carlomagno aveva una di queste volontà, e per conseguenza le facoltà che la fanno esser tale, e per tale riconoscere. Chi vuol sapere appuntino cosa significasse la parola re ne’ secoli barbari, non si cerchi in istituzioni che, o non esistevano, o non erano compite, nè rassodate, ma nell’azione e nel carattere d’ognuno di que' re: si vedrà allora che questa parola aveva in ogni caso un significato diverso. La corona era un cerchio di metallo, che valeva quanto il capo che n’era cinto.

Quando un uomo del carattere di Carlomagno è investito d’un’autorità primaria e limitata nello stesso tempo; ed è risoluto di far prevalere la sua volontà, tutti gli uomini dotati anch’essi d’attività e d’un forte volere, si trovano con lui in tre diversi generi di relazioni, che ne formano come tre classi. La prima è d’alcuni i quali, tenaci de’ loro o privilegi o diritti, avendo presenti le consuetudini e i fatti anteriori, non potendo persuadersi che le cose devano cambiarsi perchè è cambiata una persona, s’oppongono, apertamente o per mezzo di trame, a un potere che trovano ingiusto: e questi sono perduti. La seconda classe è di quelli che, pensando come i primi, non hanno la stessa risoluzione, e si contentano di rammaricarsi e di criticare: e questi non influiscono, almeno in grande, sugli avvenimenti. La terza, e la più numerosa, è di quelli che, volendo operare, e vedendo che la maniera più sicura, più facile e meno pericolosa d’operare è di farsi mezzi di quell’uomo; chi per inclinazione, chi per rassegnazione, diventano suoi mezzi. Quest’uomo allora, tenendo in mano la maggior somma delle forze, le rivolge a uno scopo, dirige tutti gli avvenimenti, e ne fa nascere, com’è da aspettarsi, d’eternamente memorabili. E così fu. Gli uomini della prima classe, riguardo a Carlomagno, si vedono in Hunoldo duca d’Aquitania, in Rotgaudo duca del Friuli, in Tassilone duca de’ Bavari, e in altri. Della seconda, la storia non parla; ma chi dubiterà che non ce ne siano stati? La terza si vede tutta raccolta in que' campi dove Carlo faceva proposizioni ch’erano decreti; in quegli eserciti che portava da un punto all’altro d’Europa, e ne’ quali non si può distinguere quasi altro che un esercito e un uomo. L’aristocrazia era nel regno di Carlo non già abolita, ma inerte, ma impotente, ma sospesa, per dir così, in tutto ciò che potesse essere comando indipendente, o resistenza: e tutta la forza che le rimaneva, veniva ad essere un mezzo potente nelle mani del re. Gli uomini di questo carattere, quando si trovano al primo posto, non s’affaticano a distruggere tutte l’istituzioni che, in diritto, potrebbero essere un limite al loro potere, perchè sentono troppo la grandezza e la complicazione del loro disegno, per renderlo ancor più difficile e più vasto senza necessità; creano alle volte essi medesimi di queste istituzioni: il volgo può credere un momento che si siano messo un freno; e in vece hanno afferrato uno strumento. Sotto un tal uomo l’esercito Franco non aveva da pensare ad altro che ad eseguire degli ordini: e questa certezza che scemava forse il sentimento della dignità nelle persone, accresceva però la fiducia che nasce dal trovarsi in una grande unanimità. Presso i Longobardi in vece, nessuno si sentiva come obbligato da un impulso a piegare in tutto la sua volontà; ma rimanendo in gran parte libero, corrreva rischio di rimaner solo, o con pochi compagni. Da queste differenze, la differente condotta dei due eserciti. Se questi avessero cangiati i capi, la condotta di tutt’e due sarebbe stata tutt’altra. I Longobardi, governati da Carlo, non si sarebbero divisi in partiti: quelli che prima del suo regno avessero appartenuto al partito del suo nemico, avrebbero cercato di farlo dimenticare a forza di devozione, e d’attiva servilità: e se i Franchi avessero avuto un re non dotato dell’incontrastabile superiorità morale di Carlo, ciò che era in essi impeto d’ubbidienza, sarebbe divenuto facilmente più o meno aperta opposizione.

Eginardo, nella vita di Carlo, la quale, benchè tanto succinta, è pure il più prezioso monumento di quei tempi, osserva la differenza tra le spedizioni di Pipino in Italia, e quelle del suo figliuolo e successore. La cagione della guerra, dic’egli, era simile, anzi la stessa; ma non lo fu la riuscita. Pipino assediò Astolfo in Pavia, l’obbligò a restituire ai Romani il paese usurpato, ricevette ostaggi e giuramenti; ma Carlo fece di più: non depose l’armi se non dopo aver conquistato il paese in prima nemico, e assicurata la conquista. Così Eginardo: ed è, in uno storico di quei tempi, cosa notabile l’avere non solo accennata la differenza delle due spedizioni; ma cercata e vista la cagione di questa differenza. Osserva egli che Pipino intraprese la guerra con somme difficoltà, perchè molti degli ottimati Franchi, coi quali teneva consiglio, resistettero alla sua volontà, a segno di protestare altamente e liberamente che lo avrebbero abbandonato, e sarebbero ritornati a casa. Prevalse la volontà di Pipino; ma la guerra fu fatta a precipizio, e la pace conclusa subito: le condizioni non furono dettate dalla sola ambizione, nè dall’orgoglio esaltato d’un re vittorioso: il bisogno che questo sentiva d’uscire da una guerra che aveva oppositori potenti tra quelli i quali dovevano farla con lui, l’obbligò a una moderazione che lasciò vivere il vinto. Questa circostanza rende ragione di quel fatto il quale potrebbe parere un mistero, cioè che Pipino, due volte di seguito, dopo aver ridotto il nemico in una città, e costrettolo a gridar misericordia, sia poi ripartito con la celerità d’un fuggitivo. Carlo in vece, avendo avvezzi tutti i voleri a uniformarsi al suo, e ad aspettarne la manifestazione, non metteva nelle imprese altra fretta, se non quella ch’era necessaria a farle riuscire.

Non si vuol concludere che la diversità tra i Longobardi e i Franchi di cui si è finora parlato, sia la sola cagione della conquista; ma s’è detto abbastanza per provare, che fu la primaria, quella che fortificò tutte le altre circostanze favorevoli, e scemò l’effetto delle contrarie. E, come della facilità di questa spedizione, è la cagione primaria della riuscita di tante altre imprese, per le quali la posterità ha unito al nome stesso di Carlo il giudizio dell’ammirazione; e quel nome ottenne una celebrità, che è rimasta popolare.

Fine del discorso storico

 

Note

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[1]Ist. Fior. Lib. I.

[2] Paul. Diac. Lib. II, cap. 32.

[3] Hist. de l’Emper. Charlemagne. Trad. libre de l’allemand du Profess. Hegewisch; pag. 147.